Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42203 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42203 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di PISA
udita la rel ione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sen1fe le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 4 aprile 2023 dal Tribunale di Pisa, quale giudice dell’esecuzione, con cui è stata trasmessa per competenza alla Corte di appello di Firenze l’istanza proposta dall’imputato di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 2090/2019, divenuta irrevocabile il 29/5/2020.
Nel provvedimento si osserva che, in tema di restituzione del termine per impugnare, viene in rilievo la competenza del giudice dell’esecuzione ove si facciano questioni riguardanti la validità del titolo esecutivo.
Nel caso in esame, precisa il giudice, il contenuto della richiesta non consente una sua qualificazione in termini di incidente di esecuzione, non essendo prospettate questioni riguardanti il titolo esecutivo.
Si aggiunge che l’istanza risulterebbe inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di decadenza.
La difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente all’art. 175 cod. proc. pen. e all’individuazione del giudice dell’esecuzione.
Evidenzia l’erroneità del provvedimento impugnato in tema di competenza, dovendo ritenersi competente a conoscere della richiesta di rimessione in termini per impugnare il Tribunale di Pisa quale organo che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile.
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen. sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possano dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28 cod. proc., pen.
In relazione alla norma citata si è affermato il principio in base al quale:”La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la
propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell’esecuzione)” (così Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, Rv. 256284; conforme a Sez. 1, Ordinanza n. 19746 del 07/04/2005, Rv. 231797).
Il principio deve essere ribadito con riferimento al caso in esame, avendo il giudice della esecuzione dichiarato la propria incompetenza a decidere.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 14 settembre 2023