Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39149 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/03/2024, la Corte di appello di Napoli rigettava richiesta di restituzione nel termine ad impugnare ex art. 175 cod.proc. proposta nell’interesse di NOME NOME con riferimento alla sentenza emessa suoi confronti nell’ambito del proc. n. 6959/2016 RGNR-298/2017.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi, con i quali deduce viz motivazione nonché violazione degli artt. 3 e 24 Cost e 6 CEDU.
Argomenta che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta ex ar cod.proc.pen., aveva reso una motivazione erronea, mancante ed illogica. L difesa, infatti, aveva fatto riferimento ad una seconda istanza di rinv risultava prioritaria rispetto alla precedente (che si fondava su concom impegni professionali) ed era basata su assoluto impedimento a comparire pe motivi di salute, con conseguente applicazione dell’art. 420 ter comma cod.proc.pen., che contiene esplicito riferimento all’art. 420-ter comm cod.proc.pen.; era, quindi, dovuta la notifica del rinvio al difensore assolut impedito che aveva inviato tempestivamente pec per tale impedimento; tal istanza non era stata vagliata dal Giudice di prime cure e non esaminata d Corte di appello.
Inoltre, la Corte di appello, in maniera illogica e carente, non considerato la mancata comunicazione della sentenza da parte del difensore ufficio non solo al difensore di fiducia ma soprattutto all’imputato; ino motivazione era erronea perché non teneva conto del fatto che l’onere in ord alla prova positiva da cui possa desumersi l’effettiva conoscenza provvedimento di condanna è a carico del Giudice; inoltre, era stato rimarc anche che l’imputato era stato condannato ad anni uno e mesi di reclusione un reato contrawenzionale e per il quale era già intervenuta la prescrizione p della pronuncia della sentenza di primo grado e che, quindi, la condanna illegittima, non avendo l’imputato rinunciato alla prescrizione.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va dato atto che la sentenza in ordine alla quale è stata avanzat richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione è stata emess data 21.09.2022 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della Riforma Carta
trova, quindi, applicazione la formulazione dell’art. 175 cod.proc.pen. preced all’entrata in vigore della predetta riforma; la restituzione nel termine, è c al caso fortuito o alla forza maggiore e, secondo la consolidata giurispruden questa Corte, non integra il caso fortuito o forza maggiore l’all inadempimento del difensore di ufficio (Sez. U, n.14991 del 11/04/2006, Rv 233419 – 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep.24/01/2017, Rv. 269738 01).
La doglianza, inoltre, risulta basata anche sull’allegata mancata conosce incolpevole del processo; in disparte la fondatezza dell’assunto, va tenuto del disposto dell’art. 629 – bis cod.proc.pen e rilevato il difetto di procura da parte del difensore con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto ulteriore profilo.
Il ricorso, pertanto, come anticipato, va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 02/07/2024