Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5248 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5248 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2008 dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, ha dichiarato inammissibile il predetto gravame, disponendo l’esecuzione della sentenza impugnata che ha dichiarato il predetto imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 , ascrittigli, con condanna a pena di giustizia.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 581-bis, 591, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità e genericità dei motivi di appello, anche con riguardo al motivo oggetto di rinuncia.
La sentenza ha censurato l’atto di appello senza confrontarsi con il suo articolato e complesso svolgimento, sia in relazione alla presunta partecipazione associativa che ai reati -fine, come pure in relazione alla nullità del decreto di latitanza. Quanto alla seconda causa di inammissibilità – relativamente ai dubbi di costituzionalità dell’art. 11 cod. pen. – si evidenzia che la rinuncia al secondo motivo di gravame non esime dal motivare in ordine ai motivi residui, segnatamente con riguardo al primo motivo di gravame in ordine alla inosservanza dell’art. 746-bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 175, comma 5, 568, comma 4, 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento in relazione alla legittimità della restituzione in termine per appellare e all’interesse ad impugnare dell’imputato, avendo la Corte affermato la inammissibilità dell’originaria istanza di restituzione in termine in base a un orientamento di legittimità erroneamente applicato al caso di specie, senza tenere conto di un più recente orientamento che – in assenza di impugnazione della ordinanza unitamente alla sentenza – esclude che si possa revocare la ordinanza di restituzione in termine e dichiarare la tardività della impugnazione.
Illogica è, poi, l’affermazione della mancanza di interesse ad impugnare, fatta risalire alla illegittimità originaria dell’istanza di rimessione in termine, che – al – doveva essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Inoltre, si ribadisce che – secondo quanto emerge dagli atti del giudizio l’imputato, a far data dal 10.09.2008 e sino almeno al giugno del 2016, è stato sottoposto ad esecuzione penale in Albania in relazione alla condanna inflittagli
dall’A.G. albanese e, pertanto, non ha potuto esercitare il suo diritto di decidere se partecipare o meno al giudizio italiano nei suoi confronti, svoltosi a sua insaputa, sulla base di una dichiarazione di latitanza – come dedotto in appello priva di presupposti e rimasta efficace anche dopo la notifica del decreto di citazione in appello nel 2010 a mani dell’imputato detenuto in Albania.
2.3. Sono pervenuti motivi nuovi nell’interesse del ricorrente.
2.3.1. Con il primo motivo nuovo, si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta illegittimità della restituzione in termini per impugnare. Si ribadisce che il decreto di latitanza è stato emesso sulla base di ricerche insufficienti, non essendo state effettuate verifiche al fine di rintracciare l’imputato nel Paese di origine dove era stato indicato come trasferito e, comunque, non è stata valutata la possibilità di eseguire la notificazione all’estero prima di dichiarare la latitanza.
Si indicano, inoltre, gli elementi dai quali si desume che l’imputato non era affatto libero alla data di emissione degli atti giudiziari indicati dalla memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
2.3.2. Con il secondo motivo nuovo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen. Jtla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla illegittimità della restituzione in termine in quanto il Giudice chiamato a decidere sull’appello proposto a seguito della restituzione in termine non ha il potere di riconsiderare i presupposti della stessa restituzione in termine già decisa dal medesimo Ufficio, come affermato dal recente arresto di Cass. Sez. 5 n. 42549 del 20 novembre 2024.
Inoltre, l’interesse ad impugnare non può essere negato sulla base di una riconsiderazione critica del provvedimento di remissione in termini, ormai intangibile.
2.3.3. Con il terzo motivo nuovo, si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di interesse ad impugnare, essendo, al contrario, l’imputato interessato ad una pronuncia di merito sulla responsabilità, affermata in base ad elementi contraddittori e del tutto insufficienti, segnatamente con riguardo alla sua stessa identificazione nel soggetto indicato come “COGNOME“, correndo egli il rischio di essere sottoposto ad altri venti anni di reclusion aver scontato dieci anni di carcere in Albania.
E’ pervenuta memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a sostegno della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo, preliminare e assorbente, motivo – e al correlato secondo motivo nuovo – e, pertanto, deve essere accolto.
La sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato, rimesso in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., dalla Corte di appello in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 11 dicembre 2023.
La declaratoria si fonda sul “difetto di un interesse ad impugnare giuridicamente tutelato e per tardività” (pg. 73 della sentenza), giudizio al quale la Corte di appello perviene sindacando il precedente provvedimento di restituzione in termini per impugnare, ed affermando – attraverso una dettagliata e approfondita disamina – insussistenti i relativi presupposti.
Quanto all’interesse ad impugnare, il Giudice di appello afferma che esso non può esistere in accezione sovversiva o elusiva del sistema (v. pg. 61, ibidem), non potendo il singolo perseguire finalità contrarie all’interesse obiettivo dell’ordinamento, segnatamente attraverso l’abuso del processo, quale è ravvisabile nel caso in esame attraverso la proposizione di una impugnazione sostanzialmente declinata extra ordinem, in cui la situazione dedotta dall’imputato a fondamento della istanza di restituzione in termine è frontalmente smentita dalle risultanze in atti e «tradita anche dalle stesse contraddizioni prospettate» (v, pg. 63, ibidem). Secondo la detta disamina svolta dal Giudice di appello, risultava che l’imputato non è stato giudicato e condannato da “contumace inconsapevole”, esorbitando l’accordata restituzione in termini per proporre nuovamente appello dalla funzione attribuita nel sistema penale all’istituto previsto dall’art. proc. pen. «Da ciò deriva – oltre che la tardività dell’impugnazione in tal modo riproposta nel presente giudizio – l’impossibilità di ravvisare un attuale e concreto interesse ad impugnare poiché il corrispondente diritto è già stato esercitato e la reiterazione del suo esercizio costituirebbe sviamento della funzione assegnata dalla legge all’impugnazione stessa e all’istituto della restituzione in termine per impugnare».
E’ preliminare la valutazione del secondo motivo di ricorso, in quanto volto a censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e tardività.
3.1. La Corte di appello ha mostrato di condividere l’orientamento di legittimità secondo il quale il giudice dell’impugnazione ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, con l
conseguenza che può dichiarare l’impugnazione tardiva (Sez. 4, n. 20420 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281207). Secondo questo indirizzo, «uesta Corte di legittimità ha chiarito che i vizi dell’ordinanza adottata in occasione della rimessione in termini sono suscettibili di essere rilevati soltanto dal giudice ad quem (Sez. 1, n. 1202 del 16/5/2012 dep. 2013, COGNOME, Rv. 254255), in occasione del giudizio introdotto attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione (cfr. anche Sez. 3, n. 5771 del 19/7/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272118). E’ ciò che accade anche dinanzi a questa Corte di legittimità cui pacificamente spetta, in sede di controllo ex art. 591 cod. proc. pen. sull’ammissibilità dell’impugnazione, la verifica della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, e quindi, anche della eventuale nullità dell’ordinanza dì restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell’incompetenza funzionale del giudice che la ha emessa (Sez. 6, ord. n. 1599 del 27/5/1993, COGNOME, Rv. 196020)».
Nello stesso alveo si pone Sez. 4, n. 28017 del 16/05/2025, Salerno, Rv. 288498, che richiama il precedente argomentando che il principio trova indiretta conferma nel fatto che, ai sensi dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen., l’ordinanza con cui è disposta la restituzione nel termine può essere impugna solo con la sentenza che decide sull’impugnazione.
3.2. A tale indirizzo si oppone l’orientamento secondo il quale l’ordinanza del giudice dell’impugnazione che restituisce la parte nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. non è sindacabile da parte del giudice dinanzi al quale si è radicata l’impugnativa divenuta possibile in seguito alla restituzione del termine, potendo essere impugnata solo unitamente alla sentenza che decide sulla impugnazione, attraverso il mezzo proponibile contro quest’ultima decisione (Sez. 5,n. 42549 del 07/11/2024, F., Rv. 287172).
Questa decisione, nell’affermare il principio in un caso analogo a quello per il quale si procede, dopo aver ripercorso lo schema fissato dall’art. 175 cod. proc. pen., argomenta che «viene in rilievo un procedimento a contraddittorio differito, poiché l’ordinanza di restituzione nel termine è adottata dal giudice di appello con provvedimento assunto de plano e non all’esito di procedimento partecipato in camera di consiglio, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in uno principale, in corso di svolgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, come avviene quando l’istanza è presentata in sede di incidente di esecuzione, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale (cfr. per tutte Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418 – 01). In caso di rigetto, la parte istante può insorgere immediatamente con ricorso per cassazione. Proprio la previsione del rimedio impugnatorio ad hoc, di cui all’art. 175, comma 6, cod. proc. pen., assicura la tenuta costituzionale della previsione dell’udienza de plano nei casi di cui all’art. 175 cod. proc. pen. Invero, il procedimento de plano
per la trattazione dell’istanza ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. è stato ritenuto compatibile, dal punto di vista costituzionale (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Meja, Rv. 274925 – 01; Sez. 6, ‘ n. 2112 del 12/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 – 01), con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, proprio perché è ricorribile per cassazione la decisione incidentale, adottata senza contraddittorio. In caso di accoglimento, invece, l’ordinanza non è autonomamente impugnabile: la reazione delle altre parti è assicurata dalla facoltà di impugnare l’ordinanza restitutoria unitamente alla sentenza che definisce il grado di appello. ».
Così la decisione della Quinta Sezione censura la revoca da parte del giudice dell’impugnazione del provvedimento che l’aveva consentita, dichiarando tardiva l’impugnazione, affermando che «Un simile modo di procedere viola l’art. 175, comma 5, cod. proc. pen. La norma stabilisce che: l’ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione può essere impugnata «solo» con la sentenza che decide sulla impugnazione, evidentemente con il mezzo d’impugnazione proponibile contro questa sentenza. Ne consegue che il legislatore ha previsto come unico strumento di reazione quello azionabile avverso la sentenza che definisce il giudizio di appello. Sarà, dunque, quello stesso giudice dell’impugnazione (inteso come ufficio giudiziario), che, restituendola nel termine, ha consentito alla parte di accedere al giudizio di appello, a celebrarlo e a definirlo, senza possibilità di re-intervenire, revocandola, sull’ordinanza restitutoria. D’altra parte, salvo che sia diversamente stabilito (ad es. art. 495, comma 4, cod. proc. pen.), di regola il giudice non può revocare i propri provvedimenti soggetti a impugnazione, essendo rimessa al giudice ad quem l’eventuale riforma del provvedimento. Si tratta di un principio che si trova codificato, per il procedimento civile, nell’art. 177, comma terzo, n. 3, cod. proc. civ., ma che deve ritenersi espressione di un principio AVV_NOTAIO del diritto processuale (cfr. Sez. L civ., n. 4731 del 14/02/2022, si veda in particolare a pag. 6 della motivazione), in quanto teso a garantire la coerenza e la tenuta del sistema. Il sindacato sulla legittimità o meno della restituzione nel termine spetterà al giudice (eventualmente) investito della impugnazione della sentenza che ha definito il precedente grado di giudizio». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza richiamata, quindi, esamina il precedente contrario orientamento non condividendone il principio «poiché si pone in aperto contrasto con la chia lettera della legge» osservando che le due decisioni che lo esprimono «qualificano espressamente come irrevocabile l’ordinanza di restituzione del termine, ma poi assegnano il potere di sindacarla (e, nella sostanza, di privarla di effetti) a quello stesso giudice (inteso come ufficio giudiziario) che l’ha concessa, finendo con l’ammettere quella revoca, in premessa esclusa. Sez. 4, n. 20420 del 27/04/2021, COGNOME richiama, a conforto, quanto espresso nella decisione Sez. 1, n. 1202
del 16/05/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254255 – 01. Tuttavia la sentenza COGNOME, che riguarda il tema della restituzione nel termine in ambito esecutivo, può dirsi ormai superata da un consolidato orientamento di segno contrario che – proprio facendo leva sulle peculiarità del procedimento esecutivo e sul mezzo di reazione che è riconosciuto alle parti, in quella sede, sia che la restituzione sia concessa sia che venga negata – si è attestato nel senso di escludere che il giudice dell’impugnazione proposta, in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell’esecuzione, possa dichiarare l’impugnazione inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine, non potendo questi sindacare la decisione del giudice dell’esecuzione divenuta definitiva (così Sez. 3, n. 6826 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262526; Sez. 3, n. 9477 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 243011; Sez. 6, n. 35345 del 11/06/2008, NOME, Rv. 241374; Sez. 1, n. 21644 del 28/04/2005, COGNOME, Rv. 231656 e, tra le ultime Sez. 2, n. 1677 del 13/09/2018, dep. 2019, COGNOME, non massimata; sull’analogo tema della non sindacabilità ad opera del giudice dell’impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara la nullità del titolo esecutivo cfr. per tutte Sez. U, Sentenza n. 36084 del 24/06/2005, COGNOME, Rv. 231808 – 01)».
Questo Collegio condivide il secondo orientamento, in quanto pienamente fondato sulla lettera della legge e sul rilievo di fondamentali principi ordinamentali.
4.1. Quanto al primo profilo, non v’è dubbio che il sindacato della ordinanza che ha ammesso la restituzione in termini per proporre l’impugnazione non può essere effettuato dal giudice della impugnazione se non a seguito della sua impugnazione in uno alla sentenza che ne costituisce l’esito, come disposto dall’art. 175, quinto comma, cod. proc. pen., non valendo la considerazione secondo kquale il giudice della impugnazione è, innanzitutto, giudice della sua ammissibilità, che non tiene conto della definitività della ordinanza di rimessione in termini in caso di sua mancata impugnazione.
Quanto al secondo profilo, il AVV_NOTAIO principio di devoluzione fissato dall’art. 597, primo comma, cod. proc. pen. non può essere superato dal richiamo operato dal giudice di appello alle categorie dell’abuso del processo e dell’interesse ad impugnare, quest’ultima nella prospettiva della peculiare interpretazione operata dalla sentenza impugnata, non potendosi – all’evidenza – negare l’interesse dell’imputato alla rimozione della precedente sua condanna.
4.2. E’ noto il principio secondo il quale l’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi
e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (Sez. U, n. 155 del 29/09/20 dep. 2012, COGNOME, Rv. 251496 – 01).
Inoltre, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01).
Le due categorie evocate dalla sentenza, tuttavia, si conformano – nella specie – in base al riesame della ordinanza di rimessione in termine – in assenza della sua impugnazione ai sensi dell’art. 175, sesto comma, cod. proc. pen. – secondo il giudizio di insussistenza dei suoi presupposti, in quanto – per il Giudice di appello – l’imputato aveva consapevolmente rinunciato a partecipare ai precedenti due gradi di merito, essendo così la relativa conclusione esito di un “giusto” processo.
L’evidente erroneità” della restituzione in termine ha condotto la Corte di appello al giudizio sulla natura “sovversiva” della impugnazione, in quanto proposta oltre ogni limite consentito, negando che essa potesse, così, esprimere l’interesse ad impugnare richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.: interesse che, secondo la sentenza, non poteva ritenersi ricostituito a seguito di contingenze legate a disamine inappropriate da parte del Giudice che aveva rimesso in termini l’imputato o all’esperimento, da parte di questi in tale procedura, di mezzi calunniosi nei confronti del precedente difensore (v. pg. 73 della sentenza impugnata).
In sintesi, secondo la sentenza, l”evidente erroneità” della rimessione in termine designa l’abuso del processo con l’atto di appello successivamente proposto che mancherebbe dell’interesse giuridicamente tutelato ex art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
E’ appena il caso di rilevare che tale argomentazione andrebbe a integrare esaurendone la portata inibitoria del giudizio – l’ipotesi di inammissibilità di cu all’art. 591, primo comma lett. a), cod. proc. pen., risultando ultronea la pur affermata coesistenza della tardività della impugnazione dello stesso imputato.
4.3. Ritiene questa Corte che l’approccio ermeneutico posto a base della decisione non sia in alcun modo condivisibile.
Non ha fondamento – alterando, invece, l’ordinato svolgimento del processo – l’attribuzione al Giudice di appello del potere officioso di riesame della ordinanza
di rimessione in termine, ormai definitiva, che esula dal perimetro valutativo determinato dal AVV_NOTAIO principio devolutivo stabilito dall’art . 597, primo comma, cod. proc. pen. : principio che non trova deroga nella materia de qua, essendo prevista l’impugnabilità della ordinanza che concede la restituzione nel termine e non versandosi in caso di nullità assolute rilevabili di ufficio in ogni stato e grado.
Non può essere condivisa, a fondamento dell’attribuito potere di riesame, la asserita interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina fissata dagli artt. 568, comma 4 e 175 cod. proc. pen., dichiaratamente volta ad evitare il rischio di violare l’art. 3 Cost., propugnata dalla sentenza, secondo la quale il Giudice dell’appello, in presenza di una restituzione in termine ritenuta priva di legittimi presupposti, “deve” rilevare la mancanza dell’interesse ad impugnare (v. pg. 73 della sentenza).
Deve essere, di contro, ribadito il principio di diritto secondo il quale l’ordinanza del giudice dell’impugnazione che restituisce la parte nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. non è sindacabile da parte del giudice dinanzi al quale si è radicata l’impugnativa divenuta possibile in seguito alla restituzione del termine, potendo quella essere impugnata solo unitamente alla sentenza che decide sulla impugnazione, attraverso il mezzo proponibile contro quest’ultima decisione.
Le ragioni letterali e di sistema poste alla sua base – sopra richiamate (par. 3.2.) – designano la natura asistematica e creativa dell’opzione ermeneutica posta a fondamento della decisione impugnata, risultando privo di fondamento l’obbligo del giudice del gravame di sindacare l’ordinanza di rimessione in termine non oggetto di impugnazione.
Per quanto peculiari possano essere la vicenda che ha dato luogo alla rimessione in termine e le sue ragioni, esse non assumono ex se il rilievo che, invece, presuppone il potere di accertamento in capo al giudice dell’appello, nella specie insussistente, non potendosi travalicare il principio devolutivo dell’appello e il correlato limite di cognizione di questo giudice, ponendo nel nulla un provvedimento definitivo, con l’effetto di un denegato accesso all’atto di impugnazione precedentemente autorizzato.
Privo di consistenza, infine, è il riferimento al rischio di violazione dell’art. Cost. correlato a sole eventuali connotazioni di merito del provvedimento di rimessione in termine, cosicché manifestamente infondato è il sospetto di incostituzionalità della preclusione del rilievo officioso della inammissibilità, i costanza della ordinanza definitiva di restituzione in termine per l’appello e nel rispetto dei gradi di giurisdizione.
In conclusione, deve essere rilevata la illegittima dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato, perché al di fuori dei casi
previsti dall’art. 591, primo comma, lett, a), cod. proc, pen. e in violazione dell’art. 597, primo comma, cod. proc. pen., conseguendone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 08/01/2026.