Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20239 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
NOME COGNOME nato il 26/10/1976 avverso l’ordinanza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME decisione impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11/11/2024, il Tribunale di Novara ha respinto l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle notifiche e la conseguente non esecutività della sentenza n. 518/2010 emessa dal Tribunale di Novara in data 13/05/2010, irrevocabile dal 09/07/2010, e in subordine, la restituzione del condannato nel termine di impugnazione della suddetta sentenza ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha rilevato che il procedimento che aveva condotto a quella sentenza aveva tratto origine dall’arresto in flagranza di reato di NOME COGNOME il quale nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio in data 15/03/2007 aveva nominato quale difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME e aveva eletto domicilio presso il suo studio. Evaso dagli arresti domiciliari e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, si era sottratto alla sua esecuzione ed era stato dichiarato latitante con decreto in data 05/11/2007.
In data 26/08/2008, dopo i rituali avvisi, era stata celebrata l’udienza preliminare e il difensore, avv. COGNOME aveva rinunciato al mandato il 04/09/2008. Era rimasto tuttavia domiciliatario di NOME COGNOME non essendo intervenuta da parte sua alcuna nuova elezione di domicilio.
SicchŁ, secondo il Tribunale di Novara, dovevano considerarsi regolari tutte le notifiche effettuate durante la latitanza presso quel domicilio da lui eletto e mai revocato e in particolare quella del decreto che dispone il giudizio, avvenuta in data 09/07/2008, mentre NOME era latitante e il suo difensore non aveva ancora rinunciato al mandato. Con il suo comportamento egli doveva ritenersi che fosse a conoscenza del procedimento e che si fosse voluto sottrarre al giudizio.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso lamentando, con un unico motivo, violazione dell’art. 175 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., e contestuale carenza di motivazione in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che il difensore di NOMECOGNOME rinunciando al mandato, aveva fatto constare che si era interrotto ogni rapporto con il suo assistito; non aveva nemmeno considerato che dagli atti non emergeva alcuna prova della conoscenza da parte di NOME del decreto che dispone il giudizio.
In assenza di elementi idonei a provare la conoscenza del processo da parte dell’istante, questi avrebbe dovuto essere rimesso in termine per far valere i vizi della sentenza dichiarata esecutiva.
3. Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
E’ costante la giurisprudenza secondo la quale la latitanza da sola non legittima la presunzione di conoscenza del processo, nemmeno se il latitante Ł assistito da un difensore di fiducia, quando quest’ultimo rappresenti che non intrattiene piø alcun rapporto con il suo assistito.
E la notifica dell’estratto contumaciale presso il difensore di fiducia domiciliatario, che frattanto abbia rinunziato al mandato, non Ł sufficiente a dimostrare la conoscenza del provvedimento.
Già prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’introduzione dell’istituto
dell’assenza, la giurisprudenza aveva affermato che non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l’imputato latitante assistito, nel corso del giudizio di primo grado e d’appello, da difensore fiduciario presso il quale abbia eletto domicilio, e che formuli l’istanza di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., solo dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sŁ idoneo a provarne l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, ma aveva eccettuato l’ipotesi in cui risultasse – come nel caso di specie – una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l’assistito (Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Rv. 266583 – 01; Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, Rv. 258775 – 01); e seppure si affermasse che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l’imputato ha eletto domicilio doveva ritenersi regolare anche quando il legale avesse nel frattempo rinunziato al mandato, in tema di restituzione nel termine si affermava che «ciò non Ł sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale» (Sez. 1, n. 58511 del 05/11/2018, Rv. 275665 – 01).
Anche nel caso di specie la richiesta di restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. peri. va delibata ai sensi del testo della norma ante legge n. 67 del 2014, visto che la sentenza Ł divenuta irrevocabile il 09/07/2010.
Alla luce dei principi sopra richiamati, il giudice deve accertare, sulla base degli atti, che sussista la prova positiva della conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza di condanna, con la conseguenza che la sola regolarità formale della notificazione non può dirsi sufficiente, nel caso dell’imputato dichiarato latitante, rappresentato e assistito nel corso del giudizio dal difensore di fiducia che ha rinunciato al mandato per aver perso ogni contatto con il suo cliente.
La dimostrazione della conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento non può basarsi sulla considerazione che lo stato di latitanza Ł stato volontariamente scelto dall’imputato, così sottrattosi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti, trattandosi di un elemento di segno non sempre univoco, la latitanza potendo ricollegarsi a situazioni di diversa natura e scaturigine, e dunque esso non può ritenersi ex se esaustivamente e univocamente idoneo a escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento (Sez. 6, n. 4929 del 10/01/2019, Makdad, non mass.; Sez. 6, n. 14743 del 29/01/2018, Tair, Rv. 272654 – 01; Sez. 6 n. 19219 6 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029 – 01; Sez. 1, n. 2226 del 17/01/2011, COGNOME, Rv. 249497 – 01; Sez. 5, n. 14889 del 29/01/2010, COGNOME, Rv. 246866 – 01).
Su questa linea, sia pure con riferimento al regime vigente nel tempo successivo e relativa al processo in absentia, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01, ha ribadito come la condizione di latitanza non possa ritenersi implicare necessariamente la conoscenza effettiva del procedimento, facendo rilevare che, pur tenendo conto della definizione di cui all’art. 296 cod. proc. pen. («¨ latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia …»), le linee interpretative maturate in sede convenzionale hanno condotto a rilevare l’inadeguatezza del diritto interno rispetto alle fonti sovranazionali, non soltanto con riferimento a imputati contumaci, ma anche con riguardo a imputati latitanti (in particolare, va richiamata la sentenza della Corte EDU, 5 settembre 2019, COGNOME c. Italia, la quale ha sottolineato che la rinuncia a difendersi non può essere dedotta dalla semplice qualità di latitante, fondata su una presunzione priva di base fattuale sufficiente; ciò, anche in relazione a quanto la Corte EDU aveva affermato in Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, e in Sejdovic c. Italia, 1° marzo 2006).
3. Le sopra esposte considerazioni evidenziano come il giudice dell’esecuzione non abbia fatto buon governo delle linee interpretative piø condivise del disposto di cui all’art. 175 cod. proc. pen., sicchØ il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio nel quale dovrà valutarsi se al di là della condizione di latitanza vi siano altri elementi che possano far ritenere che il ricorrente avesse conoscenza effettiva della sentenza di condanna.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Novara in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 04/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME