Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 32183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
sulla istanza proposta da
COGNOME NOME, nata in Serbia il DATA_NASCITA, di restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 19/06/1996;
visti gli atti e la richiesta;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento della istanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con istanza inviata tramite p.e.c. alla Corte di appello di Trento in data 18 dicembre 2023 l’AVV_NOTAIO ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso numerose sentenze emesse in contumacia nei confronti della propria assistita NOME COGNOME, assumendo il
difensore che la condannata fosse venuta a conoscenza di dette sentenze solo in data 29 novembre 2023, all’atto della notifica dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso il Tribunale di La Spezia, non essendo l’imputata mai comparsa in alcuna udienza, essendo stata difesa di ufficio e non essendo stata sottoposta ad alcuna misura cautelare; unico atto ricevuto a mani della stessa era il verbale di identificazione non tradotto in una lingua da lei conosciuta e quando ancora non vi era un procedimento in corso, non essendo la notizia criminis stata ancora trasmessa al Pubblico ministero.
La mancata conoscenza dei processi da parte della COGNOME era, pertanto, incolpevole e non poteva affermarsi che la stessa si fosse sottratta alla conoscenza degli stessi.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 la Corte di appello di Trento ha accolto l’istanza in relazione a tutte le sentenze contumaciali in essa indicate, ad eccezione della sentenza del 19 giugno 1996 della Corte di appello di Trento, in ordine alla quale ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
3. L’istanza è inammissibile.
3.1. L’atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell’art. 96 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv. 262876; Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, COGNOME, Rv. 237426).
Nel caso di specie, nella procura allegata all’istanza non si fa alcun riferimento alla presentazione della istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali, mentre si attribuiscono al difensore poteri come quello di proporre querele o per costituirsi parte civile, che lasciano dubitare che la procura sia stata conferita al difensore per permettergli di avanzare la richiesta di restituzione nel termine.
Tale dubbio trova, peraltro, conferma, nella data del 22 marzo 2023 in cui la procura risulta essere stata rilasciata.
Si consideri che nella istanza si afferma che la richiedente ha avuto conoscenza della emissione delle sentenze di condanna solo in data 29 novembre 2023, cosicché deve concludersi che la suddetta procura – che per il suo contenuto appare piuttosto una procura generale, non ammessa dall’art. 96 cod. proc. pen., per come sopra esposto – non si riferisce al procedimento attivato con la presentazione della istanza di restituzione nel termine oppure che la richiedente è venuta a conoscenza della sentenza della Corte di appello di Trento
almeno già in data 22 marzo 2023, cosicché la sua istanza sarebbe tardiva.
3.2. Deve peraltro aggiungersi che l’istanza appare manifestamente infondata, atteso che dalla lettura degli atti emerge che l’imputata era assistita da un difensore di fiducia ed è stata arrestata e scarcerata solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non può, quindi, sostenersi che la stessa non abbia avuto conoscenza del processo.
Inoltre, risulta che la richiedente ha reso all’epoca false generalità allo scopo di sottrarsi alle sue penali responsabilità, cosicché la eventuale mancata conoscenza da parte sua delle ulteriori fasi del processo non può ritenersi incolpevole, ma preordinata dalla stessa richiedente.
Sebbene l’istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna della COGNOME al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta».
Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.