Restituzione nel Termine: La Notifica al Difensore è Decisiva
L’istituto della restituzione nel termine rappresenta un’ancora di salvezza nel processo penale, permettendo di rimediare a scadenze perentorie mancate per cause non imputabili alla parte. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo strumento, specialmente quando la conoscenza del procedimento può essere legalmente presunta. Vediamo nel dettaglio come la notifica al difensore di fiducia, che agisce anche come domiciliatario, giochi un ruolo cruciale nel determinare l’esito di tali istanze.
Il Fatto: Una Richiesta di Restituzione nel Termine
Il caso trae origine dalla richiesta del difensore di un imputato di essere rimesso in termini per presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. La base della richiesta era la presunta mancata conoscenza del processo d’appello da parte del suo assistito. A sostegno di questa tesi, la difesa evidenziava come nel verbale dell’udienza d’appello, svoltasi con rito cartolare, l’imputato fosse stato indicato come “libero” e non come “assente”, un dettaglio che, secondo il ricorrente, proverebbe la sua ignoranza riguardo alla pendenza del giudizio.
L’Analisi della Corte sulla restituzione nel termine
La Suprema Corte, investita della questione, ha proceduto a un’attenta analisi degli atti processuali, come sua facoltà, per verificare la fondatezza della doglianza. L’esame ha rivelato elementi chiave che hanno indirizzato la decisione in senso sfavorevole al ricorrente.
In primo luogo, è emerso che all’atto di appello erano allegati sia la nomina del difensore di fiducia sia l’elezione di domicilio presso lo studio dello stesso legale. Questo atto formale, compiuto dall’imputato, ha conseguenze giuridiche precise: stabilisce un canale ufficiale e privilegiato per tutte le comunicazioni e le notifiche relative al procedimento.
La Validità della Notifica e l’Irrilevanza dell’Assenza
Sulla base di questa premessa, la Corte ha accertato che l’avviso di fissazione dell’udienza d’appello era stato regolarmente notificato al difensore, sia in qualità di legale sia come domiciliatario dell’imputato. Questa doppia notifica garantisce la piena conoscenza legale dell’atto da parte della difesa tecnica e, per presunzione, dell’imputato stesso.
Inoltre, i giudici hanno smontato l’argomento relativo alla mancata dichiarazione di assenza. Hanno chiarito che, trattandosi di un rito cartolare (o a trattazione scritta), la partecipazione fisica dell’imputato non è prevista né necessaria. La procedura si basa sugli atti scritti e sulle memorie depositate. Pertanto, la distinzione tra “libero” e “assente” in tale contesto è del tutto irrilevante ai fini della prova della conoscenza del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto l’istanza infondata. La catena di notifiche è risultata completa e formalmente corretta. L’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia crea una presunzione di conoscenza degli atti notificati a quell’indirizzo. Non vi erano, pertanto, elementi concreti per sostenere che l’imputato non avesse avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di appello. Anche il dispositivo della sentenza d’appello era stato notificato ai difensori, consolidando ulteriormente la correttezza della procedura. Mancando il presupposto fondamentale – l’impossibilità incolpevole di osservare il termine – la richiesta di restituzione non poteva che essere respinta.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’elezione di domicilio è un atto di grande importanza che determina il luogo dove le notifiche si presumono legalmente conosciute dall’imputato. La scelta di domiciliarsi presso il proprio avvocato rafforza questo legame, rendendo estremamente difficile sostenere una successiva mancata conoscenza degli atti regolarmente notificati al legale. La decisione sottolinea inoltre la specificità del rito cartolare, dove la presenza fisica delle parti è superata dalla centralità degli scambi documentali, rendendo inefficaci argomenti basati sulla terminologia usata nei verbali d’udienza per descrivere lo stato dell’imputato.
 
La notifica al difensore di fiducia è sufficiente per considerare l’imputato a conoscenza del processo?
Sì, secondo l’ordinanza, la notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia, specialmente se l’imputato ha eletto domicilio presso il suo studio, è considerata sufficiente a presumere la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato stesso.
Perché la Corte non ha dato peso al fatto che l’imputato fosse indicato come “libero” e non “assente”?
Perché il processo si è svolto con un rito cartolare (a trattazione scritta), una modalità che non prevede la partecipazione fisica dell’imputato. In questo contesto, la dichiarazione di assenza non è richiesta e la sua mancanza è irrilevante per dimostrare la conoscenza o meno del processo.
Qual è la conseguenza del rigetto dell’istanza di restituzione nel termine?
Il rigetto dell’istanza rende definitiva la decisione di inammissibilità del ricorso. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 35256  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sull’istanza proposta da: COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA
per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con atto denominato “istanza di restituzione nel termine” depositato il 15 aprile 2025 il difensore di COGNOME NOME ha chiesto di essere rimesso nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona emessa il 13 settembre 2024 lamentando la mancata conoscenza del processo da parte del proprio assistito tanto che nel verbale di udienza d’appello del 13 settembre 2024 questi era stato indicato come libero e non come assente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che sono allegati all’atto di appello la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio, e che l’avviso di fissazione di udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, è stato notificato al difensore di fiducia sia in proprio che in qualità di domiciliatario del COGNOME.
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di appello.
Trattandosi di rito cartolare non era prevista la partecipazione dell’imputato e quindi la dichiarazione di assenza.
Risulta inoltre che il dispositivo della sentenza d’appello è stato notificato ai difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO in data 13 settembre 2024, sentenza depositata in cancelleria il 10 ottobre 2024.
L’istanza non appare pertanto fondata e deve essere respinta; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/06/2024