Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PORTO SAN GIORGIO il 15/11/1974
avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letto il motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore; rilevato che:
con il provvedimento impugnato il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 23 marzo 2022, irrevocabile il 15 aprile 2023;
con il motivo di ricorso si lamenta l’erroneità della motivazione ed il conseguente vizio di motivazione avendo il giudice fatto riferimento alla dichiarazione di assenza del ricorrente nel giudizio di cognizione ed omesso di considerare che, proprio in conseguenza di quella dichiarazione, COGNOME non era stato messo in condizione di conoscere lo sviluppo e l’esito del procedimento;
ritenuto che:
la restituzione nel termine in favore dell’imputato giudicato in assenza è stata introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha inserito il comma 2.1. dell’art. 175 cod. proc. pen.;
ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 «le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto»;
nel caso di specie, la sentenza per la quale viene formulata istanza di restituzione nel termine è stata emessa il 23 marzo 2022, con conseguente inapplicabilità della restituzione nel termine di cui alla nuova norma;
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025