Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 5641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. proposta da NOME, nato a Durazzo (Albania) il DATA_NASCITA
in relazione alla sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Torino lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha
visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; chiesto la declaratoria d’inammissibilità della richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con istanza ex art. 175 cod. proc. pen., NOME COGNOME ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza della Corte di appello di Torino dell’8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2021, che aveva riformato parzialmente (quanto alla misura della pena) la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’istante fa presente di avuto conoscenza della celebrazione del giudizio di appello solo con l’arresto in Svezia a fini di consegna, ex I. n. 69 del 2005, per l’esecuzione della suddetta sentenza e di non aver pertanto esperire rituale ricorso per cassazione (il suo legale di fiducia, dopo aver presentato l’appello, aveva
rinunciato al mandato senza comunicare nulla al predetto ed era nominato per i giudizio di appello un difensore di ufficio; l’istante, dopo aver dichiarato dom in Italia, si era trasferito in Svezia, comunicandolo agli uffici di questura e difensore di fiducia; la Corte di appello aveva tentato la notifica del decret disponeva il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato, procedendo poi notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; il giudizio di appello era celebrato in sua assenza).
2. La richiesta è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra un’ipotesi di fortuito o di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi d 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appe dell’imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipaz al processo (Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738).
Nel caso ora in esame, risulta che l’imputato fu citato presso il domic dichiarato, a causa di un errore a lui ascrivibile (non aver comunicato il mutame di domicilio all’ufficio giudiziario, trattandosi di atto personale, Sez. 2, n. 28/01/2020, Rv. 278247) che non può integrare quindi un’ipotesi di caso fortuit
Come hanno infatti da tempo chiarito le Sezioni Unite, costituisce causa forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortui sua “imprevedibilità”, mentre nota distintiva della forza maggiore è l’eleme della “irresistibilità”. Connotazione comune ad entrambi è la “inevitabilità” fatto, non riscontrabile all’evidenza nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel ter consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagament delle spese processuali.
Così deciso il 14/11J2023.