Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato a Martinengo il 02/08/1957, avverso l’ordinanza in data 24/01/2024 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; rilevato che la richiesta di trattazione orale è stata rigettata perché tardiva
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24 gennaio 2024 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata in data 12/12/2023 da NOME COGNOME e avente a oggetto la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione. Espone di non aver mai avuto conoscenza della sentenza in data 16 ottobre 2012 della Corte di appello di Brescia, definitiva il data 26 giugno 2013, e della sentenza in data 18 ottobre 2012 della Corte di
appello di Brescia, definitiva il 26 novembre 2013, perché i processi erano stati celebrati in sua incolpevole assenza, non essendo stato raggiunto dalle notifiche in territorio rumeno ove risiedeva. Nella memoria ribadisce le sue difese aggiungendo particolari in merito all’ignoranza dei processi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente disquisisce sulla disciplina della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine, anche con riferimento al nuovo assetto normativo delineato dalla cosiddetta Riforma Cartabia, ma non si confronta affatto con l’ordinanza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, qualificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis come di restituzione nel termine, perché presentata tardivamente il 12 dicembre 2023 quando la conoscenza effettiva delle sentenze era intervenuta il 13 gennaio 2022, allorché gli era stato notificato il provvedimento di cumulo delle pene dalla Polizia di frontiera dell’area di Ciampino ove era atterrato in seguito all’estradizione dalla Romania.
La Corte di appello di Brescia ha ricostruito in fatto che il Bellavita già il 1 febbraio 2022 aveva proposto istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine in relazione ad altre tre sentenze della Corte di appello di Brescia, ma aveva omesso di menzionare le due sentenze oggetto del presente procedimento, sebbene presenti nel provvedimento di cumulo. Ha ulteriormente considerato che il provvedimento notificato il 14 novembre 2023 da cui il ricorrente ha ritenuto decorressero i trenta giorni per l’impugnativa delle due menzionate sentenze è solo una rettifica di un precedente cumulo da cui era stata espunta una sentenza per la quale non era intervenuta ancora l’estensione della consegna dalla Romania, per cui non poteva costituire un valido dies a quo per la presentazione dell’istanza di restituzione in termini.
Il ricorso è pertanto del tutto stravagante rispetto all’ordinanza impugnata oltre che disancorato dalle emergenze processuali.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24 settembre 2024
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