Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28446 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 17/02/1959
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 6/2/2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di restituzione nel termine per proporre appell avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 21/2/2023, fondata
sul rilievo che la sentenza, depositata fuori termine, era stata notificata al difensore di uffici sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Rilevava, infatti, la Corte di Appello che unico rimedio avverso la sentenza era la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen. e che l’istanza di restituzione nel termi proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimed qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termin
Peraltro, rilevava la Corte territoriale che, anche a voler qualificare l’istanza ai sensi dell’ 629 bis cod. proc. pen., il COGNOME comunque non aveva fornito la prova della tempestività della stessa, non avendo allegato all’istanza la notifica dell’atto di citazione civile dal quale avreb appreso dell’esistenza della sentenza di condanna emessa dal tribunale di Modena.
Infine, comunque il COGNOME doveva ritenersi essersi disinteressato colpevolmente del processo, risultando agli atti la missiva indirizzata al ricorrente dal difensore di fiducia dat 25/7/2019, con la quale gli comunicava la sua rinuncia al mandato.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge, con riferimento agli artt. 175 comma 2.1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per aver egli correttamente esperito il rimedio previsto dalla predetta norma, introdotta dal D.Lgs. 150/2022.
Deduce il ricorrente di aver avuto conoscenza del processo, in virtù della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio presso il domicilio dichiarato, ricevuta da persona familia convivente, sicchè era stato regolarmente dichiarato assente; che, però, al termine del processo, la sentenza di condanna era stata depositata fuori termine e notificata al difensore di ufficio i proprio ma non anche allo stesso ricorrente, atteso che il relativo plico, pur a fronte del tentativ esperito, non era stato ritirato, tanto da essere restituito al mittente Tribunale di Modena. Soltanto la notifica di un ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. al COGNOME, che conteneva riferimenti ad una sentenza penale, aveva allertato il ricorrente, che documentava tale notifica (della cui mancata produzione aveva dato atto l’ordinanza impugnata) in data 5/3/2024, alla quale era seguito l’attivarsi del COGNOME per comprendere di quale sentenza si trattasse, fino a recuperare tale sentenza in data 28/3/2024. Avendo proposto istanza ex art. 175 comma 2.1. cod. proc. pen., pertanto, ad avviso del ricorrente l’istanza doveva ritenersi tempestiva, perché proposta nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza: da qui la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta del 23 aprile 2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Premesso che la sentenza del Tribunale di Modena di cui si tratta è stata pronunciata il 21/2/2023, data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto la disposizione di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., pertanto
astrattamente applicabile al caso di specie (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, COGNOME, Rv. 284704 – 01), deve rilevarsi che non ricorrono i presupposti previsti da tale norma, non avendo il ricorrente provato di “non aver avuto conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”, secondo il dettato dell’art. 175 co. 2.1. cit.
Il COGNOME, invece, non deduce in alcun modo di non aver avuto conoscenza del processo, riconoscendo di aver nominato difensore di fiducia e riconoscendo anche “la corretta dichiarazione di assenza del 26 gennaio 2022” (pag. 2 del ricorso). Nemmeno prova, poi, “di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”: premesso che, come rilevato dalla Corte territoriale, il COGNOME doveva ritenersi essersi disinteressato colpevolmente d processo, risultando agli atti la missiva indirizzata al ricorrente dal difensore di fiducia dat 25/7/2019, con la quale gli comunicava la sua rinuncia al mandato, deve comunque rilevarsi che il ricorrente si è limitato a dedurre che la sentenza di condanna era stata depositata fuori termine e notificata al difensore di ufficio in proprio ma non anche allo stesso ricorrente, “dal momento che il relativo plico, pur a fronte del tentativo esperito, non veniva mai ritirato”: non spie però, per quale motivo, eventualmente incolpevole, non abbia ritirato il plico di cui si tratta.
Ne discende la manifesta infondatezza del ricorso, sicché solo per completezza di esposizione va anche rilevato che correttamente il provvedimento impugnato ha ritenuto non provata la tempestività dell’istanza., non avendo il ricorrente documentato in quella sede il ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. da cui assume di aver appreso della sentenza penale, prodotto solo con l’impugnazione.
Come ricordato, peraltro, non risulta nemmeno contestata la correttezza della dichiarazione di assenza, sicché ancora solo per completezza di esposizione va anche rilevata l’impossibilità di riqualificare l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente a sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. non solo per il difetto dei presupposti richiesti da tale norma ma anche perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimed qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termin (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di, Rv. 283474 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764 – 01 ).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 29 maggio 2025
Il relatore
Il Presidente