Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48872 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Roma, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 19/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19/04/2023, la Corte di appello di Roma ha rigettat l’istanza di restituzione nel termine proposta, ai sensi dell’art. 175 cod. pr nell’interesse di NOME COGNOME, al fine di impugnare la sentenza del Tribuna Civitavecchia in data 2/11/2022, ritenendo insussistente la situazione di fortuito o forza maggiore dedotta dalla difesa.
NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per cassazione avverso il predett provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguit
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen., in quanto COGNOME non avrebbe avuto alcuna responsabilità in merito alla mancata proposizione dell’atto di appello, posto che il difensore non gli avrebbe mai comunicato l’avvenuta pronuncia della sentenza di condanna, con ciò venendo integrata una situazione di caso fortuito o forza maggiore.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla impossibilità di imputare al ricorrente la mancata presentazione dell’atto di appello da parte del difensore di fiducia, essendo egli un soggetto privo delle necessarie competenze per sindacare il modus procedendi del difensore.
In data 19/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va premesso che la Corte territoriale ha dato puntualmente atto della circostanza che, in occasione del controllo cui era stato sottoposto in data 13/10/2018 ad opera della Polizia di Frontiera Aerea presso l’aeroporto di Fiumicino, COGNOME, dopo essere stato identificato, aveva nominato quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, presso il cui studio aveva eletto domicilio per le notificazioni, come da verbale in pari data ritualmente sottoscritto dall’interessato; e che il decreto che dispone il giudizio gli era stato ritualmente notificato a mezzo EMAIL presso il difensore domiciliatario, il quale era stato sostituito, nelle udienze dibattimentali, da altro difensore nominato dal giudice ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la
vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Rv. 282667 – 01).
3.1. Correttamente, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha ritenuto l’insussistenza, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., degli estremi di una incolpevole inerzia da parte di COGNOME. COGNOME, avendo liberamente affidato al difensore di fiducia il compito di ricevere le comunicazioni relative al procedimento, si è assunto altresì l’onere di procedere a una periodica attività di richiesta d informazioni presso il professionista incaricato. E tuttavia, non sono state allegate, né risultano dimostrate, specifiche circostanze in grado di asseverare la tesi difensiva di un’incolpevole ignoranza da parte dell’imputato della celebrazione del processo, che avrebbe necessitato la dimostrazione di una assoluta negligenza professionale del difensore a fronte di un puntuale assolvimento dell’onere di informarsi da parte dell’interessato, rimasto, come detto, del tutto indimostrato (v. Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284215 – 01, che ritiene concedibile la restituzione nel termine per l’impugnazione qualora l’interessato abbia documentato la perdurante negligenza del difensore domiciliatario, destinatario della notifica dell’atto processuale, a fronte di una periodica attività d ricerca di informazioni presso tale professionista da parte dell’imputato).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generico, non avendo il ricorrente dimostrato di avere adempiuto ai cennati oneri informativi. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (V) spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle c7) GLYPH · cr < H 1 m mende.
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Così deciso in data 17/10/2023
Il Consigliere estensore