Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 16/10/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/10/2023, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 6 aprile 2020, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di C 1.125,00 per il delitto di cui all’articolo 7 I. 628/1961, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale ordinanza propone ricorso il AVV_NOTAIO COGNOME, deducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza dell’atto in quanto la notifica del decreto penale, eseguita in data 6/10/2022 presso la sede sociale (presso cui non era stato neppure eletto domicilio), sarebbe avvenuta a mani di un dipendente, che l’aveva tuttavia inoltrata al titolare solo il 22/12/2023 come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso, allegata all’istanza.
Il giudice rigettava la richiesta affermando che l’istanza non aveva sufficientemente dimostrato l’incolpevole mancata conoscenza del procedimento, omettendo di fornire elementi oggettivi.
Tale dictum si porrebbe in aperto contrasto con la giurisprudenza nazionale e della Corte EDU, che pongono in capo al giudice l’onere di accertare la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 – 01).
Analogamente, si è affermato che il giudice, a norma dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell’interessato – che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato – e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l’istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 – 01).
Quanto alla notifica effettuata nelle mani di un terzo, ancorché formalmente legittimato, questa Corte ha affermato che «la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatari benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto» (Sez. 5, n. 10443 del 07/02/2019, Nguia, Rv. 276124 – 01).
Dal complesso delle pronunce della Corte di evince, in conclusione, che il sistema delineato dal legislatore prevede che l’atto introduttivo del giudizio sia notificato tendenzialmente “a ma proprie” dell’interessato, in tal modo assicurandosi l’effettiva conoscenza del processo; qualora
ciò non accada, la legge pone in capo all’istante un mero «onere di allegazione» in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del (provvedimento regolarmente notificato e quindi del) procedimento, ciò che ribalta in capo al giudice l’obbligo di verificare, ai sensi dell’art. comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. Murgia, 271944 – 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 – 01).
Per conseguenza, l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva non scatta (solo) nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbi impedito di acquisire tale conoscenza, per cui, in questo caso, la richiesta non può trovare accoglimento per effetto dell’inadempimento dell’onere di allegazione (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, Rv. 271944; Sez. 4, n. 29067, del 22/02/2017, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In caso di tempestiva deduzione e allegazione, l’obbligo di verifica da parte del giudice può essere assolto anche attivando i poteri istruttori che gli competono, al fine di verific l’eventuale diverso momento, rispetto all’allegazione dell’interessato, in cui questi ha avut effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912).
Ne deriva che, all’esito degli accertamenti eventualmente disposti, qualora l’interessato abbia adempiuto al proprio onere e adduca le ragioni per cui non avrebbe avuto conoscenza dell’atto, e contemporaneamente non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione.
Tale soluzione interpretativa, che il Collegio intende ribadire, è coerente con le indicazion provenienti dalla Corte Edu , secondo cui, sul giudice investito della richiesta di restituzione n termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, grava «l’obbligo di verificare se l’accusato ha avuto la possibilità di avere conoscenza delle azioni giudiziarie a suo caric quando (…) sorge su questo punto una contestazione che a prima vista non sembra manifestamente priva di serietà» (Corte Edu, II sez., sentenza 18/05/2004, Somogyi vs Italia, par. 72).
Nel caso all’esame, emerge con chiarezza che il giudice non ha condotto la dovuta valutazione a fronte delle circostanze, oggettive, allegate dalla parte e facilmente verificabili
La mera regolarità della notifica a mani di persona addetta alla ricezione degli atti (che, differenza della notifica eseguita a mani del portiere o di chi ne fa le veci, non deve esser neppure seguita da lettera raccomandata, come risulta dal testo dell’articolo 157, comma 3, cod.
proc. pen.), infatti, non risponde all’allegazione difensiva, secondo cui il COGNOME avrebbe avut conoscenza della avvenuta notificazione solo il 22/12/2022.
Pertanto, interamente rimessa alla valutazione di merito del giudice la verifica in ordine all veridicità delle circostanze allegate, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso il 07/06/2024.