Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4648 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4648 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 04Y9ANO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, che ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la rimessione nel termine del ricorrente per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze.
Ritenuto in fatto
1.La Corte di appello di Firenze, con sentenza divenuta irrevocabile, ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Firenze, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di furto con l’aggravante della destrezza e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
A mezzo di difensore abilitato è stata presentata istanza per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, il ricorrente, infatti, giunto in Italia da appena due giorni e senza fissa dimora, subito
dopo l’udienza di convalida sarebbe tornato in Romania, suo Paese di origine, e non avrebbe più avuto alcun contatto con il proprio difensore d’ufficio. All’udienza di trattazione successiva alla convalida dell’arresto, celebrata in absentia dell’imputato (indicato come “non comparso” nel verbale) il procedimento si è chiuso con sentenza di condanna, successivamente appellata dal difensore di ufficio pur in assenza di qualsiasi contatto con il ricorrente. Tutti gli atti relat non sarebbero mai stati notificati personalmente al ricorrente, ma esclusivamente presso lo studio del difensore d’ufficio domiciliatario, e la Corte di appello avrebbe deciso di procedere senza verificare l’effettiva conoscenza del processo di appello da parte dell’imputato. La sentenza di appello sarebbe dunque divenuta definitiva senza che il COGNOME fosse a conoscenza del processo e si fosse sottratto volontariamente da esso. Egli, inoltre, non avendo mai preso contezza delle sentenze di primo e secondo grado, non avrebbe avuto la possibilità di decidere se incaricare un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione al fine di proporre ricorso, stante il fatto che il difensore di ufficio che aveva già presentato appello di propria iniziativa non sarebbe stato abilitato a proporla. Il COGNOME avrebbe appreso della celebrazione del processo a suo carico solo al momento del suo arresto in Italia in esecuzione della condanna, venendo raggiunto dalla notifica a mani proprie dell’ordine di esecuzione. Tale situazione non sarebbe dipesa da sua colpa, ma dalla mancata instaurazione di un rapporto effettivo di comunicazione con il difensore di ufficio domiciliatario. L’imputato non si sarebbe sottratto volontariamente e colpevolmente alla conoscenza del processo, e le dichiarazioni di assenza dell’imputato sarebbero affette da nullità, essendo mancato l’accertamento di tale presupposto. Infine, per quanto la sentenza di appello sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dunque sia formalmente esclusa dal campo di applicazione dell’attuale art. 175 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 89, comma 3 del citato decreto, non potrebbé negarsi l’ammissibilità dell’istanza, poiché una conclusione diversa si porrebbe in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; si richiede dunque di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 175 cod. proc. pen. come interpretato secondo la regola transitoria. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, sotto plurimi profili.
1.Ai sensi dell’art. 420 bis comma 3 cod. proc. pen., vigente ratione temporis alla data della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto e della instaurazione del rito direttissimo (ma la disciplina è analoga nel sistema processuale attualmente vigente, a norma dell’art. 420 comma 2 ter cod. proc. pen.), l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle udienze successive, “è considerato presente”.
1.1.Nel caso di specie, una volta concluso l’interrogatorio dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza, peraltro confessorio, il giudice di primo grado ha convalidato l’arresto, instaurato e dichiarato aperto il dibattimento del giudizio direttissimo. Sull’istanza di un termine a difesa invocato dall’interessato, patrocinato da un difensore di ufficio a cui ha rilasciato apposita procura speciale per la eventuale richiesta di riti alternativi, il giudice monocratico – alla presenza dell’imputato – ha differito il dibattimento a data successiva, alla quale l’attuale ricorrente non ha ritenuto di comparire.
Tanto, del resto, si desume dal tenore testuale della sentenza di primo grado:”…11 Giudice convalidava l’arresto ed applicava ad entrambi la misura cautelare attualmente in essere. Aperto il processo con rito direttissimo, gli imputati rilasciavano procura speciale al difensore di fiducia (rectius, di ufficio n.d.r.) (e ad ogni suo eventuale sostituto processuale) per la definizione del procedimento con rito alternativo; si rinviava all’udienza odierna in concessione di un termine a difesa. All’udienza di oggi 28.10.2019 il difensore munito di procura speciale chiedeva l’ammissione al rito abbreviato di entrambi gli imputati…”.
La citata sequenza procedimentale, ripercorsa e non contestata nell’istanza di restituzione del termine (cfr. pag. 1), si è realizzata nel rispetto dell’art. 55 comma 6 cod. proc. pen., che prevedeva che “se l’arresto è convalidato si procede immediatamente al giudizio” e nel rispetto dell’art. 558 comma 7 cod. proc. pen., che stabiliva che “l’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento
è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine”. Correttamente, pertanto, l’attuale richiedente è stato “considerato presente” alla udienza dibattimentale di discussione del processo e di emissione del verdetto di condanna, come emerge dalla intestazione della sentenza-documento allegata agli atti. In questa prospettiva interpretativa si era posta la giurisprudenza di legittimità anche nella vigenza dell’istituto della contumacia, come si evince da sez. 6, n. 23845 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 256131, secondo la quale nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell’arresto, la presenza
dell’imputato all’udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è irrilevante ai fini della regolarità del rapporto processuale, instauratosi alla prima udienza (nello stesso senso, sez.1, n. 9763 del 11/05/1977, Moledda, Rv. 136583; sez.6, n. 3802 del 01/12/2016, Portali Maiettini, Rv. 269313).
1.2.D’ altro canto, la progressione processuale così seguita dal giudice di primo grado si è ispirata al dictum della ordinanza della Corte costituzionale n. 254 del 1993 (sulla quale si è poi innestata la decisione della Consulta n. 243 del 2022), che si era espressa nel senso che la richiesta del termine a difesa nell’ambito della disciplina del rito speciale direttissimo non precludesse la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena all’inizio del dibattimento, differito appunto in accoglimento della richiesta di spatium deliberandi avanzata dall’imputato.
1.3. A prescindere dal regime transitorio di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, e da qui anche la palese irrilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale ventilati con la ragione di ricorso, si sarebbe dunque certamente al di fuori dei presupposti di applicabilità dell’art. 175 cod. proc. pen., secondo quanto attualmente contemplato dal comma 2.1 della norma, introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 2022, a cui ha fatto riferimento il difensore nell’atto d’impugnazione, poiché, in tal caso, l’imputato che insta per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) deve essere stato “giudicato in assenza” a mente dell’art. 420 bis cod. proc. pen..
1.4. Ad ogni buon conto, è possibile sottolineare, per completezza di trattazione, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente – a riguardo dell’art. 89 comma 3 del D. Lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce che le attuali disposizioni dell’art. 175 cod. proc pen. si applichino alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma Cartabia, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – si rivelerebbe in ogni caso manifestamente infondata al lume dei medesimi principi, agevolmente traslabili nella situazione processuale oggetto di interesse, sanciti dalla giurisprudenza di legittimità dopo l’introduzione della norma transitoria di cui all’art. 15 bis della L. n. 67 del 2014, che estendeva l’ applicabilità della disciplina relativa al processo in assenza, introdotta dalla stessa legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ma solo a condizione che nei medesimi procedimenti non fosse stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado (sez.3, n. 13722 del 13/11/2018, S., Rv. 275991; sez. 5, n. 24796 del 27/04/2017, Rv. 270600).
I precedenti di questa Corte hanno rammentato i consolidati canoni ermeneutici scolpiti dalla Corte costituzionale, alla luce dei quali «va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità – salvo il limite della palese irragionevolezza – nella fissazione
delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro» (Corte cost., sent. n. 376 del 2008; conf. Corte cost., ord. n. 40 del 2009); il legislatore «gode di ampia discrezionalità nel regolare, nei processi in corso, gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte istituti già esistenti» e «le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale» (Corte cost., sent. n. 219 del 2004, a proposito della disciplina transitoria dettata dall’art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134, in tema di “patteggiamento allargato”); il regime transitorio, per definizione, «è chiamato ad introdurre una disciplina “di passaggio” tra sistemi normativi e necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare», mentre «la circostanza che si tratti di un fatto “aleatorio”, che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato de tutto inconferente agli effetti della pretesa censura di irragionevolezza, giacché ciò che conta è che quel “fatto processuale” sia coerente rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri» (Corte cost., sent. n. 381 del 2001, in tema di attuazione del “giusto processo”).
E la disciplina transitoria in discorso non comporta alcuna violazione del limite della palese irragionevolezza che circoscrive l’ampia discrezionalità del legislatore nelle ipotesi in esame, perché fa leva su un dato processuale – che si tratti di istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma – in relazione al quale non si colgono profili di arbitrio; si è, cioè, estesa la possibilità di utilizzare lo strumento della istanza remissione in termini per impugnare tardivamente una sentenza, divenuto più ampio con l’introduzione del comma 2.1. dell’art. 175 cod. proc. pen., a compensazione del maggior onere previsto per l’impugnazione del difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza, che è tenuto a farsi rilasciare, a pena di inammissibilità, un apposito mandato ad impugnare, come oggi sancito dall’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen..
1.5. L’unica disposizione in astratto pertinente al caso in scrutinio sarebbe quella del comma 1 dell’art. 175 cod. proc. pen., che stabilisce che “il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore”.
1.6. Purtuttavia, la sentenza delle Sezioni Unite De Pascalis (sez. U n. 14991 del 11/04/2006, in motivazione) ha chiarito che .
E’ agevole allora constatare, per un verso, il mancato assolvimento di qualsivoglia onere di allegazione di situazioni eccezionali, irresistibili imponderabili o non prevenibili, perché l’istante, pienamente a conoscenza del processo in corso, non ha presenziato al giudizio direttissimo ed ha rinunciato, pur nell’esercizio di una libera facoltà processuale, a seguirne le sorti per il proseguo anche nel grado successivo, introdotto per effetto dell’appello promosso dal difensore di ufficio avverso la sentenza di primo grado, e, per altro verso, la tardività della richiesta, presentata il 26 settembre 2025, anche a cagione dell’infruttuoso decorso del termine di 10 giorni dalla avvenuta cognizione della sentenza irrevocabile (27 luglio 2025), momento che, a tutto concedere, avrebbe evidentemente cristallizzato la cessazione del fatto costituente l’ipotetico caso fortuito o forza maggiore.
1.7.In proposito, giova peraltro rimarcare che è stabile principio esegetico – al quale il collegio intende dare continuità anche perché estensibile per identità di ratio alla vicenda condotta alla sua attenzione – quello per cui è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza sul presupposto della nullità della stessa per mancata traduzione nella lingua dell’imputato alloglotta, in quanto trattasi di motivo estraneo al modello procedimentale previsto dall’art. 175 cod. proc. pen. (sez. 6, n. 16164 del 19/02/2013, S. e altri, Rv. 254903), il quale presuppone la regolarità dell’atto che ha determinato la decorrenza del termine stesso (sez. 4, n. 36470 del 19/07/2013, COGNOME, Rv. 256210; sez. 6, n. 41982 del 21/09/2004, Rv. 230220; v., inoltre, sez. 5, n. 36779 del 17/06/2008, Rv. 241952).
1.8. Ad abundantiam, merita infine di essere rammentato il principio ermeneutico scolpito dal diritto vivente, in virtù del quale è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (sez. U n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627); sicchè, nello specifico, neppure quanto lamentato dal ricorrente coglierebbe nel segno, ben potendo il legale di ufficio, già adoperatosi per la formalizzazione del gravame, proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado (sulla base della normativa anteriforma Cartabia) previa designazione di un sostituto processuale abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nella predisposizione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore dell RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 26/11/2025