Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17690 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17690 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN Di RITTO
La Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’istanza con la quale era stata richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, cod. proc. pen., ai fini dell proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza COGNOME contumaciale irrevocabile del Tribunale di Brescia del 11/03/2013, di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del COGNOME formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto COGNOME la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la prova della effettiva conoscenza del procedimento. La Corte aveva tratto la prova positiva circa l’effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, del provvedimento di vocatio in iudicium e della sentenza di condanna di primo g -ado poi divenuta irrevocabile dal fatto che era stato assistito da due difensori di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Mantova e AVV_NOTAIO del foro di Brescia. Il difensore osserva che COGNOME era stato assistito dall’AVV_NOTAIO in altro più risalente procedimento nel corso del quale a seguito della scarcerazione, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, si era recato in Francia, senza fare più rientro in Italia; NOME non aveva incaricato l’AVV_NOTAIO in merito alla presente, successiva vicenda giudiziaria, né, tanto meno, aveva nominato l’AVV_NOTAIO. Nel fascicolo in atti, invero, non vi era traccia di nomine di difensori da parte del ricorrente.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
In linea generale, deve precisarsi che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare presuppone la correttezza del procedimento che deve assicurare la conoscenza legale del provvedimento e il verificarsi di una asserita divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della
decisione, tale da aver ostacolato, nella prospettazione difensiva, la proposizione dell’impugnazione, non riconducibile ad un atto volontario del condannato (cfr. in motivazione sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME; sez. 6, n. 19219 del 2/3/2017, COGNOME; sez. 1, n. 57650 del 29/09(2017, COGNOME).
Deve pure rilevarsi che – trattandosi, nel caso di specie, di procedimento penale definito con sentenza contumaciale del 2013 – la norma applicabile è quella di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, nella I. n. 60 del 2005, nel testo anteriore alla novella introdotta dalla I. n. 67 del 2014, a mente del quale «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto penale di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
Il prevalente orientamento della Corte di legittimità cui si intende aderire, è nel senso che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, è necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento e della mancata volontaria rinunzia a comparire (ovvero della mancata conoscenza del provvedimento e della mancata volontaria rinunzia ad impugnare), con la conseguenza che è legittimo il rigetto della richiesta di restituzione nel termine, qualora emerga il difetto anche soltanto di una di tali condizioni (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271913; sez. 2, n. 43452 del 03/07/2013, COGNOME, Rv. 256822, in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell’istanza di restzione del termin per impugnare avanzata dall’imputato, al quale, in sede di convalida dell’arresto era stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed a cui successivamente era stato notificato l’avviso ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., dopo il quale si era reso irreperibile; sez. 1, n 32984 del 15/06/2010, COGNOME, Rv. 248008; n. 20862 del 30/3/2010, COGNOME, Rv. 247403; Sez 1 n. 8138 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 246126, in cui si è precisato che grava sull’autorità giudiziaria l’onere della prova sia della conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’interessato, sia della sua rinuncia volontaria a comparire e a impugnare). L’effettiva conoscenza del procedimento deve essere effettivamente riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari. Tuttavia, deve tenersi fermo il principio secondo cui l’imputato non deve avere rinunciato a comparire cvvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sezioni Unite n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).
6.Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, si osserva che nel caso in esame la Corte ha tratto la prova positiva della conoscenza del procedimento, del provvedimento di vocatio in iudicium e della sentenza di condanna dalla nomina di due difensori di fiducia, desunta dalla indicazione contenuta nel decreto dispositivo del giudizio (in cui si dava atto che COGNOME era difeso di fiducia dagli avvocati COGNOME e COGNOME), e dal fatto che l’AVV_NOTAIO aveva partecipato al giudizio dibattimentale ed ,3veva assunto le conclusioni tramite un sostituto processuale.
La decisione della Corte è coerente con il dato normativo su indicato nel desumere la conoscenza del processo da parte dell’imputato dalla nomina fiduciaria, ma la motivazione adottata appare carente nella parte in cui afferma l’esistenza di tale nomina. Invero la semplice indicazione nel decreto che dispone il giudizio dei due difensori non vale di per sé a provare che gli stessi fossero stati effettivamente nominati dal ricorrente e così pure la presenza nel corso del dibattimento di uno di tali difensori non è di per sé indice di una nomina fiduciaria.
Sussiste, pertanto, il vizio di motivazione censurato, posto che la Corte di Appello, a fronte della asserita mancata conoscenza del procedimento, ha correttamente valorizzato la nomina fiduciaria di ben due difensori, ma non ha dato atto di quando detta nomina fosse intervenuta, né degli atti in cui essa era contenuta.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia.
Deciso il 21 marzo 2024