Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Pretura di Como del 17/09/1998, irrevocabile il 16/10/1999, e avverso la sentenza del Tribunale di Como del 9/11/2006, irrevocabile il 29/12/2006, proposta nell’interesse di COGNOME NOME per mancata conoscenza dei relativi procedimenti, nei quali era stata assistita da un difensore d’ufficio e aveva ricevuto a mani il solo verbale di identificazione non tradotto in lingua da lei conosciuta.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza di legge penale e per erronea applicazione dell’art.175, comma 1, cod. proc. pen. invece che dell’art.175, commi 2 e segg., cod. proc. pen. La difesa si duole dell’affermata tardività dell’istanza assumendo che, trovando applicazione i commi 2 e 2-bis dell’art.175 cod. proc. pen. riguardanti il giudizio in assenza, il termine per proporla sarebbe di trenta giorni, trattandosi di sentenze contumaciali alle quali si applica la normativa antecedente la legge n.67/2014; l’imputata e il difensore erano venuti a conoscenza delle sentenze di condanna il 29 novembre 2023 e la richiesta è stata tempestivamente proposta il 18 dicembre 2023.
Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione delle doglianze. Affermando che la mancata conoscenza dei procedimenti non fosse incolpevole in quanto l’imputata aveva reso false dichiarazioni sulla sua identità personale, la Corte territoriale applicando erroneamente la disciplina dell’art.175, comma 1, cod. proc. pen. invece che quella del comma 2.1, ha fatto riferimento a istituti . come il caso fortuito o la forza maggiore inconferenti in ipotesi di sentenza contumaciale della quale l’imputata non abbia avuto conoscenza. Altrettanto irrilevanti dovrebbero ritenersi le osservazioni inerenti alla volontà della COGNOME di mettersi nell condizione di non avere effettiva conoscenza del procedimento, essendo invece necessario verificare se l’imputato vi abbia volontariamente rinunciato. Nel caso in esame era stato dimostrato che l’imputata non fosse a conoscenza dei procedimenti a suo carico, non avendo ricevuto alcuna notifica relativa agli stessi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha, in primo luogo, erroneamente rilevato la tardività dell’istanza in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore sebbene l’istante avesse invocato la mancata conoscenza del procedimento e, in tal caso, il termine per proporre l’istanza sia di trenta giorni (Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, COGNOME, Rv. 278773 – 01).
Si tratta, dunque, di istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 convertito con modificazioni dalla I. 22 aprile 2005, n. 60, poi modificato dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, ma ancora applicabile ai casi individuati dalla I. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1, che ha introdotto la disposizione transitoria dell’art.15-bis (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, Martinaj, Rv. 279102 – 01).
3.1. Il testo della disposizione applicabile è il seguente: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’Autorità Giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
3.2. Nel caso in esame la Corte territoriale, premesso che le notifiche degli atti introduttivi dei procedimenti erano state regolarmente eseguite presso i difensori di ufficio domiciliatari, ha ritenuto che la circostanza che la COGNOME in sede di identificazione, avesse reso false dichiarazioni in merito alla sua identità personale, emergendo dall’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia che dal ‘1993 avesse utilizzato 36 alias, escludesse la mancata incolpevole conoscenza del procedimento.
La pronuncia risulta correttamente adottata in quanto, pur essendo pacifico che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non sia idonea a vincere la presunzione di non conoscenza del procedimento prevista dall’art.175, comma 2, cod. proc. pen., l’aver fornito ripetutamente false generalità all’autorità giudiziaria procedente costituisce comportamento concludente interpretabile come univoca espressione della volontaria sottrazione alla
conogcenza del procedimento. L’ordinanza impugnata è, dunque, pienamente rispettosa del principio affermato dalle Sezioni Unite Innaro (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716 – 01). In base a tale pronuncia «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza».
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 2 luglio 2024 Il GLYPH liere es nsore
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Il Presidente