Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 16/06/2023 dalla Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, avanza richiesta trasmessa a questa Corte di cassazione per competenza funzionale dalla Corte d’appello di Bologna, investita quale giudice dell’esecuzione – di rinnessione in termini ex art. 175 proc. pen. per ricorrere avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna data 26 ottobre 2022.
Nell’istanza di rimessione la difesa evidenziava che:
in data 26 ottobre 2022, i giudici di appello avevano pronunciato sentenza di condanna ne confronti del ricorrente e indicato in giorni settantacinque il termine per il deposi motivazione;
in data 16 gennaio 2023 aveva inoltrato alla cancelleria della corte territoriale una richi copia della sentenza;
in data 09 e 27 febbraio 2023, con separate email, la cancelleria gli aveva comunicato di n avere notizie in merito al deposito della sentenza;
in data 14 marzo 2023, a seguito della ricezione di una email, con cui la cancelleri comunicava i diritti di copia per il ritiro della sentenza, apprendeva che la motivazione stessa era stata depositata il 30 dicembre 2022 e che il ritardo nella comunicazione era st determinato da un malfunzionamento del registro informatico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza formulata presenta profili di inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., sulla richiesta di restituzione nel t decide il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Nel caso di specie, in cui l’istanza è volta ad ottenere la restituzione nel termine per pr ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna competente a decidere è la Corte di cassazione.
Agli atti del fascicolo, la cui consultazione è ammissibile in questa sede in ragione natura processuale della censura formulata, risulta allegata la corrispondenza intercorsa tr difesa e la cancelleria della corte territoriale.
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Ciò posto, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. l’istanza di restituzio termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fat costituente caso fortuito o forza maggiore.
4.1 Nel caso di specie, in cui il ricorrente dichiara di avere ricevuto solo in data 14 marzo notizia del deposito della sentenza, l’istanza di restituzione nel termine, risalente al gio maggio 2023, è inammissibile perché tardiva.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a carico del ricorrente, la condann pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023.