Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30014 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Firenze lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata nell’interesse di Buyong Wang volta ad ottenere, ex art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza n. 927 emessa dal Tribunale di Firenze il 14/02/2024, irrevocabile il 04/10/2024.
Si era evidenziato, nell’istanza di restituzione nel termine, che la sentenza di primo grado non era stata tradotta in lingua conosciuta dal condannato; con successiva memoria, l’istante aveva poi denunciato l’ulteriore profilo di nullità riconducibile alla mancata traduzione in lingua comprensibile al Wang della nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio.
Il Giudice dell’esecuzione, a fondamento del provvedimento reiettivo, osservava come l’esame degli atti avesse consentito di acclarare che la sentenza del Tribunale di Firenze era stata tradotta in lingua cinese, e notificata all’imputato, e che la nomina del difensore ed elezione di domicilio fossero atti che non dovevano essere tradotti.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo dei difensori, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143 e 175 cod. proc. pen..
La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze il 14/02/2024 era stata effettivamente tradotta in lingua cinese, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, essa non era stata notificata al COGNOME personalmente, bensì, ex art. 161 comma 1 cod. proc. pen., al suo difensore avv. NOME COGNOME.
Quanto alla mancata traduzione dell’elezione di domicilio, la Difesa evidenziava come la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice dell’esecuzione, in tema di mancato
– Relatore –
Sent. n. sez. 2025/2025
CC – 11/06/2025
obbligo di traduzione della procura speciale, non potesse applicarsi al diverso istituto della dichiarazione o elezione di domicilio, che necessita di una conoscenza piø approfondita.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo profilo di censura mosso avverso l’impugnata ordinanza, appare del tutto generico.
Il ricorrente piø che contestare l’affermazione del Giudice dell’esecuzione, circa l’avvenuta notificazione della sentenza al condannato in lingua da questi conosciuta, si limita a precisare che la notificazione non avvenne a mani di Wang, bensì si perfezionò mediante notificazione al difensore di fiducia del medesimo, suo domiciliatario, avv. NOME COGNOME
Ebbene, ciò chiarito, il ricorrente non sviluppa alcuna considerazione conseguente, nØ avanza, sullo specifico punto, alcuna deduzione inerente eventuali vizi che una tale procedura avrebbe comportato, di talchØ Ł sufficiente in questa sede rimarcare come lo sviluppo procedimentale sia stato del tutto corretto, avendo il Giudice di primo grado provveduto a far tradurre la sentenza emessa nei confronti dello Wang in lingua a lui conosciuta, ed avendo provveduto, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, alla sua notificazione al domicilio eletto dall’imputato presso il suo difensore di fiducia.
Venendo al secondo aspetto censurato in ricorso, con il quale il condannato si duole della mancata traduzione in lingua conosciuta dell’elezione di domicilio, esso Ł inammissibile in quanto meramente reiterativo di profilo di doglianza adeguatamente valutato dal Giudice dell’esecuzione, che l’ha respinto con una motivazione del tutto congrua, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità.
Sulla premessa di fatto, incontestata, per cui «nel caso di specie la nomina, l’elezione di domicilio e la procura speciale dell’avv. NOME COGNOME COGNOME erano contenute in un unico atto sottoscritto dall’imputato con firma autenticata da difensore» (pag. 2 provvedimento impugnato), il Giudice dell’esecuzione ha del tutto condivisibilmente argomentato come la nomina a difensore di fiducia e l’elezione di domicilio, in quantoatti che provengono direttamente dall’imputato, non devono esser tradotti in lingua conosciuta dall’imputato, richiamando sul punto il principio già sancito da Sez. 3, n. 15773 del 29/01/2018, Mijor, Rv. 272555 – 01, per cui«non deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall’indagato alloglotta nØ la procura speciale, nØ l’istanza redatta dal procuratore speciale contenente le condizioni per l’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto l’obbligo di traduzione previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. Ł riferito agli atti compiuti nel processo da parte del p.m. e dal giudice)».
Del tutto deassiale appare il riferimento effettuato in ricorso al principio, condivisibile, sancito da sez. 2, n. 23898 del 12/08/2020, per cui l’elezione di domicilio, che «ha la funzione di manifestare la volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione e comunicazione presso un nuovo domicilio, deve rivestire determinate forme rituali, precisamente scandite al comma 1 dell’art. 162 del codice di rito. Il legislatore processuale impone in primo luogo che tali manifestazioni di volontà siano chiare ed inequivoche, avendo il dichiarante l’onere di indicare il domicilio per le notifiche in maniera tale da escludere ogni possibilità di equivoco su punto». Nel caso che ci occupa, l’elezione di domicilio redatta
dall’imputato in seno al medesimo atto che recava anche la nomina a difensore di fiducia dell’avv. NOME COGNOME COGNOME e la procura speciale allo stesso rilasciata, avevano infatti contenuto inequivoco; l’atto, peraltro, era sottoscritto dal COGNOME e la sua firma era autenticata dal medesimo difensore.
Il conseguente rigetto, da parte del Giudice dell’esecuzione, dell’istanza ex art. 175 cod. pen. formulata dal condannato, appare rispettoso del consolidato principio affermato da questa Corte di legittimità, per cui «il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non Ł di per sØ idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento. (Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare Ł stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all’espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282667 – 01).
¨ stato anche, condivisibilmente, precisato che«la notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215 – 01).
Quale ulteriore concorrente ragione di inammissibilità del ricorso, giova sottolineare che la denunciata omessa traduzione, ove decisiva ed influente sul diritto di difesa, avrebbe dovuto essere dedotta nel corso del processo nel rispetto dei termini indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., come recentemente affermato, in tema di rescissione, da sez. 2, n. 14193 del 06/03/2025.
Nel caso di specie, nel corso del processo di primo grado a carico dello COGNOME, non risulta essere stata sollevata questione tempestiva sul tema.
5.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME