Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5735 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sulla richiesta di restituzione nel termine proposta da: NOME (CUI 0397PQN), nato in Romania il 12/10/1987
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in relazione alla sentenza del 07/11/2022 della Corte d’appello di Torino visti gli atti e la richiesta;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che la richiesta sia dichiarata inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha presentato, per il tramite dell’avv. NOME COGNOME sostituto del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Torino il 07/11/2022, depositata il 16/12/2022.
L’Ehim premette che il fatto di essere «stato associato in Italia presso il carcere romano di Regina Coeli in data 16.9.2024 ed in data 12.10.2024 E…] trasferito presso il carcere di·Modena ha reso estremamente gravoso e di fatto impraticabile l’esercizio del diritto ex art. 175 cpp», attesa la brevità del termine
di trenta giorni per la presentazione della richiesta che è previsto dal comma 2-bis dello stesso art. 175 cod. proc. pen. L’istante rappresenta altresì in proposito che l’avv. COGNOME aveva chiesto «immediatamente» copia del fascicolo processuale, che, da informazioni assunte nella Cancelleria, era «disponibile per la visione ed estrazione di copie solo dal giorno lunedì 21/10/2024, ovvero in data successiva alla scadenza del termine ex art. 175 comma 2.1 cpp».
Ciò premesso, l’Ehim riassume la propria vicenda processuale, rappresentando che: 1) egli fu arrestato e fu sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 16/03/2015 al 15/09/2015; 2) «all’epoca» era assistito dal difensore di fiducia avv. NOME COGNOME la quale, però, aveva rinunciato al mandato difensivo (con atto depositato il 28/10/2015); 3) nel 2016, quando era libero, aveva avuto inizio il processo, nel quale, a seguito della menzionata rinuncia al mandato da parte dell’avv. COGNOME, era stato nominato (il 26/05/2016) suo difensore d’ufficio l’avv. NOME COGNOME 4) egli non aveva avuto notizia né della rinuncia al mandato da parte dell’avv. COGNOME né della nomina dell’avv. COGNOME né del processo di primo grado, che si concludeva con una sentenza di condanna; 5) il difensore di ufficio avv. COGNOME proponeva appello; 6) con sentenza del 07/11/2022, la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di condanna di primo grado; 7) egli non ha avuto conoscenza né della sentenza di primo grado, né del processo di appello, che si era svolto nelle forme di cui all’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 8) l’avv. COGNOME «non risulta, ad oggi, iscritto all’Albo avvocati, motivo per il quale (verosimilmente) per la fase di esecuzione è stato nominato un ulteriore avvocato di ufficio»; 9) egli non aveva avuto alcun contatto né con il difensore di fiducia né con i due difensori di ufficio, «avendo lasciato l’Italia dall’anno 2019».
Tanto premesso e riassunto, l’Ehim deduce di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo, «non avendo avuto conoscenza della sentenza di primo grado, del processo e della sentenza di appello, nel quale è stato assistito da un difensore di ufficio con il quale non ha mai avuto alcun contatto e il cui nominativo non gli è mai stato comunicato ex art. 28 disp. att. cod. proc. pen.», e chiede, perciò, «la restituzione nel termine ex art. 175 comma 2.1 c.p.p. al fine di proporre ricorso per cassazione».
2. L’Ehim ha successivamente presentato «integrazione documentale sulla Istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 175, comma 2.1 c.p.p.».
L’Ehim deduce anzitutto la tempestività della propria istanza, per essere stata la stessa presentata, mediante deposito presso la cancelleria della Corte d’appello di Torino, entro il previsto termine di trenta giorni, il quale si dovrebbe ritenere decorrere, a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 175 cod. proc.
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pen., dalla sua consegna, «prescindendo dalla eventuale preconoscenza del provvedimento per effetto della esecuzione del MAE all’estero».
Con riguardo alla propria vicenda processuale, l’istante precisa ulteriormente che: 1) nel verbale di interrogatorio aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia avv. NOME COGNOME; 2) la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari era avvenuta a mani proprie presso il carcere (il 27/08/2015); 3) all’atto della sua scarcerazione, avvenuta, come già detto, il 15/09/2015, aveva dichiarato domicilio in Torino, INDIRIZZO (recte: n. 38); 4) non gli furono comunicati né la rinuncia al mandato da parte dell’avv. COGNOME né la nomina del difensore di ufficio avv. COGNOME; 5) la notifica del decreto di citazione a giudizio veniva tentata nel domicilio eletto in Torino, INDIRIZZO con esito negativo «in quanto non reperito all’indirizzo»; 6) alla data della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (il 28/06/2016), egli era «verosimilmente» detenuto «poiché, come dichiarato dal difensore di ufficio in udienza, certamente detenuto alla data del 16.10.2016»; 7) il processo di primo grado veniva celebrato in sua assenza; 8) l’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte d’appello di Torino veniva notificato (il 25/08/2022) anche per l’imputato presso il difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ciò precisato, l’Ehim ribadisce di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo di appello, giacché non aveva avuto notizia della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non aveva avuto alcun contatto con il difensore di ufficio, «isulta essere stato detenuto alla data del 16.10.2016 ma nessun accertamento è stato effettuato con riferimento a questa circostanza e non si è provveduto a verificare la dichiarazione di domicilio effettuata all’atto di questa successiva scarcerazione», la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata fatta presso il difensore di ufficio con il quale egli non aveva mai avuto alcun contatto.
L’Ehim ribadisce, pertanto, la sua richiesta di essere «restitu nel termine ex art. 175 comma 2.1 c.p.p. al fine di proporre ricorso per Cassazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta è inammissibile.
Come si è visto, l’istante ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi del comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., comma che è stato inserito dalla cosiddetta “Riforma Cartabia” (esattamente, come si è detto, dall’art. 11, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022).
La richiesta di applicazione di tale “nuova” ipotesi di restituzione nel termine, la quale appare porsi nell’ottica del superamento delle consuete categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, non tiene però conto della disciplina transitoria che è stata prevista dal legislatore al riguardo.
L’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare le disposizioni transitorie in materia di assenza, ha stabilito, al secondo periodo del comma 3, che le disposizioni dell’art. 175 cod. proc. peri., come modificato dallo stesso decreto (e, quindi, anche la “nuova” disposizione del comma 2.1 dello stesso art. 175), si applicano «negli stessi casi» di cui al precedente primo periodo del medesimo comma 3, il quale fa riferimento alle «sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».
Nel caso di specie, posto che il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30/12/2022 (art. 99-bis dello stesso decreto, aggiunto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), poiché la sentenza della Corte d’appello di Torino è stata pronunciata il 07/11/2022, ne discende che non poteva essere proposta richiesta restituzione nel termine per impugnare la stessa sentenza ai sensi del “nuovo” comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., comma inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022 (in tale senso: Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, COGNOME, Rv. 284704-01).
Si deve aggiungere che la richiesta di restituzione nel termine non può essere riqualificata quale richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che, come è stato più volte chiarito dalla Corte di cassazione, il principio di conservazione che è previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi che sono qualificati dallo stesso codice come impugnazioni e che tra questi non rientra la richiesta di restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474-01; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282566-01).
Sebbene la richiesta di restituzione nel termine sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna dell’Ehim al pagamento né delle spese processuali né della sanzione che è prevista dall’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.
Quanto a quest’ultima condanna, in favore della cassa delle ammende, si deve osservare che la disposizione che la contempla, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti, sicché, poiché essa stabilisce la possibilità di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui «il ricorso» sia dichiarato inammissibile o sia rigettato, ne
consegue che non è possibile applicarla nel caso di specie in cui il procedimento davanti alla Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta» (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, non massimata sul punto).
Quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali, si deve osservare che la stessa «richiesta», come si è detto, non ha natura di mezzo d’impugnazione, con la conseguente inapplicabilità anche dell’art. 592 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14865 del 07/03/2024, S., non massimata sul punto; Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, COGNOME, Rv. 284388-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 30/01/2025.