Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OGEDEGBE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; sentite le conclusioni del PG per l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore chi restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 4 dicembre 2017, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pronunciata con sentenza Tribunale di Cagliari del 29 aprile 2015, divenuta esecutiva il 27 marzo 2023.
A tal fine deduce che l’ordine di esecuzione relativo alla condanna inflitta da Corte di Cagliari è stato notificato il 14 agosto 2024, primo atto con il quale l’i sarebbe venuto a conoscenza del processo, atto che non era stato tradotto nella lingua comprensibile per lo stesso. E, inoltre, nel ricorso si asserisce che NOME non ha avuto mai conoscenza del processo di secondo grado in quanto si trovava all’estero.
A fondamento dell’istanza si rileva infine che, pur essendogli stato assegnato un difensore di ufficio, COGNOME non ha avuto contatti con lo stesso.
Il Procuratore generale “chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile*.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che l’istanza debba essere rigettata.
Atteso che – diversamente dalle conclusioni del Procuratore generale – la regiudicanda ha per oggetto un’istanza, non un ricorso, volta ad accertare la sussistenz dei requisiti ex art. 175 cod. proc. pen., il Collegio rileva, innanzi tutto, che l’istanza è succintamente fondata sull’asserzione indimostrata della mancata conoscenza della lingua italiana. Al riguardo non viene osservato alcun minimo onere di allegazione al fine sostenere l’affermazione di non conoscere la lingua italiana, non essendo sufficiente in t senso la mera cittadinanza straniera o l’affermazione di trovarsi all’estero per la durata processo, al fine di 4ipi c itiC e . -àr t é ‘ ‘YO ‘ bbligo di traduzione dell’atto notificato. Si noti al riguar che l’istanza si limita ad affermare di non aver avuto contezza del secondo grado di giudizi
Si evidenzia che l’istante non è stato processato in assenza ma risulta soltanto “non comparso”, senza aver mai richiesto di disporre di un interprete, e che, pertanto tutt’al più, la mancata traduzione avrebbe potuto comportare la declaratoria di null dell’ordine di esecuzione, che comunque non è stata richiesta, e non già della sentenza di appello.
GLYPH Si noti, in particolare, che l’istanza richiede la verifica dei presupposti restitutio in integrum, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per far decorrere nuovamente i termini per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, ma non allega alcunché che possa sostenere il caso fortuito o la forza maggiore o l’effetti mancata conoscenza della lingua italiana impedendo così ogni valutazione circa il periodo
di tempo trascorso in Italia dall’istante da cui desumere la possibilità di comprender meno la lingua italiana.
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., l’istanza per richiedere la restituzione nel term proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituent caso fortuito o forza maggiore e deve essere sostenuta da prove o almeno allegazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti della restitutio in integrum.
Ne consegue che l’istanza deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di restituzione in termini.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore