Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32547 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, letto il ricorso e la memoria dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. NOME COGNOME.
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, propone richiesta di restituzione nel termine per ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 settembre 2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di lesioni perché estinto per prescrizione e rideterminata la pena in ordine al reato di concorso in rapina aggravata.
L’istante adduce di non avere potuto impugnare la sentenza della Corte di appello a causa di un illegittimo abbandono della difesa da parte del precedente difensore, tale da integrare un’ipotesi di caso fortuito ovvero di forza maggiore.
In particolare, si sostiene che il precedente difensore, nella persona dell’AVV_NOTAIO, si era disinteressata, successivamente all’udienza di discussione del 19 settembre 2024 in cui era stata deliberata la sentenza, della sorte del procedimento, per come si ricavava dalla circostanza che “non aveva avuto notizia dell’avvenuto deposito della sentenza nei termini fissati dalla Corte” e, dopo avere fatto richiesta il 24 ottobre 2024 di copia del provvedimento, aveva omesso di corrispondere i diritti di copia, tanto che la richiesta era rimasta inevasa. Si aggiunge che, a fronte della richiesta di chiarimenti avanzata dall’odierno difensore dell’imputato, l’AVV_NOTAIO aveva riferito di avere più volte scritto alla convivente dell’imputato manifestando di non essere più interessata alla difesa e di averla sollecitata a “provvedere in via autonoma alla richiesta della sentenza, atteso peraltro il suo mancato pagamento sino ad oggi”.
In realtà, sostiene la difesa del ricorrente, quel legale era stato nel tempo pagato e l’aver percepito un compenso ritenuto non congruo non le consentiva di abbandonare la difesa fiduciaria senza interloquire direttamente con il suo assistito. Il fatto, poi, che non avesse ricevuto un mandato ad hoc per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non faceva venir meno l’inosservanza dei doveri professionali. L’avere omesso di fare copia del provvedimento, giungendo financo ad invitare la convivente dell’imputato a provvedere “in via autonoma” all’acquisizione della sentenza, aveva precluso all’imputato la possibilità di proporre impugnazione, in quanto l’odierno difensore, dopo avere tentato invano di avere dalla collega i dati del provvedimento, soltanto il 3 dicembre 2024 ne aveva contezza da parte dell’URP della Corte di appello che ne inviava copia il 5 dicembre 2024, allorché era ormai scaduto il termine per impugnare.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con
requisitoria del 27 agosto 2025, ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza.
Con memoria del 22 settembre 2025, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni di cui alla requisitoria del P.G., insistendo per l’accoglimento della richiesta di restituzione nel termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la richiesta vada rigettata.
La Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che legittimano la restituzione nel termine – poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (ex multis, Sez. 1, n. 25095 del 24/04/2001, COGNOME, Rv. 219106 – 01; Sez. 2, n. 12922 del 09/03/2007, COGNOME, Rv. 236389 – 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269738 – 01; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 271660 – 01. Da ultimo, Sez. 2, n. 22053 del 29/05/2025, Lastella, non mass.; Sez. 1, n. 11958 del 17/01/2025, Marino, non mass.; Sez. 3, n. 30373 del B, non mass.).
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore, nell’omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 268438 – 01; Sez. 2, n. 25369 del 10/06/2025, Salzano, non mass.; Sez. 25944 del 05/03/2024, Krasniqi, non mass.).
Parimenti si è affermato che la violazione dell’obbligo di diligenza professionale non può essere considerata eo ipso causa di forza maggiore o di caso fortuito, se un comportamento improntato a normale diligenza – quale appunto quello di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia- avrebbe certamente consentito all’interessato di avere conoscenza dell’esito del processo e di potere proporre tempestiva impugnazione avverso la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 21318 del 28/04/2025, R., non mass.).
Tanto premesso, il caso oggetto di ricorso non consente di discostarsi dagli
orientamenti sopra citati, tenuto conto che, al di là delle vicende che attengono all’evasione della richiesta di copia degli atti avanzata dal precedente difensore per la fase di merito, non sono allegati elementi che consentano di escludere che l’imputato, usando l’ordinaria diligenza, si sia trovato nell’impossibilità di attivarsi perché venisse proposto nel suo interesse ricorso per cessazione.
Il ricorrente, infatti, fu notiziato del giudizio di appello e presenziò, unitamente al precedente difensore di fiducia, in videoconferenza all’udienza di discussione del processo dinanzi alla Corte di appello in cui venne deliberata la sentenza, rinunciando alla lettura del dispositivo. L’imputato, pertanto, ben poteva informarsi dell’esito del processo, attraverso gli strumenti allo stesso riconosciuti dal Regolamento penitenziario (colloqui telefonici, grafici o visivi), col difensore di fiducia che era presente alla lettura del dispositivo, attivandosi per tempo ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, conferendo apposito mandato allo stesso o a diverso legale.
Sul punto, il quadro normativo è chiaro e non ammette incertezze: la nomina del difensore di fiducia ai fini della proposizione del ricorso per cassazione costituisce un atto formale che non ammette equipollenti, atteso che l’art. 613, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere espressamente che «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», esclude la rilevanza di eventuali nomine precedenti che non contengano l’espresso mandato alla presentazione del ricorso per cassazione, e, a maggior ragione, di nomine basate su “facta concludentia” (Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, Di Matteo, Rv. 281878 – 01).
Infine, per come osservato dal P.G. nella requisitoria, il venir meno di fatto del rapporto fiduciario in pendenza del termine per impugnare risulta ammesso dallo stesso ricorrente, sicché, nel caso concreto, deve ribadirsi che egli era direttamente investito dell’onere di attivarsi per impugnare, nominando, come in effetti ha fatto un nuovo difensore di fiducia ed acquisendo la copia della sentenza. E se ciò è avvenuto a termini scaduti o prossimi alla scadenza non si rileva un caso di forza maggiore o caso fortuito, ma solo un ritardo imputabile al ricorrente. (In termini, Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, COGNOME, Rv. 282667 – 01).
3. In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva rispetto a quanto in precedenza evidenziato, la richiesta deve essere rigettata senza statuizione sulle spese, atteso che non si può applicare, in questo caso, il principio di cui all’art. 592 cod. proc., che contempla l’emissione della pronuncia sulle spese, non introducendo la richiesta di restituzione nel termine direttamente un giudizio di impugnazione (Conformi: Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 e Sez. 1, Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024, S., non massimata sul punto. Da ultimo, Sez. 1, n. 44491 del 04/12/2024, COGNOME, non
mass.).
Rigetta la richiesta.
Così deciso, li 26 settembre 2025.