Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2025
Dell’Erba e divenuto esecutivo in data 27 gennaio 2022; · In data 16 maggio 2024 l’Avv. COGNOME ha depositato in Cancelleria la nomina difensiva che la ricorrente aveva sottoscritto in data 3 dicembre 2020; · In data 17 maggio 2024 il medesimo difensore ha accertato che, in data 20 aprile 2021, il deposito della nomina era stato rifiutato dal portale PST e che, di conseguenza, l’elezione di domicilio effettuata dalla COGNOME in data 3 dicembre 2020 non era mai stata inserita nel fascicolo del Pubblico ministero; · In data 22 maggio 2024 l’Avv, COGNOME dopo aver ricevuto in data 20 maggio 2024 copia degli atti del procedimento, ha presentato istanza di restituzione in termini. 2. Ciò premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, affrontare la questione della tempestività dell’istanza di restituzione nel termine presentata dalla COGNOME, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. La tempestività dell’istanza veniva esclusa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari sull’assunto che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del procedimento l’11 gennaio 2022, quando il decreto penale di condanna veniva notificato all’Avv. NOME COGNOME. Deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto Ł smentito dalle emergenze processuali, correttamente richiamate dalla difesa della ricorrente nel ricorso, atteso che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione nel termine, non decorreva da tale notifica (stante l’interruzione dei rapporti tra la COGNOME e l’Avv. COGNOME conseguente alla revoca del mandato defensionale ed alla elezione di domicilio sopravvenuta in data 3 dicembre 2020) ma dal diverso momento della conoscenza del fascicolo processuale nel quale il decreto penale di condanna era stato adottato, che aveva luogo il 22 maggio 2024 allorquando il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. COGNOME otteneva copia del fascicolo n. 686/2021 R.G.N.R. NØ potrebbe essere diversamente, atteso che il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 175 cod. proc. pen., postula una conoscenza effettiva e non generica dell’atto processuale, atteso che diversamente si vanificherebbe la ratio dell’istituto restitutorio, finalizzata a tutelare la condizione di buona fede del condannato non impugnante.
Ciò detto, deve essere rimarcato che, ferma restando la regolarità formale della notifica del decreto penale di condanna, effettuata in ossequio dell’unica elezione di domicilio presente nel fascicolo delle indagini preliminari all’epoca di emissione del decreto penale (stante la mancata accettazione da parte del portale PST dell’elezione di domicilio datata 3 dicembre 2020), deve tuttavia opinarsi che la risposta del Giudice per le indagini preliminari di Bari non sia corretta in ordine alla conoscenza effettiva del decreto penale di condanna da parte della ricorrente. Il decidente ha motivato il rigetto dell’istanza di restituzione in termini proposta dalla COGNOME in ragione del fatto che la nomina degli Avv.ti COGNOME e COGNOME e la contestuale revoca dell’elezione di domicilio datata 01 dicembre 2020 non Ł stata accettata nel portale PST con conseguente regolarità della notifica del decreto di penale di condanna presso il precedente domiciliatario della ricorrente, Avv. COGNOME. ¨ stato, inoltre, affermato che la COGNOME ed i suoi nuovi difensori avrebbero omesso di attivarsi al fine di verificare il buon esito del deposito della nuova nomina defensionale e della contestuale elezione di domicilio con conseguente tardività dell’istanza di restituzione in termini.
L’esegesi del Giudice per le indagini preliminari non tiene conto del disposto dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, Ł restituito a sua richiesta nel termine per impugnare. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a questo proposito, che grava sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice Ł tenuto a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui, come nel caso di specie, incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. Murgia, 271944 – 01; Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, dep. 23/02/2021, Serio, Rv.
280936-01; da ultimo Sez. 4, n. 23677 dell’08/05/2024, Huang, non massimata). La logica di tale indirizzo ermeneutico Ł legata alla natura del procedimento per decreto, che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito, connotato dall’anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all’esperimento dei mezzi di difesa. Ne consegue che assumono un ruolo fondamentale la corretta notificazione del decreto e l’accertamento dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del condannato, dato che l’acquiescenza rispetto a quest’ultimo si risolve nella cristallizzazione di un provvedimento di condanna al quale si Ł giunti in assenza di contraddittorio, il che rende cruciale la possibilità di scegliere se accedere al contraddittorio eventuale garantito dall’opposizione. La giurisprudenza consolidata di legittimità, condivisa da questo Collegio, in coerenza ai principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 6, comma 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha affermato, peraltro, l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato, come nel caso di specie, sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo (Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 279641-01; da ultimo Sez. 2, n. 7352 del 18/01/2024, Corsico, non massimata). Da tali principi discende, quale logico corollario, che il giudice, per verificare che l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza della condanna, debba attivare i poteri istruttori che gli competono, al fine di verificare l’eventuale diverso momento, rispetto all’allegazione dell’interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271912-01; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 270041-01; Sez. 3, n. 31965 del 07/06/2024, COGNOME, non massimata). Tale soluzione interpretativa, che il Collegio intende ribadire, Ł coerente con le indicazioni provenienti dalla CEDU, secondo cui, sul giudice investito della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, grava «l’obbligo di verificare se l’accusato ha avuto la possibilità di avere conoscenza delle azioni giudiziarie a suo carico quando (…) sorge su questo punto una contestazione che a prima vista non sembra manifestamente priva di serietà» (Corte Edu, 2 Sez., sentenza 18/05/2004, Somogyi vs Italia, par. 72).
5. Nel caso di specie, la COGNOME ha affermato di essere venuta a conoscenza del decreto penale solo in occasione della ricezione delle copie degli atti del procedimento conseguente alla richiesta difensiva del 20 maggio 2024, sostanzialmente assumendo di non essere stata informata dal precedente difensore domiciliatario Avv. COGNOME dell’avvenuta notifica del provvedimento di condanna. A giudizio di questo Collegio gli elementi addotti nella decisione impugnata non sono sintomatici di una compiuta e certa conoscenza del decreto penale di condanna e della contestazione che ne formava oggetto, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la COGNOME ha fatto affidamento, in buona fede, nel ripetuto deposito della nuova elezione di domicilio da parte dei suoi difensori. Manca, di conseguenza, la prova che la mancata conoscenza del decreto penale da parte della ricorrente derivi da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al procedimento piuttosto che dalla particolare situazione originata dalla mancata accettazione della nuova elezione di domicilio da parte della Cancelleria del Tribunale di Bari per motivi formali, peraltro non chiaramente intellegibili. Dagli atti, peraltro, non risultano elementi logicofattuali da cui dedurre contatti tra la ricorrente e l’Avv. NOME COGNOME successivamente al dicembre 2020, al contempo non Ł emersa in alcun modo l’effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte della COGNOME e dei suoi nuovi difensori nominati in data 3 dicembre 2020. In conclusione, deve essere rimarcato che l’esiguità degli elementi desumibili dagli atti impediva al giudice di valutare se, nel caso concreto, vi fosse stata un’effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte della ricorrente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la notifica di tale atto Ł stata effettuata nei confronti di un difensore che era stato revocato dalla COGNOME anni prima dell’emissione del provvedimento di condanna.
6. La motivazione del provvedimento impugnato Ł, in definitiva, manifestamente carente ed erronea sul punto dell’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte della ricorrente con conseguente fondatezza della doglianza. Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di restituzione in termine proposta da NOME COGNOME deve essere, pertanto, annullato con rimessione nel termine per opporsi al decreto penale di condanna emesso in data 20 luglio 2021. Il corso della prescrizione deve essere, di conseguenza, sospeso fino alla data di notificazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 175, commi secondo ed ottavo, cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rimette COGNOME NOME nel termine per opporsi al decreto penale emesso nei suoi confronti in data 20/07/2021 dal Tribunale di Bari. sospende il corso della prescrizione dalla predetta data fino alla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso il 20/02/2025.