Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza emessa il 6/10/2017 dal Tribunale di Padova, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Venezia del 23/10/2020, che ha rideterminato la pena in anni otto di reclusione ed euro 50.000 di multa, divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione.
2. COGNOME propone ricorso avverso tale provvedimento deducendo, con unico, articolato motivo, violazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per carenza di prova positiva della conoscenza del procedimento penale e della conseguente condanna in capo al ricorrente, con dichiarazione resa dall’AVV_NOTAIO che attesta la mancanza di contatti con il cliente. Il ricorrent sostiene di essere stato dichiarato contumace per tutto l’arco del procedimento penale, sia in primo grado che in fase di appello, e di essere venuto a conoscenza della condanna emessa a suo carico solo il 9/03/2023 quando, in ingresso nel territorio nazionale presso l’aeroporto di Fiumicino in quanto estradato dall’estero, gli è stato notificato l’ordine di esecuzione n.715/2021 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in relazione alla sentenza sopra citata. Solo in tale data ha, quindi, appreso di essere stato processato e condannato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Evidenzia che la nomina del difensore di fiducia è stata formalizzata in fase di indagini preliminari in data 12/03/2012, quando ha ricevuto la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., e che egli si trova nella condizione prevista dall’art. 15 bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, inserito con legge 11 agosto 2014, n.118 in quanto, pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge, è stato dichiarato contumace e nei suoi confronti non è stato emesso decreto di irreperibilità. Tanto premesso, ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente trascurato che egli non avesse ricevuto alcuna comunicazione dal difensore nel corso del processo, come dichiarato dallo stesso difensore con documentazione allegata all’istanza di rimessione in termini. Ritiene di avere diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale anche se l’impugnazione è stata già esperita dal suo difensore di fiducia, in quanto quest’ultimo ha agito di sua iniziativa. Tale impugnazione non consuma il potere di impugnare la pronuncia di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
condanna da parte del condannato in contumacia che non ha ricevuto alcuna vocatio in íudicium e non ha mai avuto conoscenza di atti aventi natura conclusiva, essendo rimasto incolpevolmente ignaro della richiesta di rinvio a giudizio e della data dell’udienza. La perdurante omissione del difensore domiciliatario, documentata dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso AVV_NOTAIO, nonostante il ricorrente avesse regolarmente tenuto i contatti con tale difensore e fosse rimasto reperibile, rappresenta la prova dell’ignoranza incolpevole del processo a suo carico. La restituzione nel termine previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. onera il giudice di fornire la prova negativa della conoscenza effettiva del procedimento in capo al condannato, per cui l’ordinanza impugnata è errata in diritto, non avendo applicato i principi sanciti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità citata nell’ordinanza è inconferente in quanto, nel presente caso, non vi è prova alcuna effettiva e oggettiva della perduranza del rapporto fiduciario, e anzi la presunzione della permanenza del rapporto è stata superata con la dichiarazione del difensore, che costituisce prova contraria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto la domanda non fondata sul presupposto che le notifiche fossero state sempre regolari, avendo l’imputato eletto domicilio presso il difensore di fiducia, e in considerazione del fatto che non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l’imputato latitante assistito, nel corso del giudizio di primo grado e di appello, dal difensore di fiducia presso il quale abbia eletto domicilio. Tale decisione si fonda sulla perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria, considerato elemento di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice dell’avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l’assistito e la rinuncia del primo a impugnare. La Corte ha anche valorizzato il fatto che il difensore non si fosse disinteressato del procedimento, sottolineando come fosse onere dell’imputato mantenere i
rapporti con il legale di fiducia, in assenza di deduzione di motivi di forza maggiore che potessero giustificare la prospettazione difensiva della mancata conoscenza del processo, che deve essere incolpevole.
La decisione si presenta coerente con la disciplina applicabile. La normativa introdotta con l’arti, comma 1, lett. b) decreto-legge 21 febbraio 2005, n.17, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n.60, è applicabile all’imputato dichiarato contumace, anche se il dispositivo della sentenza di primo grado è successivo al 17/05/2014, in base alla deroga prevista dall’art. 15 bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, inserito con legge 11 agosto 2014, n.118.
3.1. Va, infatti, considerato che le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui «l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art.625 ter cod. proc. pen. si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420 bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art.175, comma 2, coct proc. pen. nel testo previgente» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).
3.2. Si deve, poi, ricordare che il diritto dell’imputato a ottenere l restituzione nel termine per impugnare nei casi in cui non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento era già riconosciuto dalla disciplina previgente (Sez.2, n.18652 del 29/01/2003, Balice, Rv.22483001). In merito ai casi nei quali si potesse ritenere provata l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire da una nota sentenza del 2006 (Sez.1, n.32678 del 12/07/2006, COGNOME, Rv. 23503601), si era adeguata alle indicazioni della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 18/05/2004, COGNOME c. Italia), che aveva affermato esservi violazione dell’art.6 CEDU tutte le volte nelle quali gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondessero al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell’imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi. Si era precisato che il principio espresso dalla norma della CEDU imponesse alla giurisdizione nazionale l’obbligo di verificare se l’accusato avesse avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando fosse sorta su tale punto una contestazione che non appariva immediatamente e manifestamente
infondata e che, nel caso in cui si fosse accertato che la condanna era stata pronunciata malgrado l’esistenza di un potenziale attentato al diritto dell’imputato di partecipare al suo processo, si avesse il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.
3.3. In successive pronunce, la Corte ha avuto modo di escludere la prova dell’effettiva conoscenza in caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica dell’imputato sia altrove (Sez.1, n.8138 del 17 febbraio 2010, COGNOME Leo, Rv.24612601), o nel caso di imputato latitante difeso da difensore d’ufficio, in assenza della prova positiva che l’imputato, con la latitanza, si sia posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti (Sez.5, n.14889 del 29/01/2010, Radu, Rv.24686601), in caso di notificazione effettuata al difensore d’ufficio, a meno che l’effettiva conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare u effettivo rapporto professionale con l’imputato, o, più in generale, nell’ipotesi di notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio in tutti i casi in non sia possibile stabilire se tale difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito (Sez.6, n.19781 del 5/04/2013, COGNOME, Rv.25622901; Sez.6, n.7080 del 3/02/2010, COGNOME, Rv.24608501; Sez.1, n.3746 del 16/01/2009, COGNOME, Rv.24253501; Sez.6, n.36465 del 16/07/2008, COGNOME, Rv. 24125901; Sez.4, n.28079 del 23/03/2007, COGNOME, Rv.23752801) affermando, invece, che la nomina di un difensore di fiducia, l’elezione di domicilio presso lo stesso e l’effettività della dife fiduciaria nel corso del procedimento (Sez.4, n.20143 del 6/04/2022, COGNOME, in motiv.), nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto, sono elementi utili a dimostrare la · conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio (Sez.1, n.16704 del 5/03/2008, COGNOME, Rv.24011801; Sez.1, n.29482 del 20/06/2006, COGNOME, Rv.23523701) o che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile alla notifica all’imputato personalmente (Sez.1, n.2432 del 12/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 23920701). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. L’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., nel testo applicabile al caso in esame, prevedeva che «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che Io stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
4.1. I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art.175, comma 2, cod.proc.pen., anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, nella sua previgente formulazione, riconoscono il diritto dell’imputato alla rimessione in termini ogni qual volta non vi sia stata effettiva conoscenza del processo, per tale dovendosi intendere quella che comprenda l’imputazione formulata con la vocatio in iudicium, escludendosi che una tale conoscenza possa essere presunta sulla base della mera regolarità formale della notificazione.
4.2. In via di stretto diritto, occorre ricordare che il rimedio che la legge accorda all’imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di un provvedimento di condanna pronunciato a suo carico è proprio l’istanza di restituzione nel termine ex art.175, comma 2, cod.proc.pen., che presuppone la corretta notificazione della sentenza, ed è rimedio che può essere invocato quando l’istante lamenti solo di non essere venuto a conoscenza del provvedimento (Sez. 2, n. 19646 del 29/03/2007, COGNOME, Rv. 23666001). L’istanza deve essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l’imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento.
Nel caso in esame il giudice di merito, con riguardo alla questione propostagli, ha emesso un provvedimento conforme al dettato normativo e all’interpretazione giurisprudenziale della disposizione che si assume violata, avendo rigettato l’istanza sul presupposto dell’assenza di valide allegazioni inerenti all’incolpevole mancata conoscenza del procedimento. La censura proposta manifesta la sua inconsistenza laddove, da un lato, vi si sostiene che il ricorrente ha puntualmente adempiuto al suo dovere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore e nel rendersi reperibile mentre, dall’altro, allega l’assenza di prova della perduranza del rapporto fiduciario.
5.1. Giova sottolineare che la dichiarazione allegata all’istanza, presa in esame dal Collegio in ragione della natura della censura, rivela la seguente affermazione «Poco dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, ossia il 4/07/2012, non sono più stato in contatto con il signor COGNOME». Si tratta, con evidenza, di affermazione radicalmente differente da quella riportata nel ricorso, dunque priva di ogni riferimento al fatto che il difensore, pur diligentemente contattato dall’COGNOME, abbia omesso di informarlo sullo stato del procedimento.
5.2. Si è, a tale proposito, già chiarito in precedenti pronunce che «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale
notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lu diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza de provvedimento notificato da parte dell’interessato» (Sez. 3, n.15760 del 16/03/2016, COGNOME, Rv. 266583 – 01; Sez.2, n.52131 del 25/11/2014, COGNOME, Rv. 261965 – 01) e, in un caso analogo a quello in esame, che «La notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 3, n.8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adínolfi, Rv. 269341 – 01).
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente