Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9217 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a LARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LARINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del GIP del Tribunale di Larino emessa in data 15 dicembre 2022, veniva rigettata l’istanza proposta dal difensore di COGNOME NOME ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., osservando che il decreto penale di condanna era stato correttamente notificato ai sensi dell’art. 8, comma 1, n. 890 del 1982 avendo l’operatore postale tentato di recapitare il decreto presso la residenza anagrafica della stessa che, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, era stato poi depositato nel punto di deposito più vicino e successivamente ritirato da un soggetto incaricato, identificato nella madre, come tale qualificatasi all’operatore postale.
Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’art. 7, comma terzo, I. 890 del 1982 in riferimento agli artt. 175, comma 2, cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c) e 179, cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 111, Cost., e 6, comma terzo, CEDU.
In sintesi – premesso che dalla ricevuta allegata al fascicolo processuale risulta, in corrispondenza della casella della mancata consegna del plico, che in data 20.02.2019 per temporanea assenza del destinatario l’ufficiale giudiziario aveva immesso avviso nella cassetta della corrispondenza, senza verificare la presenza di altre persone idonee ed abilitate a ricevere l’atto, salvo successivamente depositarlo presso l’ufficio che aveva spedito la comunicazione di avvenuto deposito e che, il successivo 22.02.2019, il plico era stato ritirato presso l’ufficio d soggetto corrispondente alla madre della COGNOME -, si duole la difesa della ricorrente per non essere stata l’imputata mai notiziata nemmeno con la spedizione della c.d. raccomandata informativa, tanto più che il soggetto che aveva ritirato l’atto non si era dichiarata convivente e/o delegata al ritiro, come risulterebbe dalla copia della ricevuta.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10 dicembre 2023, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.
Va, sul punto, premesso, secondo il PG, che, come stabilito da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, deve ritenersi che “in tema di restit zione
nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione” (Cass., Sez. 1, n. 20820 del 02/05/2017, rv. 270041). La Corte di cassazione ha altresì ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani dell’interessato, non poteva essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (tra le tante, Cass., Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, rv. 259633; Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, rv. 258919; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21393 del 15/04/2015 Cc., dep. 21/05/2015, rv. 264219; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 38817 del 10/07/2015 Cc., dep. 24/09/2015, rv. 264538; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27919 del 30/09/2020 Cc., dep. 07/10/2020, rv. 279641). Nella specie, peraltro, risulta che la notifica sia stata eseguita ai sensi dell’art. 8, comma 1, legge 890/82. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che nella specie l’operatore postale ha tentato di recapitare l’atto nel luogo di residenza della predetta e, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, l’atto è stato depositato nel punto di deposito più vicino e successivamente ritirato da un incaricato (nel caso specifico dalla madre, tale qualificatasi all’operatore postale). Ciò che è, tuttavia, certo, e implicitamente riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, è che il decreto penale in questione non è stato notificato a mani della ricorrente. Si ritiene, pertanto, che il giudice non si sarebbe dovuto arrestare all’esame della ritualità formale della notificazione, ma doveva altresì esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale; ed una valutazione in proposito non può certo ritenersi implicitamente desumibile dall’accertamento della ritualità della notificazione; ciò a fortiori nel caso di specie in cui la notificazione è stata effettuata nelle forme di cui all’art. 8, comma 1, legge 890/82. Ed infatti il decreto legge n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, con la legge n. 60 del 2005, nel modificare, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza della CEDU, l’art. 175 c.p.p., ha, come è noto, sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento, il cui onere si riteneva gravare sul ricorrente, una sorta di praesu ptio Corte di Cassazione – copia non ufficiale
iuris tantum di non conoscenza, in tal modo onerando il giudice al quale è stata richiesta la rimessione in termini dell’accertamento o della effettiva conoscenza in capo all’interessato dell’atto riguardato dalla richiesta stessa ovvero della volontaria e consapevole rinunzia da parte di questo alla impugnazione. Ne discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen., è fondato.
Con il motivo dedotto la ricorrente introduce il tema dell’interpretazione del terzo comma dell’articolo 7 della legge n. 890/82, modificato dall’art. 1, comma 813, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Dagli atti, cui questa Corte può accedere quale giudice del fatto, prospettandosi una questione di rilevanza procedurale, risulta che in relazione al decreto penale in questione, per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate, venne immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo (INDIRIZZO), depositando l’ufficiale postale il plico presso l’ufficio con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito alla destinataria con raccomandata a/r n. 68615443206-7, plico poi ritirato presso l’ufficio postale di Larino in data 22.02.2019 da persona qualificatasi come “mamma” della destinataria, NOME COGNOME.
Orbene, nella specie risulta che la notifica sia stata eseguita ai sensi dell’art. 8, comma 1, legge 890/82. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che nel caso in esame l’operatore postale ha tentato di recapitare l’atto nel luogo di residenza della predetta COGNOME e, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, l’atto è stato depositato nel punto di deposito più vicino e successivamente ritirato da un incaricato (nel caso specifico dalla madre, tale qualificatasi all’operatore postale).
Ciò che è, tuttavia, certo, e implicitamente riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, come correttamente evidenzia il PG, è che il decreto penale in questione non è stato notificato a mani della ricorrente. Il giudice non si sarebbe dovuto arrestare all’esame della ritualità formale della notificazione, ma avrebbe dovuto altresì esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale.
Ed una valutazione in proposito non può certo ritenersi implicitamente desumibile dall’accertamento della ritualità della notificazione, ciò a fortiori nel caso di specie in cui la notificazione è stata effettuata nelle forme di cui all’art. 8, comma 1, legge 890/82.
Ed infatti il decreto-legge n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, con la legge n. 60 del 2005, nel modificare, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza della CEDU, l’art. 175 c.p.p., ha, come è noto, sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento, il cui onere si riteneva gravare sul ricorrente, una sorta di praesumptio iuris tantum di non conoscenza, in tal modo onerando il giudice al quale è stata richiesta la rimessione in termini dell’accertamento o della effettiva conoscenza in capo all’interessato dell’atto riguardato dalla richiesta stessa ovvero della volontaria e consapevole rinunzia da parte di questo alla impugnazione (tra le tante: Sez. 3, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Rv. 260151 – 01).
Ne discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Larino per nuovo esame.
Così deciso, il 26 gennaio 2024
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Il Presidente