Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11609 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 01/10/2025, la Corte d’appello di Brescia – alla quale la Corte di cassazione aveva disposto che fossero trasmessi i relativi atti (Sez. 1, n. 35465 del 29/05/2024) – rigettava la richiesta che era stata presentata da NOME COGNOME di restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza del 19/05/2016 del Tribunale di Cremona.
La Corte d’appello di Brescia riteneva: a) l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b , n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); b) l’inapplicabilità anche del comma 1 dello stesso art. 175 cod. proc. pen., in quanto la richiesta di restituzione nel termine era stata presentata oltre il termine di dieci giorni previsto da tale comma e, comunque, per l’insussistenza di alcun caso fortuito o forza maggiore.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi, sorretti da un’argomentazione unitaria, con i quali deduce: a) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen.: «art. 175 c.p.p., essendo applicabile al caso di specie la previsione del comma 2.1. relativa all’imputato assente, nonchØ artt. 598ter e 601 c.p.p., parimenti essendo applicabili le relative previsioni circa l’assenza nel grado di appello»; b) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione, «da ritenersi apparente», là dove la Corte d’appello di Brescia ha «ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza del processo ovvero che non vi sia forza maggiore o caso fortuito».
Il NOME premette che: a) la sua partecipazione «ad una udienza dibattimentale» (quella, si deve ritenere, del 21/05/2015 davanti al Tribunale di Cremona) «non può valere a ritenere implicita la revoca della sua assenza, tanto piø che anche in quell’unica occasione non era accompagnato dal difensore di fiducia»; b) posto che la sentenza del 19/05/2016 del Tribunale di Cremona era stata impugnata dal suo difensore d’ufficio e dal pubblico ministero, egli era assente in appello (giudizio al quale non aveva partecipato e nel quale era stato assistito «dal solo difensore di ufficio con il quale mai ha avuto contatti»); c) con la sentenza di secondo grado, la Corte d’appello di Brescia «aggravava di non poco la condanna di primo grado e soprattutto non concedeva la sospensione condizionale della pena»; d) il dispositivo di tale sentenza veniva notificato solo al difensore di ufficio e la stessa non veniva impugnata con ricorso per cassazione.
Ciò premesso, il NOME espone che, ritenendo applicabile il ‘nuovo’ art. 598ter cod. proc. pen. (inserito dall’art. 34, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 150 del 2022) egli «sarebbe stato assente (anche) in appello» e, di conseguenza, si applicherebbe il comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen.
Tanto esposto, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale, «per mancanza dei requisiti di ragionevolezza e proporzione», dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, «il quale limita l’applicabilità della normativa citata ai procedimenti definiti successivamente al 30 dicembre 2022».
Posto che l’ordine di esecuzione Ł stato emesso il 23/08/2023 e che egli «ha avuto effettiva conoscenza in data 26 agosto 2023 del procedimento di appello tenutosi in un’unica udienza il 3 maggio 2022 con sentenza irrevocabile 17 settembre 2022», il NOME ritiene irragionevole che egli «non possa beneficiare delle citate norme relative all’assenza, mentre così non Ł per NOME che riceve in pari data 26 agosto 2023 notizia di un procedimento conclusosi il 1° gennaio 2023».
Sulla considerazione che l’udienza di appello si Ł tenuta secondo la disciplina dettata per l’emergenza per la pandemia di Covid-19 e contenuta «nei DL 137/2020, 176/2020 e 105/2021» ( rectius : decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla legge
16 settembre 2021, n. 126), la quale aveva «comportato una evidente restrizione del contraddittorio, ad esempio limitando la partecipazione dell’imputato al grado di appello», il ricorrente afferma di ritenere «anche per questo motivo che al caso di specie sia da applicare la normativa oggi vigente, la quale riequilibra la compressione del contraddittorio anche attraverso delle garanzie posti in capo all’imputato assente, consentendone nel caso di specie perlomeno la remissione in termini per impugnare la sentenza pronunciata in appello in sua assenza e di cui non ho avuto conoscenza».
Il ricorrente argomenta poi le ragioni della ritenuta «illogicità e carenza di motivazione».
Il NOME ripercorre anzitutto la vicenda processuale esponendo che: a) era stato sottoposto, nell’ambito del presente procedimento, a custodia cautelare in carcere e «ivi», il 08/03/2014, nominava proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO; b) il 28/03/2014 nominava l’AVV_NOTAIO (il ricorrente precisa che «infatti NOME COGNOME risulta successivamente iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a far corso dal 2020»); c) al momento della sua scarcerazione (sempre nel 2014), indicava come domicilio eletto «quello presso lo studio del proprio difensore AVV_NOTAIO»; d) il Tribunale di Cremona dichiarava la sua assenza; e) data la «ripetuta e totale» mancata comparsa dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO nel processo di primo grado, venivano designati dei sostituti, ai sensi del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen., e veniva in seguito nominata difensore d’ufficio l’AVV_NOTAIO, la quale esercitava il proprio ufficio di difensore e proponeva appello contro la sentenza di primo grado, «pur senza avere contatti con il prevenuto, ed alla cui lettura non era presente nØ il prevenuto stesso nØ l’ormai ex difensore di fiducia COGNOME».
Ciò esposto, il ricorrente deduce che «al NOME non veniva notificata la sentenza di primo grado nØ aveva altrimenti conoscenza della chiusura del processo di prime cure, venendo notificata la citazione al giudizio in appello al difensore d’ufficio AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con la quale il NOME mai Ł entrato in contatto e all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nelle more iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, quale domicilio eletto, il quale parimenti non parlava con il NOME da anni, nØ ha comunicato alcunchØ a chicchessia successivamente».
Quest’ultima circostanza troverebbe conferma nella risposta che l’AVV_NOTAIO aveva dato al nuovo difensore AVV_NOTAIO: «di questo processo non ne so niente non mi occupo del NOME NOME dal 2019». Dalla corrispondenza tra i due legali emergerebbe altresì la «difficoltosa comunicabilità» con l’AVV_NOTAIO, sicchØ andrebbe «oltre ogni ragionevolezza ritenere che il prevenuto, straniero e di poca cultura ed anzi con grave ignoranza, dovreste spingersi a contattare via PEC il proprio ex legale, ovvero recarsi fisicamente sino al suo studio in provincia di Caserta ben lontano dalla propria abitazione in Lombardia».
Il AVV_NOTAIO evidenzia poi che l’elezione di domicilio che egli aveva effettuato nel 2014 al momento della sua scarcerazione presso «’l’AVV_NOTAIO‘» si
doveva ritenere riferita «all’unico AVV_NOTAIO e difensore di fiducia in quel momento e cioŁ l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, essendo pertanto nulla la notifica della fissazione del grado di appello eseguita via PEC il 2.4.2022 a NOME COGNOME, solo dal 2020 iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Inoltre, la Corte d’appello di Brescia non avrebbe motivato «circa la ritenuta non assenza del NOME nel grado di appello, limitandosi genericamente a sostenere che lo stesso si fosse disinteressato dell’andamento del processo». Si chiede: «ma a chi avrebbe dovuto rivolgersi?», atteso che il «difensore di ufficio non ci ha mai avuto contatti e quanto al difensore revocato» vale quanto detto in precedenza.
Dopo avere ribadito che l’unica udienza del giudizio di appello (quella del 03/05/2022) si era tenuta secondo il rito previsto «nei DL 137 e 176 del 2020» e che in esito a tale udienza «veniva pronunciata sentenza peggiorativa rispetto alla condanna di primo grado e notificata al solo difensore di ufficio», il ricorrente deduce che, «er tali motivi e diversamente da quanto indicato nell’ordinanza impugnata», egli reputa «doversi ritenere il NOME assente – anche – in appello, indi applicandosi il comma 2.1 dell’art. 175 c.p.p. ed il relativo termine di 30 giorni per la proposizione dell’istanza, nonchØ dovendosi ritenere causa di forza maggiore la mancata comunicazione allo stesso della fissazione dell’udienza ed altresì del dispositivo della sentenza di appello che mai veniva impugnata».
Il AVV_NOTAIO precisa quindi che la sua richiesta subordinata Ł appunto quella della rimessione in termini per impugnare la sentenza del 03/05/2022 della Corte d’appello di Brescia.
Il ricorrente conclude affermando che sarebbe «chiara la mancata ed incolpevole conoscenza del NOME della chiusura del primo grado ed altresì Gela celebrazione dell’appello, non potendosi ritenere superabile la forza maggiore con il normale impegno e diligenza richiesti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che, il 27/01/2026, Ł pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del nuovo difensore di NOME COGNOME AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, allegata all’atto di rinuncia.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, che si ritiene congrua, di € 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente