Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38294 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ZIA NAD HRONOM (REP. SLOVACCA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del l’ 11 giugno 2025, il G.I.P. del Tribunale di Milano ha respinto l’istanza proposta da COGNOME in data 04/06/2025, intesa ad ottenere la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 08/05/2025 (notificato al precedente difensore domiciliatario in data 14/05/2025): la COGNOME aveva presentato detta istanza osservando che aveva avuto conoscenza del decreto penale solo il 4/06/2025 in quanto la precedente nomina del difensore era stata effettuata su indicazione del suo ex compagno, con cui aveva interrotto ogni rapporto, e non aveva mai preso contatti con il difensore di fiducia (allegando anche la mail del precedente difensore datata 04/06/2025 attestante l’assenza di contatti e l’impossibilità di presentare opposizione).
1.1. Il GIP del Tribunale ha ritenuto, nel giustificare il proprio diniego, che non ricorressero ‘i presupposti dell’art. 175 cod. proc. pen.’.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la NOME, per il tramite del suo difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo dei motivi si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta. Si osserva, invero, che il giudice non avrebbe assolto all’obbligo motivazionale imposto, limitandosi a richiamare genericamente i presupposti di cui all’art. 175 cod. proc. pen., che disciplina una serie eterogenea di casi, dettando per la restituzione in termini in tema di decreto penale un regime più favorevole, senza esplicitare il percorso logico argomentativo che lo ha condotto a ritenere non sussistenti le condizioni previste dalla norma.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per aver il giudice disposto il rigetto della richiesta, senza preventivo svolgimento di attività istruttorie, evocando la giurisprudenza in materia secondo cui la regolarità formale della notifica, quando, come nel caso in esame, non sia avvenuta a mani dell’interessato, non è sufficiente a garantire la tempestiva conoscenza del provvedimento e sarebbe onere del giudice, a fronte dell’allegazione difensiva della non conoscenza del procedimento o dell’atto, compiere ogni necessaria verifica allo scopo di stabilire se dagli atti emerga la prova di tale effettiva conoscenza.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto sottolineare, come evidenziato nel ricorso, che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, pur in presenza di una accertata ritualità della notifica di un decreto penale di condanna, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto di un’istanza di restituzione nel termine, per proporre opposizione al decreto stesso, fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto, in quanto detta notifica, se non effettuata, come nel caso in esame, a mani dell’interessato, non può essere di per sé sola ritenuta prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: a ciò si aggiunga che la ricorrente ha indicato specifiche ragioni a sostegno della sua richiesta, allegando anche un documento a riscontro.
Nel caso in esame, quindi, era onere del giudice esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale, tanto più che le modalità di notifica dell’atto, non fornivano alcuna garanzia al riguardo , attivando se necessario i propri poteri istruttori.
2.1. Il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60, modificando l’art. 175 c.p.p. alla luce del “comando di legislazione” impartito dalla CEDU con la sentenza Sejdovic allo Stato italiano, ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento – che in precedenza doveva essere fornita dall’interessato – una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza (cfr. Cass Sez. 6, sentenza n. 23549 del 09/05/2006), ponendo in tal modo “a carico” del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario (in tal senso, sostanzialmente: Cass. Sez. 1, 21.2.2006, Rv. 233515; Cass. Sez. 1, 2/02/2006, Rv. 233137) ovvero, più in generale, l’onere di accertare se l’interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunziato a proporre impugnazione (tra molte: sez. 3, n. 17761 del 12/04/2006; sez. 2, n. 15903 del 14/02/2006).
2.2. Ciò precisato, i l provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza di restituzione in termini con una motivazione ictu oculi meramente apparente -e dunque censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. -non essendo stato in alcun modo argomentato, e non essendo dunque comprensibile né a quali presupposti il giudicante intendesse riferirsi (tempestività della richiesta, effettiva conoscenza del provvedimento) né le ragioni per le quali li ritenesse inesistenti, così, di fatto, disattendendo i canoni di valutazione imposti dall’art. 175 c.p.p.
2.1. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo giudizio. Così deciso, il 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME