Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Caulonia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/2/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le requisitorie dei Sostituti Procuratori Generali, che hanno formulato
opposte conclusioni
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’istanza, avanzata da NOME COGNOME, di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui la ricorrente è stata condannata per il reato di calunnia.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. Premesso di avere presentato l’istanza il 6 novembre 2023, a distanza di soli 38 giorni dalla definitività della sentenza di primo grado, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della necessità di nominare un difensore di fiducia il 25 ottobre 2023, allorquando le è stato notificato l’ordine di esecuzione della pena e, nominando un nuovo difensore di fiducia, aveva potuto apprendere che il precedente difensore, AVV_NOTAIO, era stato sospeso dall’esercizio della professione, come da informazioni rese dall’RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha contestato di potere vigilare sull’esatto adempimento dell’incarico conferito al proprio legale sia perché nel fascicolo del processo non vi è traccia dell’intervenuta sospensione del difensore, sia per la distanza tra il proprio luogo di residenza, la sede del difensore e il luogo di svolgimento del processo, sia per le proprie condizioni socio economiche e di salute. Ha aggiunto che anche la cancelleria del Tribunale non aveva potuto constatare la sospensione, risultando l’indirizzo del legale ancora inserito nel registro generale RAGIONE_SOCIALE indirizzi elettronici dell’Avvocatura, e che i rinvii per sciopero e per covid erano stati notificati al difensore già sospeso.
2.2. Violazione ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto che non erano state allegate la mancata effettiva conoscenza del processo e la mancata impugnazione senza sua colpa, che, invece, si desumevano con evidenza dal tenore dell’istanza presentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, assente nel processo di primo grado e regolarmente raggiunta dalla citazione in giudizio in vista della prima udienza celebrata il 17.1.2019, ha lamentato la mancata conoscenza della sentenza di condanna per omessa comunicazione dell’esito del processo da parte del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, sospeso dall’esercizio della professione da febbraio 2020 a febbraio 2023 in forza di un provvedimento disciplinare e, successivamente, fino a marzo 2024 in esecuzione di un provvedimento giudiziale.
La Corte di appello ha affermato, in primo luogo, che la richiesta difensiva era tempestiva.
Tale rilievo è errato.
La ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza dell’atto, per il quale ha chiesto di essere rimessa in termini ai fini dell’impugnazione, il 25 ottobre 2023 e ha depositato la richiesta in disamina il 6 novembre 2023 mentre il termine di dieci giorni scadeva il 4 novembre 2023.
La Corte di appello ha ritenuto tempestiva l’istanza ma ha trascurato che, in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quell indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato (cfr: Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 – 01; Sez. 3, n. 44004 del 27/09/2023, D., Rv. 285308 – 01).
Non è superfluo al riguardo rilevare che la tardività non rilevata dal Collegio di appello può essere dichiarata da questa Corte, atteso che le cause di inammissibilità, come già affermato, non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 2/12/2020, Mirabella, Rv. 281630 – 01).
Ad ogni modo, la richiesta non sarebbe stata comunque accoglibile, dovendosi condividere le argomentazioni formulate nel provvedimento di rigetto impugnato.
La Corte di appello ha ritenuto che, nel lungo periodo che va dal 2020 al marzo 2023, l’imputata avrebbe ben potuto e dovuto informarsi dell’evoluzione del giudizio in corso nei suoi confronti, prendendo contatti con lo studio legale, informandosi e provvedendo alla nomina di un nuovo difensore di fiducia.
Vi è stato da parte della ricorrente un colpevole disinteresse per la vicenda processuale, culminata nella sentenza ormai passata in giudicato, del tutto incompatibile con la patrocinata causa di forza maggiore.
Siffatta conclusione si pone in linea con quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono di per sé idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282667 – 01).
Più specificamente si è osservato che la sospensione o la cancellazione del difensore dall’albo professionale, non integrando ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, non danno diritto alla restituzione in termini per impugnare, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della
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circostanza il suo assistito; su quest’ultimo, infatti, incombe, comunque, l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell’incarico conferitogli (Sez. 5, n. 10423 del 6/11/2000, Medici, Rv. 218324 – 01).
Nel caso in esame, il decreto di citazione in giudizio è stato notificato a mani della stessa ricorrente il 31 gennaio 2019 e quest’ultima si è disinteressata del processo per un lungo periodo di tempo (la sentenza è stata pronunciata il 24 marzo 2023), «in un quadro normativo (quale quello della difesa tecnica nel processo penale) non particolarmente complesso e ben percepibile da chiunque», come rimarcato dalla Corte di appello.
Il provvedimento impugnato risulta immune da censure, anche in relazione alla prospettata applicabilità dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., giacché risulta radicalmente carente il presupposto della mancata conoscenza della pendenza del processo, considerando l’avvenuta originaria notifica a mani proprie. Né in senso contrario possono genericamente invocarsi, ai fini in esame, i dedotti profili di nullità.
Deve aggiungersi che la Corte territoriale si è comunque pronunciata anche sulla configurabilità dei presupposti per il giudizio di rescissione, che ha escluso.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/6/2024