Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42535 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42535 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA, NOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA,
contro
l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 5.6.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità de , ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.6.2024 il GIP del Tribunale di Roma, in veste di Giudice dell’Esecuzione, ha respinto l’istanza di restituzione nel termine che era stata avanzata nell’interesse di NOME e NOME COGNOME per impugnare la sentenza resa da quel giudice in data 20.9.2023 con motivazione depositata in data 14.3.2024;
ricorrono per cassazione NOME e NOME COGNOME a mezzo del comune difensore che deduce:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per l’errore in cui sarebbe incorso il GIP nel rigettare l’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza del deposito della cui motivazione il difensore aveva reiteratamente chiesto notizia anche tramite un collega romano; segnala che il numero di RGNR era stato sempre indicato nelle varie istanze difensive ivi comprese quella del 26.4.2024 e quella del 21.5.2024 cui, puntualmente, la Cancelleria aveva collegato il procedimento a carico degli odierni ricorrenti, recante il numero di NUMERO_DOCUMENTO ed in risposta alla quale il GIP aveva annotato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza; rileva che proprio il richiamo, operato nell’ordinanza impugnata, alla richiesta del 26.4.2024 ed alla risposta fornita in data 29.4.2024, testimonia che l’Ufficio aveva correttamente inteso che l’istanza (quand’anche recante il numero di NUMERO_DOCUMENTO) era riferita al procedimento in questione (recante il n. NUMERO_DOCUMENTO); osserva che, avendo nell’occasione correttamente individuato il procedimento, risulta incomprensibile la ragione per la quale altrettanto non era avvenuto per l’istanza del 26.4.2024 cui era stato replicato nel senso che al numero di RG indicato non risultava collegato alcun procedimento e che era stata inoltrata in tempo utile per proporre l’appello; ribadisce, ancora, il carattere fuorviante della risposta fornita dall’Ufficio alla richiesta inoltrata via EMAIL e recante un numero di RG analogo a quello indicato in altre numerose istanze sempre puntualmente evase; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto per l’inammissibilità del ricorso.
in data 19.10.2024 la difesa dei ricorrenti ha trasmesso RAGIONE_SOCIALE note di replica alle conclusioni del PG ed ulteriori note integrative sottolineando che l’Organo Requirente non avrebbe considerato che tutte le comunicazioni ed istanze erano state sempre inviate alla medesima PEC istituzionale; ha corredato le proprie considerazioni con un’ampia documentazione insistendo sull’assenza di ogni profilo di negligenza professionale;
in data è stata trasmessa una memoria integrativa, in cui la difesa ha ripercorso la vicenda processuale nuovamente concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ pacifico che i termini per proporre appello contro la sentenza emessa all’esito dell’udienza del 20.9.2023 erano scaduti il 2 maggio del 2024: il GIP, infatti, aveva riservato il termine di novante giorni per il deposito della motivazione di cui il Presidente del Tribunale aveva autorizzato la proroga per ulteriori 90 giorni, entro i quali la motivazione era stata depositata e che sarebbero scaduti il 18.3.2024 decorrendo da quella data, ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i 45 giorni per l’appello, spirati senza che l’impugnazione fosse stan presentata.
Il difensore aveva tuttavia chiesto di essere restituito nel termine sostenendo di non averlo potuto osservare per cause di forza maggiore ovvero per caso fortuito.
Aveva infatti dedotto di aver incaricato un collega romano di verificare l’avvenuto deposito della motivazione di cui aveva chiesto notizie a mezzo di PEC inoltrate alla Cancelleria cui, inoltre, “aveva fatto telefonare” più volte senza avere notizie utili.
Rileva il collegio che il GIP ha motivato la decisione di rigetto della richiesta difensiva con argomentazioni puntuali in fatto e del tutto corrette in diritto.
In più occasioni questa Corte ha affermato che può integrare una causa forza maggiore e giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione l’erronea informazione, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge, fornita dal personale di cancelleria all’avvocato delegato al deposito della relativa richiesta ed all’eventuale ritiro della copia della sentenza (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 39512 del 18/10/2005, Padre, Rv. 232863 – 01); più recentemente, nel ribadire tale principio, si è tuttavia precisato che grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente – mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestiv esercizio della facoltà di impugnazione, che non può ritenersi assolto cor l’allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui c
da altri difensori interessati; cfr., Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283059 – 01 in tal senso, anche Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264965 – 01).
Ed è proprio alla luce di quanto affermato nelle sentenze da ultimo richiamate che, nonostante la indubbia (come tale segnalata dalla difesa) diversità del caso concreto, è invece congruo il riferimento, operato nel provvedimento impugnato, a quella pronuncia in cui questa stessa Corte ha affermato che, ai fini della prova della causa di forza maggiore che avesse impedito il rispetto del termine per impugnare, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financ recandosi presso la cancelleria (cfr., così, Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284816 – 02).
È in questo quadro di riferimento che va valutata la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato nel quale il GIP ha giudicato in primo luogo irrilevante l’incarico conferito al collega romano evidentemente disimpegnato in maniera inadeguata; analogamente deve dirsi con riguardo alla considerazione fatta dal giudice di merito in ordine all’affermazione secondo cui il difensore avrebbe più “fatto telefonare” alla Cancelleria.
Quanto alle richieste inviate via PEC, il GIP ha congruamente rilevato che la richiesta di cui si discute, inoltrata in data 26.4.2024 all’Ufficio copie de Tribunale con l’indicazione del 1994/17 RG GIP, era stata data risposta in data 29.4.2024 (ovvero ancora entro il termine per proporre appello) con cui si rappresentava al difensore istante che “questo ufficio non trasmette informazioni, ma solo copie di documenti richiesti; nel caso del p.p. in oggetto indicato, essendo costituito da molteplici imputati e di conseguenza con molteplici stralci, con i numeri indicati nulla risulta; pertanto si consiglia di consultare la cancelleria titolare del p.p. e solo dopo conferma della scansione degli atti potrà effettuare la richiesta indicando il numero esattamente corrispondente allo stralcio riferito al Suo assistito”.
Ebbene, il GIP ha escluso un “errore” dell’Ufficio laddove, puntualmente, ha spiegato che quello adito dalla difesa aveva segnalato di non essere autorizzato a rilasciare informazioni ed aveva anzi aggiunto che proprio la molteplicità degli imputati e degli stralci che avevano interessato il procedimento indicato nell’istanza rendeva opportuno effettuare un accesso diretto alla Cancelleria del giudice procedente per verificare quale fosse stato il numero del procedimento oggetto di stralcio.
In effetti, è incontroverso che la sentenza resa nei confronti dei ricorrenti fosse stata emessa nell’ambito di un procedimento stralciato da quello principale, avendo assunto il n. NUMERO_DOCUMENTO, diverso da quello del procedimento “portante” (NUMERO_DOCUMENTO), circostanza che, evidentemente, non poteva essere ignorata dal difensore istante.
Ma era proprio questa stessa circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore attenzione e diligenza dando séguito al suggerimento ricevuto in risposta alla richiesta del 26.4.2024, di accedere presso la Cancelleria del giudice titolare del procedimento stralciato.
Né può rilevare che nelle istanze de libertate inviate a quest’ultimo il numero di procedimento indicato fosse stato quello originario attesa la diversità dell’ufficio destinatario della richiesta identificato, per l’appunto, come quello del giudice procedente che, nonostante quella indicazione errata, aveva potuto correttamente identificare gli istanti e provvedere.
In definitiva, correttamente il giudice dell’esecuzione ha escluso potesse essere nel caso di specie ravvisata un’ipotesi di forza maggiore trattandosi, piuttosto, di evenienza ovviabile con una maggiore diligenza ovvero, in particolare, proprio seguendo il suggerimento proveniente dall’ufficio interpellato, diverso da quello che aveva emesso la sentenza.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.10.2024