Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34943 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
In fatto e in diritto
1.NOME COGNOME ha proposto a questa Corte, con atto del 29 aprile 2025, istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Milano del 30 novembre 2022, che ne ha confermato la declaratoria di colpevolezza per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen., in relazione alla detenzione di un documento d’identità rumeno del tutto contraffatto. La sentenza è divenuta irrevocabile.
1.1. Ha dedotto il ricorrente che egli avrebbe avuto cognizione della sentenza solo in data 8 aprile 2025, in occasione dell’arresto in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen.; che egli aveva bensì eletto domicilio per le notificazioni presso lo studio del difensore di fiducia, al quale era stato effettivamente notificato il provvedimento dispositivo del giudizio, ed era stato perciò giudicato in assenza ex art. 420 bis cod. pen.; tuttavia, poichè non avrebbe mai instaurato alcun rapporto professionale con il legale, non sarebbe mai giunto a conoscenza del processo.
2.L’istanza deve essere dichiarata inammissibile, sotto plurimi profili.
2.1. Si osserva che nel caso di specie trova applicazione la disposizione di cui all’art. 175 cod. proc. pen. vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, ai sensi dell’art. 89 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150 del 2022, perché la pronuncia d ella Corte d’appello è del 30 novembre 2022 ed è divenuta irrevocabile il 10 marzo 2023, dunque dopo l’entrata in vigore della novella legislativa. Il procedimento penale era dunque ‘in corso’ alla data di prima vigenza del Decreto n. 150 del 2022. Pertanto, l’istanza di restituzione nel termine -potendo, al più, versarsi nella sola ipotesi del comma 1 della norma del codice di rito – avrebbe potuto essere presentata a pena di decadenza entro dieci giorni dalla data di cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, che, in tesi difensiva, avrebbe impedito di osservare il termine previsto dalla legge per impugnare il provvedimento decisorio; dunque, entro il 18 aprile 2025. COGNOME, infatti, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della sentenza in data 8 aprile 2025.
Né l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. potrebbe essere convertita in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (sez.3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME Candia, Rv. 283474; cfr. anche sez.5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, COGNOME, Rv.287764) , a differenza dell’istituto della rescissione del giudicato, considerato mezzo d’impugnazione straordinaria.
2.2. L’i niziativ a è vieppiù manifestamente infondata, dal momento che l’istante, dichiarato assente sin dal giudizio di primo grado, aveva nominato un difensore di fiducia; eletto domicilio per le notificazioni presso il difensore di fiducia; ricevuto regolare citazione nei due gradi del processo con la notificazione degli atti presso lo studio del difensore; il difensore di fiducia è comparso in dibattimento ed ha espletato regolare attività defensionale.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale (ma il principio è pacificamente estensibile alla regolamentazione dell’assenza) notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato (sez.5, n. 25406 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 256313; nello stesso senso, sez.6, n. 46479 del 20/11/2013, COGNOME, Rv.257456; sez. 2, n. 52131 del 25/11/2013, COGNOME, Rv.261965; sez.3, n. 17965 del 08/04/2010, COGNOME, Rv.247159). Viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità
giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento (così in motivazione, sez.5, n. 416 del 03/12/2019, Toro, Rv. 278551).
Del resto, il dictum della sentenza delle Sezioni Unite De Pascalis (sez. U n. 14991 del 11/04/2006, in motivazione) ha rammentato che .
E’ agevole allora constatare, nel caso di specie, il mancato assolvimento di qualsivoglia onere di allegazione di situazioni eccezionali, irresistibili, imponderabili o non prevenibili, perché l’istante si è limitato a sostenere, genericamente e lapidariamente, che ‘non è emerso alcun dato da cui presumere che il difensore fiduciario abbia effettivamente instaurato un rapporto professionale con l’imputato’.
3. Non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, occorre precisare che la disposizione che la prevede, di tipo eminentemente sanzionatorio, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e, poiché la stessa contempla la possibilità di ordinare la sanzione solo nell’ipotesi in cui il «ricorso» di natura impugnatoria sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può trovare attuazione ove il procedimento sia stato introdotto, come nella specie, con una «richiesta». Analogamente, in tema di spese processuali, deve aggiungersi che questa Corte -con motivazione condivisa dal collegio -ha già ritenuto che, nei casi come quello in esame, non sia possibile applicare l’art. 592 cod. proc. pen., non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (sez.5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287764, in motivazione; sez. 5, ord. n. 43 del 16/01/2023, COGNOME, n. m.; sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, COGNOME, n. m.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza
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Così deciso in Roma, il 24/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME