Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11938 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11938 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 14/06/1987
avverso l’ordinanza del 29/05/2018 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG d.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’anullamento con rin
dell’ordinanza impugnata
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di COGNOME NOME di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale di condanna del 23/12/2014.
Premessa la tempestività dell’istanza – una precedente pronuncia di inammissibilità per tardività era stata annullata da questa Corte – il Giudice riteneva la richiesta infondata: l’estratto contumaciale era stato legittimamente notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d’ufficio dopo che il tentativo di notifica presso il domicilio eletto era stat infruttuoso e non essendo conosciuto lo stato di detenzione dell’imputato.
In definitiva, secondo il giudice, la conoscenza della sentenza ai fini della presentazione dell’impugnazione risaliva alla data della notifica al difensore d’ufficio, cosicché non erano stati rispettati i termini per tale impugnazione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di COGNOME NOMECOGNOME rilevando che il Giudice aveva omesso di verificare se effettivamente l’imputato avesse avuto o meno conoscenza degli atti del processo e della stessa sentenza; in sostanza, il Tribunale aveva ribadito la correttezza della notifica dell’estratto contumaciale, ma si trattava di questione già definitivamente risolta dalla sentenza della Cassazione che, tuttavia, aveva rilevato la mancata decisione sull’istanza, proposta in via subordinata, di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Alla luce del testo previgente dell’art. 175 cod. proc. pen., introdotto dalla 1#1.l. 60 del 2005, il giudice aveva l’onere di superare la presunzione di mancata conoscenza da parte dell’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, d.ssa NOME COGNOME nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale confonde palesemente due questioni diverse: quella della intervenuta irrevocabilità della sentenza come conseguenza della validità della notifica dell’estratto contumaciale ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc.
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pen., e quella della restituzione nel termine per impugnare.
La lettura dell’art. 670 cod. proc. pen. fa comprendere che si tratta di questioni del tutto differenti e che la domanda di restituzione nel termine ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen. deve essere valutata quando la questione della esecutività della sentenza di condanna sia stata risolta in senso favorevole.
Nel caso di specie, le fasi precedenti hanno già visto la soluzione definitiva della prima questione, poiché con la sentenza n. 24278/17 del 2/2/2017 questa Corte aveva già respinto il ricorso della difesa di COGNOME relativo alla nullità della notifica dell’estratto contumaciale, annullando, invece, l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia del Tribunale sull’istanza subordinata di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen..
Per di più, questa Corte aveva risolto anche la questione della tempestività della presentazione dell’istanza di restituzione nel termine: con la sentenza n. 9967/18 del 24/11/2017 è stato sottolineato che il termine era quello di trenta giorni di cui all’art. 175, comma 2 bis,cod. proc. pen. e che esso decorreva dalla “effettiva conoscenza del provvedimento”.
2. Di conseguenza, da una parte è del tutto superflua la considerazione del Tribunale concernente la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio, dall’altra è del tutto immotivata – e sostanzialmente errata l’affermazione secondo cui “la conoscenza della sentenza per l’impugnazione risale alla data della notifica della stessa” al difensore d’ufficio.
In presenza di una richiesta di restituzione nel termine per impugnare, infatti, non viene in esame la “conoscenza legale” fornita da una regolare notifica, ma piuttosto la conoscenza “effettiva” del provvedimento da parte del diretto interessato, come già la seconda delle due sentenze di questa Corte ricordava. In effetti, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. previgente, applicabile al caso in esame, se è stata pronunciata sentenza contumaciale, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione”. La norma imponeva al giudice di compiere “ogni necessaria verifica”. i (/
3. Risulta chiaro che, al contrario, nessuna verifica abbia eseguito il Giudice; non ha, cioè, cercato una data di conoscenza effettiva del provvedimento differente da quella indicata dal condannato (data della notifica del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il
15/12/2015).
Inoltre, oltre a non aver effettuato le “necessarie verifiche”, il Tribunale non ha nemmeno applicato la presunzione legale posta dal comma 2, in base al quale la restituzione nel termine deve essere concessa salvo che sia provato che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (o l’abbia avutok.in a anteriore a quella dallo stesso indicata). dat
Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, provvederà, pertanto, in questo senso: eseguirà le “necessarie verifiche” utili a provare una diversa data di effettiva conoscenza della sentenza da parte del ricorrente e, in mancanza, applicherà la norma dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., rimettendo il ricorrente nel termine per proporre impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso il 18 gennaio 2019