Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ARZANO il 18/09/2003
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio de! provvedimento impugnato, con restituzione dell’imputato nel termine per impugnare il decreto penale del Gip del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza resa il 19 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione al decr penale di condanna, notificato in data 11 ottobre 2024 presso il domicilio dichiara dall’imputato (ArzanoINDIRIZZO INDIRIZZO nelle mani della madre convivente, e divenuto esecutivo il 28 ottobre 2024.
1.1. Con istanza depositata in data 11 novembre 2024, la difesa dell’imputato aveva chiesto, ai sensi degli artt. 175 e 670 cod. proc. pen. restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna segnalando che l’imputato avrebbe avuto conoscenza effettiva del provvedimento solo in data 14 ottobre 2024, poiché assente per lavoro al momento della notifica non immediatamente informato dalla madre.
Con l’unico motivo di ricorso, il difensore deduce violazione dell’art. 175 comma 2, cod. proc. pen. Richiama al riguardo la necessità di una conoscenza ‘effettiva’ del provvedimento notificato; evoca i principi espressi d giurisprudenza di legittimità sul punto, che sostiene essere stati elusi dall’ordin impugnata, la quale non indica l’elemento in base al quale il Giudice è pervenuto a affermare che l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento lo stesso giorno in cui è avvenuta la notifica.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione dell’imputato nel termine per impugnare il decreto penale del Gip del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione risultante dall modifiche introdotte dall’art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, prescri che “L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel term per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato”. Sin dall vigenza del pregresso testo dell’art. 175 cod. proc. pen., questa Corte ha in occasioni delineato a carico del soggetto interessato ad ottenere la restituzione termini l’onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica
da parte dell’Autorità Giudiziaria (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, E COGNOME, Rv. 254826); l’obbligo in capo al giudice di verificare l’effettività de conoscenza dell’atto e la consapevole rinuncia dell’interessato, si era det “sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza da parte destinatario” (così, in motivazione, Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 256316), sicché il prescritto compimento da parte dell’Autorità Giudiziaria di “ogni necessaria verifica” presupponeva l’indicazione da parte dell’interessato dell ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, “senza che ciò comporti l’attribuzione al richiedente dell’onere di provare l circostanze poste a fondamento della domanda” (Sez. 1, n. 2934 del 09/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242627), in forza del generale principio in base al quale “chi avanza una istanza ha l’onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all’organo destinatario della stessa, quantomeno, la ipotesi da verificare” (così, motivazione, Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, COGNOME, Rv. 249515). Anche successivamente alla modifica della disposizione in commento, la giurisprudenza di legittimità ha continuato a richiedere, da colui che richieda la restituzione n termine per impugnare un decreto penale di condanna ritualmente notificatogli, un onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento. L’orientamento si ricollega al principio generale in forza del quale nell’ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato modellato sui principi propri del processo civile, è comunque prospettabile “un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a forni all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circost ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore il costringimento fisico e l’errore di fatto” (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng Rv. 255916), principio, questo, che la giurisprudenza di legittimità ha applicato, a esempio, in tema di scriminanti (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 276173 – 02) e di circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, COGNOME, Rv. 263075). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dunque, solo ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottes alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il giudice, qualora non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiv conoscenza dello stesso, è tenuto a disporre la restituzione nel termine pe l’opposizione: in termini, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936, ultima di una lunga serie di massime conformi, tra le quali si richiamano Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265678 (che ha dichiarato inammissibile il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ricorso avverso l’ordinanza dì rigetto della richiesta di restituzione in termi rilevando, in motivazione, che “il ricorrente non ha adempiuto all’onere di fornire idonee allegazioni circa le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato non ha dedotto circostanze specifiche che avrebbero impedito al medesimo di conseguire la conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso l’accertamento da parte del giudice: il ricorso, pertanto, è carente di specificità”), Sez. 3, n. 23322 del 10/03/201 Temperino, Rv. 267223 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini, rilevando “l’interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre capace e convivente , non ha dedotto per nulla circostanze specifiche, diverse da quelle ancora una volta attinenti alla pretesa nullità della notifica, che avrebbe impedito al medesimo di conseguire la conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso ogni accertamento sul punto da parte del giudice”) e Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271944 (che, in un caso in cui il decreto penale di condanna era stato notificato per compiuta giacenza, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in ter rilevando che “l’imputato si è limitato a sostenere di non avere avuto effettiv conoscenza del decreto per propria negligenza, senza tuttavia adempiere al minimo onere di allegazione, di cui si è detto, sulle ragioni che gli abbiano in effetti impe di acquisire conoscenza dell’atto”). È, pertanto, necessario che l’istante adempi all’onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della ritua notifica dell’atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta: la restituzione nel termine presuppone invero che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell’interessato abbiano precluso l’effettiva conoscen dell’atto, essendo, dunque, necessario che l’interessato articoli un “principio prova”, deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine. Applicando questi generali e consolidati principi al caso di specie, si rileva che la motivazio con la quale il provvedimento impugnato ha disatteso la richiesta del condannato si colloca nel solco della giurisprudenza sopra citata: il Giudice per le indagi preliminari, dopo aver correttamente premesso che la restituzione nei termini processuali deve essere riconosciuta, anche nell’ipotesi di regolarità della notific all’imputato che dimostri di non avere avuto conoscenza effettiva del decreto penale non opposto o nei casi di impossibilità di averne conoscenza, ha osservato come nel caso di specie non si ravvisassero elementi per dubitare che il Titas avesse avuto conoscenza effettiva del provvedimento lo stesso giorno in cui è avvenuta la notifica, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
atteso che, nell’istanza di remissione in termini la difesa si era limitata a segna
che l’imputato era fuori casa per lavoro, senza fornire alcun elemento a sostegno e
quindi non rappresentando alcun elemento che potesse giustificare la ragione di una
conoscenza tardiva. Non si è pertanto al cospetto di una mera presunzione, come
vorrebbe far intendere il ricorrente, ma di una prova logica che trova fondamento
nella mancata allegazione di circostanze rilevanti, suscettibili di verifica da pa
dell’Autorità Giudiziaria, tale non essendo l’addotta circostanza di essere assent
per lavoro. In sostanza, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione
a decreto penale di condanna, ove l’istante non adempia all’onere di allegare l
ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente
notificatogli, l’Autorità Giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza sen
compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016,
COGNOME,
cit.,
in motivazione).
3. Alla declaratoria inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale