Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4432 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4432 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Guardiagrele il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Chieti il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nata a Chieti il DATA_NASCITA;
rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso l’ordinanza della Corte di Appello dell’Aquila emessa in data 31/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimen
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
vista la memoria di replica a firma dell’AVV_NOTAIO datata 11/11/2025 nell’interess ricorrenti, con la quale si insite nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31/07/2025 la Corte di appello dell’Aquila ha rigettato l’istanz restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti 21/01/2025, dichiarata irrevocabile e disponendone l’esecuzione.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore degli imputat affidandolo a tre motivi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, c 1, lett. e) cod. proc. pen., assumendo che la motivazione della Corte territoriale sare insufficiente ed apparente per avere negato la restituzione del termine sulla base della s regolarità formale della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, senza va le allegazioni difensive circa la mancata effettiva conoscenza del processo da parte de imputati, che hanno appreso della sentenza di condanna solo in occasione della notifica dell’ordine di esecuzione e che hanno tenuto una condotta processuale incompatibile con la conoscenza del procedimento.
2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata p applicazione erronea ed interpretazione eccessivamente formalistica dell’art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen., secondo la quale la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen. è applicabile esclusivamente ai casi di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’ 420 bis cod proc pen., escludendo i casi di assenza dichiarata ai sensi del comma 1: osserva i difensore dei ricorrenti che, pacifica la prova dell’avvenuta notifica a mani proprie (o di f conviventi) del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, “la Corte territoriale ha priv l’aspetto meramente formale della notificazione (avvenuta a mani proprie) senza considerare la sostanza della situazione ovvero l’effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati”, nel caso di specie sarebbe mancata poiché il difensore, sul quale i ricorrenti avevano riposto affidamento pieno, non avrebbe adempiuto ai suoi doveri professionali a causa di condotta negligente (p. seconda e terza del ricorso); ciò creerebbe così una disparità di trattamento bas sulle modalità formali di notificazione, per cui “un imputato che riceva la notifica a mani p ma non abbia effettiva conoscenza del processo si troverebbe in una posizione deterio rispetto a chi non riceva alcuna notifica” (p. terza ricorso). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, le cod. proc. pen., censurando l’omessa valutazione dei presupposti sostanziali per la concessione della restituzione nel termine, con particolare riguardo alla condotta processuale degli imput che, a dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del procedimento, non hanno mai partecipato alle udienze, probabilmente a causa dell’inerzia del difensore di fiducia, e
appresa l’esistenza della sentenza di condanna, hanno immediatamente presentato istanza di restituzione nel termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
I motivi dedotti, che possono essere esaminati congiuntamente attesa l’omogeneità dei profil di doglianza sollevati, sono manifestamente infondati.
2.1. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione in termini a dal difensore dei ricorrenti, per difetto di uno dei presupposti necessari per la restituzi termine, risultando riscontrato che gli imputati avevano conoscenza della pendenza del processo e, quindi, facendo applicazione dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., che ammette, al condizioni date, la restituzione nel termine soltanto in caso di assenza dichiarata ai sens commi 2 e 3 dell’art. 420 bis cod. proc. pen. La Corte territoriale spiega infatti come, nel cas concreto, non possa invocarsi la restituzione del termine, in quanto gli imputati sono dichiarati assenti, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell’art. 420 bis comma cod. prc. pen. 1 e non ai sensi dei commi 2 o 3 del medesimo articolo, avendo essi ricevuto notifica del decre di fissazione dell’udienza preliminare a mani proprie o di familiari conviventi, come si des chiaramente dal verbale del 19 aprile 2023 e come si riconosce anche nella stessa istanza di rimessione in termini. Invero dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che gli istanti sono stati dichiarati as dal Tribunale di Chieti all’udienza dibattimentale del 19 aprile 2023 (v. verbale sopra citato
Ciò posto, osserva il Collegio, grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente – media atto o fatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della impugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assolto co l’allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso (Se ord. n. 39211 del 24/09/2024, COGNOME, Rv. 287051 – 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio Rv. 278706 – 01).
3.1. Nel caso di specie, del resto, gli istanti non contestano né la dichiarazione di assenza in di udienza preliminare a seguito di notifica personale (o a mano di familiari conviventi relativo avviso né la conoscenza del procedimento, ma soltanto della sentenza, assumendo di avere avuto conoscenza della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Chieti i data 21/01/2025, divenuta irrevocabile, soltanto il 14/07/2025 e che ciò sarebbe addebitabi alla negligenza del difensore di fiducia che li assisteva all’epoca, il quale non gli a comunicato gli sviluppi del processo e gli esiti del giudizio di primo grado. Peraltro, a presci dalla possibilità di inquadrare una siffatta ipotesi nel caso fortuito o nella forza maggiore, s che non è stata offerta la prova che la mancata tempestiva conoscenza della sentenza di primo grado sia dipesa da cause non imputabili agli imputati. E’ pertanto esaustiva, corretta e n
apparente la considerazione del giudice di appello circa l’assenza di allegazione delle effet ragioni che avrebbero impedito la conoscenza della sentenza di primo grado, non potendosi le stesse identificare nella prospettazione della non affidabilità o negligenza del difensore di f per giunta non adeguatamente dimostrata, o del comportamento processuale degli imputati, che “non hanno mai partecipato alle udienze” poiché “molto probabilmente il difensore di fiduci inerte in tutta la vicenda processuale, già inizialmente avrebbe consigliato gli imputati presenziare” (p. quinta dell’istanza).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso, privo di specifiche censure alla decisione impugnat dichiarato inammissibile.
Da quanto sopra esposto, consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente