Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GORIZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Gorizia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza (ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.) di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna emesso a carico di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 1.86 cod. strada.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su un motivo (di seguito enunciato e>: art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione dell’art. :175, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata rigettata l’istanza in ragione della mera regolarità formale della notificazione del decreto penale, non sindacata dall’instante (attuale ricorrente), avvenuta ex art. 157 cod. proc. pen. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile) mediante deposito presso la casa comunale seguito da affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso dell’avvenuto deposito e da raccomandata ritirata dal genitore del destinatario, con egli convivente.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondai:o in applicazione del principio di diritto, che si intende ribadire e con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, per cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna (ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.), grava sull’instante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Sicché, nell’ipotesi di mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’instante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (ex plurimis: Sez. 1, n. 7946 del 02/02/2022, Il Grande, non massimata, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936, in motivazione; Sez. 6, n. 24031 del 15/07/2020, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 270041; Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, NOME, Rv. 26855; Sez. 5, n. 26884 del 28/04/2016, D C., Rv. 268045).
Per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dal ricorso, trattasi di istanza di restituzione nel termine, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., avente a oggetto un decreto penale di condanna divenuto esecutivo all’esito della sua notificazione ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. (nella sua forrrkazione ratione temporis applicabile) in quanto eseguita presso il domicilio dichiarato da NOME COGNOME (all’atto dell’accertamento del tasso alcolernico), coincidente
con la di lui residenza, mediante deposito presso la casa comunale del luogo di abitazione (coincidente con la detta residenza) conseguente alla temporanea assenza del destinatario e di altre persone legittimate, seguito da affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso dell’avvenuto deposito e da rac:comandata ritirata dal di lui padre, con egli convivente nella medesima abitazione.
Con riferimento alla descritta situazione fattuale, caratterizzata da un processo di notificazione perfezionatosi regolarmente, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per aver il cliudicante rigettato l’istanza in ragione della mera regolarità formale della notificazione. Il rigett sarebbe avvenuto, a dire del ricorrente, nonostante l’instante avesse ottemperato all’onere di allegare le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento, per non averne mai ricevuto personalmente la notificazione.
Orbene, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio di diritto di cui innanzi, rigettando l’istanza per non aver il richiedente allegato ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il cui relativo onere, se soddisfatto, avrebbe attivato i poteri accertamento di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. NOME AVV_NOTAIO, come peraltro confermato e ribadito dallo stesso ricorso, si è difatti limitato ad allegare di non aver ricevuto la notificazione a mani proprie del decreto, cioè a descrivere il mero presupposto dello specifico procedimento notificatorio perfezionatosi nei termini innanzi descritti. L’instante non ha quindi prospettato elementi fattuali esterni (rispetto al detto procedimento) in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento, nonostante il ritiro della raccomandata da parte del genitore con lui convivente nell’abitazione coincidente con la propria residenza dichiarata anche quale domicilio in sede d’accertamento da parte della polizia giudiziaria.
Concludendo, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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