Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1283 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1283 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sulla istanza di restituzione nel termine proposta da
NOME COGNOME nato a Napoli il 11/09/1997;
per impugnare la sentenza del 14/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza e l’istanza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere l’istanza e di restituire il ricorrente nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 14 marzo 2023;
lette le conclusioni del difensore, avvocato NOME Carlo COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine.
RITENUTO IN FATTO
L’avvocato NOME COGNOME ha proposto istanza di restituzione in termini nell’interesse di NOME COGNOME per impugnare la sentenza
emessa in data 14 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti dell’istante.
Il difensore rileva che NOME non ha avuto conoscenza della pendenza del processo di appello promosso dal suo difensore.
La notifica del decreto di citazione a giudizio è, infatti, stata eseguita sulla base di un errore di identificazione anagrafica (e, dunque, con le generalità di NOME COGNOME, in luogo di quelle corrette di NOME) presso il difensore di ufficio (avvocato NOME COGNOME nominatogli ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. all’atto dell’elezione di domicilio effettuata nel 2017.
L’avvocato NOME COGNOME tuttavia, dopo aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di NOMECOGNOME si è cancellata dall’albo e al ricorrente è stato nominato un nuovo difensore di ufficio (avvocato NOME COGNOME che ha ricevuto la notifica con le generalità errate dell’imputato.
L’avvocato NOME COGNOME ha eccepito nel giudizio di appello il difetto di notifica all’imputato, chiedendo di procedersi a nuove ricerche, ma la Corte di appello ha rigettato tale istanza, dichiarando la regolarità della notifica e l’assenza dell’imputato.
Il ricorrente, peraltro, sarebbe venuto a conoscenza della sentenza di appello emessa nei suoi confronti solo in data 4 agosto 2023, a seguito dell’estrazione di un certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, in seguito a una richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio Passaporti della Questura di Napoli.
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 23 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione dell’istanza di restituzione in termini alla Corte di cassazione, in quanto giudice competente a provvedere sulla stessa ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 ottobre 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di restituire il ricorrente nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14 marzo 2023.
Con conclusioni scritte depositate in data 15 novembre 2024 l’avvocato NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di restituzione in termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di restituzione nel termine per impugnare deve essere accolta, in quanto è fondata.
L’istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente è regolata dall’art. 175, comma 2,1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n.1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto la sentenza da impugnare è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 14 marzo 2023.
L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, espressamente prevede, al comma terzo, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
La disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 99-bis del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2002, n. 199 (Sez. 4, n. 38253 del 01/10/2024, non massimata; vedi anche Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 – 01).
2.1. Il legislatore della riforma, interpolando l’art. 175 cod. proc. pen. con il comma 2.1, ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei termini per l’imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
Le due condizioni di ammissibilità, in coerenza con il complessivo sistema dei rimedi normativamente previsto, hanno lo scopo di precludere l’utilizzo di tale strumento processuale all’imputato che, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire, avvalendosi dei rimedi interni alla fase, e, soprattutto, per proporre impugnazione nei terrruni ordinari.
La Relazione illustrativa chiarisce che «il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali,
invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l’impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza. Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell’impugnazione per l’assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l’imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».
Il legislatore della riforma ha, dunque, inteso effettuare un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell’art. 175, comma 1, intesa a superare le categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, a maggiore garanzia e rispetto dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 Convenzione EDU.
Attraverso la nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, il legislatore delegato ha, pertanto, adottato uno schema binario, in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenza dichiarata legittimamente allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l’istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai soli casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen.
2.2. La giurisprudenza di legittimità, in conformità alle linee direttrici della riforma, ha statuito che, nella disciplina riformata, la restituzione nel termine per impugnare deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024).
2.3. Muovendo da tali principi l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli proposta da NOME è fondata.
La notifica del decreto di citazione del giudizio di appello è, infatti, stata eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso un difensore di ufficio diverso da quello designato per il primo grado di giudizio e che, per quanto risulta dagli atti, non ha avuto alcun contatto con l’imputato.
La sola regolarità formale della notificazione, quando sia eseguita ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio nominato all’imputato, del resto, non è sufficiente a provare la conoscenza del giudizio da parte dell’imputato, né può
dimostrare la volontà del medesimo di non impugnare la sentenza di condanna, a meno che non emerga che il difensore di ufficio abbia instaurato, nell’ambito del rapporto professionale, un contatto effettivo con l’assistito e lo abbia comunque rintracciato; prova, quest’ultima, del tutto assente nel caso di specie.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, rilevato, pur ai fini della dichiarazione di assenza, che la conoscenza del processo non può essere inferita dalla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01).
Gli elementi di fatto addotti dal ricorrente dimostrano, dunque, con adeguata concludenza, che, indipendentemente dal rispetto delle formalità della notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo di appello e che non era, senza sua colpa, nelle condizioni di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli.
Alla stregua di tali rilievi, deve essere disposta nei confronti della parte istante la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3423/23 del 14/03/2023.
P.Q.M.
Dispone nei confronti di NOME la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3423/23 del 14/03/2023.
Così deciso il 20/11/2024.