Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46232 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46232 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA GLYPH
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale monocratico di Savona, con ordinanza in data 2 maggio 2023, respingeva l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna dell’i febbraio 2023 dello stesso tribunale.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen – violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. posto che aveva errato il giudice del tribuna ritenere che il difensore di ufficio avrebbe potuto proporre appello autonomamente essendo necessario nei procedimenti nei confronti di imputati assenti, ai sensi del nuovo comma 1 quate dell’art. 581 cod.proc.pen., il rilascio di specifico mandato ad impugnare contenente anch l’elezione di domicilio; e nel caso di specie tale mandato non poteva essere rilasciato poich ricorrente era stato allontanato dalla casa coniugale a seguito di provvedimento cautelar emesso in altro procedimento e poi ristretto in custodia cautelare in carcere a decorrere dal febbraio 2023; sussisteva pertanto il presupposto per la restituzione nel termine;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicit motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, in quanto l’assenza
di contatti tra il difensore di ufficio ed il ricorrente era esclusivamente dipesa dalla appli delle misure cautelari, costituenti cause non controllabili da parte dello stesso imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Deve essere premesso che secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare il verificarsi di un impedimen assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 – 01). Orbene, dalla stessa ricostruzione dei fat contenuta in ricorso, non emerge la sussistenza di tale condizione di impedimento assoluto posto che la sentenza in relazione alla quale veniva avanzata l’istanza ex art. 175 cod.proc.pen. risulta emessa in data 1 febbraio 2023, mentre, lo stato di detenzione del ricorrente addot quale causa di forza maggiore, sopraggiungeva il successivo 15 febbraio, così che sino a tale ultimo giorno, il ricorrente avrebbe potuto rilasciare il mandato ad impugnare ed elegger domicilio come imposto dalle nuove disposizioni della Legge Cartabia all’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.. Pertanto la circostanza che il difensore di ufficio non avrebbe potuto ave contatti con l’imputato finalizzati a proporre appello è smentita dalle circostanze di fatto.
Peraltro va ricordato come sia stato già in passato affermato che in tema di restituzione n termini, la detenzione dell’imputato non può configurarsi come caso fortuito o forza maggiore (Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Rv. 251555 – 01); e tale affermazione trova certamente fondamento nel particolare regime che assiste l’imputato detenuto che può sempre proporre impugnazioni od effettuare dichiarazioni tramite l’ufficio esistente presso le case circondaria
Tale condizione risulta già analizzata da quella pronuncia secondo cui in tema di restituzion nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore ne’ la detenzione dell’imputato, ne’ l’errore di fatto commesso da chi ha proposto l’istanza, giudic inammissibile, essendo all’imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento (Sez. n. 45364 del 18/09/2003, Rv. 226836 – 01).
Deve pertanto essere escluso che introdotto il nuovo art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., che impone il rilascio di mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio al difensore per propor appello, sussista una condizione di forza maggiore che valga ad ottenere la restituzione ne termine nei confronti del soggetto, detenuto per altra causa, che risulti difeso di ufficio potendo l’adempimento richiesto per la legittimità dell’impugnazione, essere effettuato mediante dichiarazione formalizzata anche all’interno della casa circondariale e ciò ai sensi dell’art cod.proc.pen..
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che deduce una ipotetica sottrazione involontaria alla conoscenza del procedimento nell’ambito di una istanza che avrebbe dovuto essere diversamente formulata ai sensi dell’art. 629 bis cod.proc.pen. e che non può essere
riqualificata. Ed invero si è affermato che l’istanza di restituzione nel termine prop dall’imputato dichiarato assente a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabi soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la resti nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, (dep. 13/01/2022) Rv. 282566 – 01). Ne consegue che è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine con la quale si deducono profili t della rescissione del giudicato del procedimento svoltosi nei confronti di imputati assenti.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 novembre 2023