Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20121 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, alias COGNOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Trieste emessa in data 11/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Trieste rigettava l’istanza di restituzione nel termine, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, formulata al fine di appellare la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 07/11/2022, divenuta definitiva il 02/03/2023.
NOME COGNOME, alias NOME COGNOME ricorre, in data 14/07/2023, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il ricorrente era stato assistito da un difensore di ufficio l’AVV_NOTAIO, che gli aveva comunicato con raccomandata del 03/02/2023 la conclusione del processo in appello; tale comunicazione era pervenuta al COGNOME solo in data 0:3/03/2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine per impugnare la sentenza, per causa a lui non imputabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME, alias NOME COGNOME è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha dato atto che l’imputato era detenuto in carcere, dove aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, rinunciando a partecipare; ciò dimostra come egli fosse pienamente a conoscenza della celebrazione del processo a suo carico, per cui risulta del tutto irrilevante la circostanza che fosse assistito da un difensore di ufficio, in seguito alla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, intervenuta dopo la celebrazione della prima udienza del giudizio di appello.
Tra l’altro, il provvedimento impugnato dà atto che manca anche la prova della data dell’avvenuta notificazione della missiva inviata dal difensore di ufficio al ricorrente detenuto per comunicargli la conclusione del giudizio di appello, circostanza che già di per sé sarebbe determinante, e con cui il ricorso non si confronta affatto, omettendo di dimostrare, anche in sede di ricorso per cassazione, la notifica indicata dalla Corte di merito, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
La Corte di merito, inoltre, ha rilevato che tale comunicazione al detenuto, da parte del difensore di ufficio, era stata inoltrata tardivamente, per causa non imputabile al detenuto stesso, ma non ha considerato tale circostanza rilevante, posto che il ricorrente era comunque a conoscenza del processo, avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, per cui nessuna influenza poteva rivestire la tardiva comunicazione del difensore di ufficio, in quanto nessuna comunicazione dell’esito del procedimento spetta all’imputato assente.
Neanche con tale snodo motivazionale il ricorso per cassazione si confronta, con conseguente genericità delle argomentazioni poste a fondamento dello stesso, considerato che il ricorrente, avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, era regolarmente a conoscenza della
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pendenza del processo medesimo, non avendo egli esercil:ato alcuna tipo di attività informativa, di cui era onerato ai fini delle ulteriori iniziative processuali Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del ricorso e, a sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente