Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44909 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOSSALTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Campobasso il 20-21 aprile 2023 ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei confronti di NOME COGNOME il 29 luglio 2022 e notificato al destinatario tramite servizio postale con le modalità della “compiuta giacenza”, con irrevocabilità in data 16 settembre 2023.
In particolare, ha ritenuto il Tribunale che le giustificazioni fornite d COGNOME circa lo smarrimento della cartolina con cui si dà atto della avvenuta spedizione della raccomandata, giustificazioni incentrate sulla mancanza di chiusura dello sportello di chiusura della cassetta delle lettere, non valgano ad individuare caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 606, comma 1, lett. c, e 175 cod. proc. pen.), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza in relazione alla mancata restituzione nel termine, deducendo di non avere avuto effettiva conoscenza della condanna a causa di forza maggiore o per caso fortuito, in quanto l’avviso di deposito dell’atto notificato a mezzo posta presso la sua residenza era andato smarrito in quanto la cassetta della posta dinanzi l’abitazione era priva di sportello, richiamando al riguardo la documentazione fotografica già prodotta in occasione dell’istanza di restituzione nel termine.
Sottolinea la non pertinenza del precedente della Corte di cassazione civile richiamato nel provvedimento impugNOME e si indicano più sentenze della Corte di cassazione penale che affermano esistere in capo al richiedente – destinatario di decreto penale di condanna – un mero onere di allegazione, onere che si ritiene adempiuto nel caso di specie, e non già di prova.
Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 21 settembre 2023 ha concluso nel senso della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per la seguente ragione.
E’ sfuggito al Giudice di merito essersi in presenza non già di una sentenza (art. 175, comma 1, cod. proc. pen.) ma di un decreto penale di
condanna, la cui disciplina è posta dal comma 2 dell’art. 175 cod. proc. pen., che prevede che «L’imputato condanNOME con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunziato», senza alcun riferimento al caso fortuito o alla forza maggiore, che sono, invece, espressamente richiamati dal comma 1 dell’art. 175 cod. proc. pen.
La ratio della differente disciplina è chiara: nel caso del decreto si ha una condanna senza celebrazione di un processo, senza instaurazione di contraddittorio (eventualmente successivo) e senza possibilità di difendersi preventivamente.
Pertinente risulta, dunque, il richiamo nel ricorso (alla p. 3) al – recente precedente di Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936, secondo cui «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all’avvocato di fiducia presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest’ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato)».
Nello stesso senso si rinvengono numerosi altri precedenti, tra i quali:
(Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427 («In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine . alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione»);
Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912 («In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è compito del giudice verificare la tempestività della richiesta, accertando,
nell’esercizio dei poteri istruttori che gli competono, l’eventuale diverso momento, rispetto all’allegazione dell’interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento»);
Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041 («In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione»);
Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, NOME, Rv. 268855 («In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, rilevando che costui non aveva assolto il citato onere di allegazione. Conf. n. 51108 del 2016, n. 51109 del 2016, n. 51110 del 2016)»).
3.Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Campobasso altro Magistrato.
Così deciso il 10/10/2023.