Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 43856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sull’istanza per la restituzione nel termine proposta da:
COGNOME NOME nato a Catania il 25/04/1981
in relazione alla sentenza emessa in data 3/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’istanza.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’istanza in esame, NOME COGNOME ha chiesto, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 463 del 3 luglio 2023, con la quale è stata pronunciata l’improcedibilità per essere il reato ascritto all’imputato (artt. 38 e 221 TULPS, in relazione all’art. 58 R.D. n. 635 del 6 maggio 1940) estinto per oblazione, con confisca della carabina monocolpo cal. 22 in sequestro e devoluzione alla Direzione nazionale di artiglieria.
L’istanza è stata trasmessa da quell’Autorità giudiziaria, a questa Corte, ai sensi dell’art. 175, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen.
Sostiene l’istante che la sentenza indicata, resa in data 3 luglio 2023, divenuta irrevocabile in data 20 luglio 2023, è stata emessa de plano successivamente al pagamento dell’oblazione, ma non è stata notificata al procuratore dell’imputato, nemmeno limitatamente al dispositivo.
Il Giudice, invece, prima di pronunciarsi sulla domanda di oblazione, avrebbe dovuto verificare l’assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; inoltre, non essendosi tenuta alcuna udienza, l’imputato non era rappresentato dal difensore e, dunque, la sentenza doveva essere notificata, onde consentire l’impugnazione della pronuncia, nella parte in cui ha disposto la confisca della carabina.
Di qui la sussistenza di una causa di forza maggiore perché l’imputato assente, in questo caso, non è stato rappresentato dal difensore, stante l’omessa notifica quanto meno del dispositivo della sentenza.
3.11 Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’istanza.
4. La richiesta è inammissibile per tardività.
4.1. L’esame degli atti, necessitato dall’esigenza di verificare la tempestività della richiesta, ha consentito di evidenziare che questa è stata depositata il 17 maggio 2024 (cfr. attestazione di deposito in calce alla richiesta, al Tribunale di Lucca) al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, a fronte della conoscenza della sentenza che risale, secondo la prospettazione dell’istante, al 17 aprile 2024 (tale dovendo intendersi la data esatta, a fronte di quella indicata nella richiesta alla prima pagina – 17 aprile 2023 – per evidente errore materiale di battitura, in quanto la sentenza di cui si indica aver avuto conoscenza, risulta emessa il 3 luglio 2023 con motivazione di pari data).
4.2. È noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. l’istanza per richiedere la restituzione nel termine va proposta nel termine (perentorio) di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza ha affermato che grava sul richiedente il solo onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare, oltre che l’eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia, l’eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (tra le altre, Sez. 6, n. 18084 del
21/3/2018, COGNOME Rv. 272922 – 01; Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271912 – 01).
Applicando gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che l’istante deduce di aver avuto conoscenza effettiva del provvedimento che si intende impugnare in data 17 aprile 2024, per il tramite dei difensori, a seguito di accesso all’Ufficio sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con visione del fascicolo e degli atti, avendo, peraltro, COGNOME già appreso (quindi in data, quanto meno, immediatamente antecedente al 17 aprile 2024) dall’Ufficio del personale del Ministero della difesa che era stata emessa sentenza dal Giudice per le indagini preliminari che aveva, tra l’altro, disposto la confisca della carabina.
Sicché, almeno dal 17 aprile 2024, decorre il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta, termine che, dunque, alla data del 17 maggio 2024, quanto la richiesta è stata depositata, era senz’altro decorso.
Segue la declaratoria di inammissibilità della richiesta, senza condanna alle spese.
Quanto alle spese processuali, invero, deve osservarsi che questa Corte ha, in alcuni casi, pronunciato condanna dell’istante al loro pagamento (Sez. 6, ord. n. 11419 del 05/03/2018, COGNOME, Rv. 272526), mentre in altre occasioni non ha emesso tale pronuncia (Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738) senza illustrare compiutamente le ragioni della decisione.
Si richiama, invece, il condivisibile ragionamento espresso da Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, COGNOME, Rv. 284388 e Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, COGNOME, non massimata, decisioni che non ravvisano la necessità di condanna al pagamento delle spese processuali, osservando che non è possibile applicare l’art. 592 cod. proc. pen. che contempla tale pronuncia, non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore