Restituzione nel termine: chi decide dopo il giudizio immediato?
Nel complesso panorama della procedura penale, il rispetto dei termini è un principio cardine. Tuttavia, esistono strumenti, come la restituzione nel termine, pensati per tutelare il diritto di difesa quando una scadenza viene mancata per cause non imputabili all’interessato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 13133/2025) ha fatto chiarezza su un aspetto procedurale cruciale: chi è il giudice competente a decidere su tale istanza dopo che è stato emesso un decreto di giudizio immediato? La risposta non è scontata e ha importanti riflessi pratici.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dalla richiesta di un imputato di essere ammesso ai riti alternativi, in particolare al giudizio abbreviato. La sua richiesta di restituzione nel termine era stata presentata poiché erano decorsi i quindici giorni previsti dalla legge dalla notifica del decreto di giudizio immediato. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Roma, tuttavia, aveva respinto l’istanza per assenza dei presupposti. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione: l’incompetenza funzionale del GIP a decidere.
La Competenza sulla Restituzione nel Termine
Il cuore del ricorso si basava sulla violazione dell’articolo 175, comma 4, del codice di procedura penale. Secondo la difesa, una volta che il processo è stato incardinato nella fase dibattimentale tramite il decreto di giudizio immediato, il GIP perde la sua competenza. La decisione sull’istanza di restituzione sarebbe dovuta spettare al giudice del dibattimento, essendo già stata fissata la data dell’udienza.
La norma citata, infatti, affida la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione al “giudice che procede”. L’interpretazione di questa locuzione è stata l’elemento centrale del giudizio della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel momento in cui viene emesso un decreto che dispone il giudizio immediato, il “giudice che procede” non è più il GIP, bensì il tribunale, quale “giudice competente per il giudizio” ai sensi dell’articolo 457, comma 1, del codice di procedura penale.
La funzione del GIP si esaurisce con l’emissione del decreto che avvia la fase successiva. Pertanto, qualsiasi istanza presentata dopo tale momento, inclusa quella di restituzione nel termine per l’accesso ai riti alternativi, deve essere valutata dall’organo giurisdizionale investito del processo, ovvero il giudice del dibattimento. La Corte ha rafforzato questa interpretazione richiamando precedenti giurisprudenziali conformi. Di conseguenza, l’ordinanza del GIP è stata considerata viziata da incompetenza funzionale.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ha portato all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Questo significa che il provvedimento del GIP è stato cancellato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma, il quale dovrà ora valutare nel merito la richiesta di restituzione nel termine.
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale di procedura: l’individuazione corretta del giudice competente è un presupposto di validità di qualsiasi provvedimento. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare la massima attenzione alla fase processuale in cui ci si trova per indirizzare correttamente le proprie istanze, evitando ritardi e declaratorie di inammissibilità o, come in questo caso, annullamenti per vizi procedurali.
Chi è il giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine dopo l’emissione di un decreto di giudizio immediato?
Secondo la Corte di Cassazione, una volta emesso il decreto di giudizio immediato, la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine spetta al tribunale, quale giudice competente per il giudizio, e non più al Giudice per le indagini preliminari (GIP).
Perché il Giudice per le indagini preliminari (GIP) non è competente in questo caso?
Il GIP non è competente perché la sua funzione si esaurisce con l’emissione del decreto di giudizio immediato. Da quel momento, il procedimento passa nella competenza del giudice del dibattimento, che diventa il “giudice che procede” ai sensi dell’art. 175, comma 4, del codice di procedura penale.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Corte di Cassazione sull’ordinanza impugnata?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del GIP, in quanto emessa da un giudice funzionalmente incompetente, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma affinché sia quest’ultimo a valutare la richiesta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13133 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 438/2025
NOME COGNOME
CC Ð07/03/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 40037/2024
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Agrigento il 22/09/1951
avverso lÕordinanza del 06/11/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio.
Con l’ordinanza in epigrafe, Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, avanzata da NOME, di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.proc.pen., per richiedere lÕaccesso ai riti alternativi essendo decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, per assenza dei presupposti.
Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dellÕart. 175 comma 4 cod.proc.pen. per avere deciso sullÕistanza il Giudice delle indagini preliminari in luogo del giudice del dibattimento essendo fissata lÕudienza al 04/12/2024.
3. Il ricorso è fondato.
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma 4, cod.proc.pen., al giudice che procede e, quindi, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale “giudice competente per il giudizio” ai sensi dell’art. 457, comma 1, cod.proc.pen., e non al giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 37202 del 27/11/2020, Rv. 280187 Ð 01; Sez. 1, n. 15771 del 08/02/2017, Rv. 269699 Ð 01).
LÕordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Roma per lÕulteriore corso.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per lÕulteriore corso.
Cos’ deciso il 07/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME