Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1192 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
Sull’istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso in cassazione vverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 28/04;2015, irrevocabile dal 17/10/2015, proposta personalmente da:
COGNOME NOME nato a Norimberga il 13/06/1975, rappresentato e (difeso in questa sede dall’avv. NOME COGNOME di fiducia;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate del sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza; preso atto che il difensore dell’istante non ha depositato conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO
Con l’istanza in epigrafe, qui pervenuta a seguito di dichiara2ione di incompetenza funzionale pronunciata con ordinanza in data 20/05/20’d” 4 della Corte di appello di Milano, Longobucco NOME ha chiesto personalmente la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa
il 28/04/2015 dalla Corte di Appello di Milano ed irrevocabile dal 17/1012015, rappresentando di non avere mai avuto comunicazione della stessa e ci essere stato giudicato in contumacia.
All’udienza fissata avanti la Corte di appello di Milano, il difensore fiduciario a sostegno dell’istanza, così come formulata, depositava una memoria ci fensiva (con allegata documentazione) evidenziando:
-che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei c:onfront di Longobucco era stata disposta in data 22 agosto 2012 ad un indirizzo errato e cioè in Varese al civico INDIRIZZO di INDIRIZZOove non era reperito), anziché al ci INDIRIZZO ove questi aveva dichiarato domicilio in sede di identificazione avvenuta in data 25 ottobre 2006;
-che l’istante nel 2008 si era trasferito in Germania per motivi di lavo-o, con iscrizione alle liste AIRE a far tempo dal 7 agosto di quell’anno e che non aveva ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento né dalla nutor tà giudiziaria procedente, né dal difensore d’ufficio nominato dal Tribunale; solo al momento del suo arresto, avvenuto il 10 gennaio 2024, a seguito di notifica dell’ordine di esecuzione emesso con riferimento alla sentenza di appello, )ggetto di richiesta di rimessione nei termini, era venuto a conoscenza della cor danna, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’istanza va dichiarata inammissibile.
La sentenza oggetto della richiesta di restituzione nel termine per p .oporre impugnazione è quella della Corte di appello di Milano in data 28.4.2015, 3messa nei confronti dell’odierno istante in contumacia.
Ne consegue che, ai sensi della norma transitoria introdotta con l’ari: 15 bis comma 1, legge 28 aprile 2014 n. 67 del 2014, nel caso in esame devono trovare applicazione le disposizioni dettate dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen, nel testo antecedente alla riforma di cui alla legge citata e, quindi, la disciplina p revist dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 di conversione del D.L. 21 febbraio 200E, n. 17 che riconosceva al contumace, anche personalmente, il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, da richiedersi entro 30 giorni dalla effettiva concscenza della sentenza, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscer za del procedimento o del provvedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione.
3.L’istituto della restituzione nel termine, come strutturato nella di .sciplina previgente alla legge n. 67 del 2014, è stato oggetto di elabo -azione giurisprudenziale all’esito della quale si è affermato che è il giudice e dover accertare che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimert o o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a p oporre impugnazione od opposizione, grava tuttavia sul soggetto interessato l’onere di allegazione delle circostanze rilevanti, suscettibili di verifica da parte dell’i uto giudiziaria (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, El Badaoui, Rv. 254k 26, in motivazione).
L’obbligo in capo al giudice di accertamento della effettiva conc scenza dell’atto e della consapevole rinuncia dell’interessato, infatti, sussiste “non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, anche nella ipotesi di piena rituali:à della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza da parte del destir atario” (Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013 COGNOME, Rv. 256316), sicché il compimento da parte dell’autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica ai fini della de cisio sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione presuppone che l’interessato abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento ove regolarmente notificato (Sez. 1, n. 2)34 del 09/12/2008, Fiocco, Rv. 242627) e abbia quindi documentato e circostanziato la richiesta, segnalando all’organo destinatario della stessa, quantomeno, la Ipotesi da verificare (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515).
Richiamati tali principi, va innanzitutto evidenziato che l’istanza risulta tempestivamente proposta dall’interessato in quanto depositata it data 06/02/2024 presso l’ufficio matricola del carcere ove Longobucco si trovi anche attualmente ristretto a seguito di arresto avvenuto il giorno 10/01/2024 in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 17/11/2023 proprio in re lazione alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 2804/2015 di cui s chiede la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza.
La richiesta non contiene, tuttavia, alcuna allegazione in ordine alla mancata effettiva conoscenza della pronuncia di secondo grado.
L’istanza avanzata è “nuda” nel senso che COGNOME con i’ssurto meramente assertivo afferma di essere stato condannato in contumacia e di “non avere mai avuto notifica in merito”; dichiara di allegare documentazione non meglio precisata che non risulta, invece, compiegata.
L’onere di allegazione non risulta essere stato adempiuto neppure nel corso dell’udienza celebrata avanti al Corte di appello (che, all’esito, ha dichiiirato l
propria incompetenza funzionale) ove il difensore dell’istante ha deposita to una memoria difensiva scritta (con allegati) incentrando le proprie osservazioni esclusivamente sul giudizio di primo grado e cioè lamentando l’errata not fica da parte della cancelleria del giudice dell’udienza preliminare del decreto dispositivo del giudizio effettuata a Varese presso il civico INDIRIZZO di INDIRIZZO diverso da quello indicato in sede di dichiarazione di domicilio (n. 31). Nulla di preciso viene ir dicato, o quantomeno allegato invece, con riferimento alla effettiva mancata conc scenza del provvedimento emesso all’esito di giudizio di appello che – come 1 , merge dall’esame del fascicolo processuale- risulta essere stato celebrato in contumacia, a seguito di regolare notifica del decreto di citazione ai sensi dell’art. 161, :omma 4, cod. proc. pen. (previo tentativo effettuato anche presso il domicilio dichiarato in INDIRIZZO), modalità con la quale era anche comunicato l’estratto contumaciale.
Alla inammissibilità dell’istanza consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eurc tremila a favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/11/2024