Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6280 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 25/06/1976
avverso la sentenza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, depositato il 15.3.2024, avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. il 26.2.2024 dal Tribunale di Sassari, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.
Il ricorrente chiede preliminarmente di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, non avendo tempestivamente ricevuto copia della sentenza impugnata da parte della Cancelleria. Per il resto, deduce violazione di legge, in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e alla misura della stessa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non è possibile accogliere la proposta istanza di restituzione nel termine ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito, si deve richiamare il condivisibile insegnamento secondo cui, in tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti ennergenziali “antipandemici” (cfr. Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Rv. 284816 – 02).
Tale decisione si inserisce nel solco del consolidato e risalente orientamento, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo il quale il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sia idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze innpeditive non
altrimenti vincibili, vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – poiché esen z on superabile mediante la normale diligenza ed attenzione (cfr. Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660 – 01; Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926 – 01; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761 – 01; Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Rv. 257221 01; Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, Rv. 254072 – 01; Sez. 5, n.43277 del 06/07/2011, Rv. 251695 – 01; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, Rv. 227085 – 01; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Rv. 215490 – 01). in
Nel caso di specie, il ricorrente non ha addotto alcuno specifico (né insuperabile) impedimento ad accedere presso la Cancelleria per ottenere copia della sentenza ai fini dell’impugnazione, limitandosi a sostenere che la Cancelleria non aveva provveduto tempestivamente a rispondere alle sue richieste inoltrate (esclusivamente) a mezzo e-mail.
In particolare, la sentenza era stata emessa e depositata, con motivazione contestuale, in data 26.2.2024; la prima richiesta del difensore alla Cancelleria dibattimentale era stata inoltrata il 29.2.2024, poi reiterata in data 5.3.2024 ed infine, dopo un inutile passaggio alla Cancelleria esecuzioni, era stata inviata un’ulteriore richiesta via e-mail in data 14.3.2024, data in cui copia della sentenza era finalmente pervenuta al difensore, quando però i termini per l’impugnazione erano già spirati. Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54 comma 1, 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione era di 15 giorni decorrenti dal 26.2.2024 (data di emissione della sentenza emessa con motivazione contestuale), con scadenza fissata al 12.3.2024, mentre il ricorso per cassazione risulta tardivamente depositato il 15.3.2024.
E’ sin troppo evidente, dalla stessa ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel ricorso, che nella specie non può essere invocata alcuna ipotesi di forza maggiore ai fini della invocata istanza di restituzione nel termine, atteso che il difensore non poteva che essere consapevole, sin dal 26.2.2024, della scadenza del termine di impugnazione al 12.3.2024; sicché, una volta constatato il ritardo nella risposta telematica da parte dell’Ufficio competente, avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi – anche telefonicamente o recandosi personalmente ovvero per mezzo di un suo delegato negli uffici della Cancelleria dibattimentale del Tribunale di Sassari – al fine di ottenere il rilascio di copia della sentenza.
In conclusione, deve essere rigettata la proposta istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione e, stante l’inammissibilità del ricorso, perché
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tardivamente proposto, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazion ~c z della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000) GLYPH a con anna E- A ricorrente al pagamento delle spese processuali er , 55gacitiA quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicat dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza eme dal Tribunale di Sassari il 27.02.2024 e dichiara inammissibile il ricorso e cond il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2024
Il Consi.There estensore Il Preider