Restituzione nel Termine: La Cassazione Sancisce la Competenza della Corte d’Appello
La restituzione nel termine è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, pensato per tutelare il diritto di difesa di chi, per cause di forza maggiore o per non aver avuto effettiva conoscenza di un atto, non ha potuto esercitare una facoltà nei tempi previsti dalla legge, come ad esempio l’impugnazione di una sentenza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. N. 35465/2024) ha fatto luce su un aspetto procedurale cruciale: quale giudice è competente a decidere su tale istanza? La risposta, come vedremo, non è scontata e ha importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un cittadino straniero condannato in primo grado dal Tribunale di Cremona nel 2016 e, successivamente, in appello dalla Corte di Appello di Brescia nel 2022. La sentenza era divenuta definitiva nel settembre dello stesso anno. Successivamente, l’imputato presentava un’istanza di restituzione nel termine per poter impugnare la sentenza di primo grado, sostenendo di non averne avuto piena e consapevole conoscenza, dato che l’appello era stato proposto solo dal suo difensore d’ufficio.
Il Tribunale di Cremona, investito della richiesta, la respingeva con un’ordinanza del febbraio 2024, ritenendola tardiva e infondata nel merito. L’imputato, non soddisfatto, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, lamentando un’erronea applicazione della legge.
La Questione della Competenza Funzionale nella Restituzione nel Termine
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale dirimente: l’incompetenza funzionale del Tribunale di Cremona. La questione centrale non era se l’imputato avesse o meno diritto alla restituzione del termine, ma chi avesse il potere di deciderlo.
L’istanza presentata mirava a ottenere un nuovo termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado. Pertanto, l’impugnazione che si sarebbe dovuta celebrare era di competenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su una chiara disposizione normativa, l’articolo 175, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che sarebbe competente a giudicare sull’impugnazione stessa.
Nel caso di specie, poiché l’imputato chiedeva di essere rimesso in termini per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice funzionalmente competente a decidere sull’istanza non poteva essere il Tribunale che aveva emesso quella sentenza, bensì la Corte d’Appello di Brescia, ovvero l’organo giurisdizionale deputato a giudicare sull’appello.
Il Tribunale di Cremona, decidendo sulla richiesta, ha quindi esercitato un potere che la legge attribuisce a un altro giudice, incorrendo in un vizio di incompetenza funzionale. Questo tipo di vizio è talmente grave da poter essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Questa formula significa che la decisione del Tribunale è stata cancellata definitivamente, senza la necessità di un nuovo giudizio sulla stessa questione da parte di un altro giudice dello stesso grado. La Corte ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte d’Appello di Brescia, che ora dovrà esaminare e decidere sull’originaria domanda di restituzione nel termine.
Questa sentenza ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza: l’individuazione del giudice competente è il primo passo per un corretto esercizio dell’azione giudiziaria. Presentare un’istanza al giudice sbagliato, come in questo caso, non solo è un errore, ma può causare ritardi significativi nel percorso della giustizia. La pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto sull’importanza di applicare scrupolosamente le norme sulla competenza, garanzia di un giusto processo.
Chi è il giudice competente a decidere su una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza?
Secondo la sentenza, basandosi sull’art. 175, comma 4 del codice di procedura penale, il giudice competente è quello che sarebbe stato competente a giudicare sull’impugnazione stessa. Se si chiede di essere rimessi in termini per l’appello, la competenza è della Corte d’Appello.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale?
La Corte ha annullato l’ordinanza perché il Tribunale era funzionalmente incompetente a decidere. La competenza a valutare la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello spettava alla Corte di Appello, non al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado.
Cosa succede ora nel procedimento oggetto della sentenza?
L’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Brescia. Sarà quest’ultima, in quanto giudice funzionalmente competente, a dover decidere nel merito sulla richiesta di restituzione nel termine originariamente presentata dall’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA im Aebaule ~
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 2 febbraio 2024 il Tribunale di Cremona ha respinto l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175 cod.proc.pen.) introdotta da COGNOME COGNOME. Costui risulta condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 19 maggio 2016, riformata dalla Corte di Appello di Brescia in data 3 maggio 2022, definitiva in data 17 settembre 2022.
1.1 In motivazione ci si sofferma su taluni aspetti, che possono essere così sintetizzati: a) in data 26 agosto 2023 è stato notificato l’ordine di esecuzione; b) la domanda è del 25 settembre 2023 ed in primo grado il COGNOME era comparso, dunque non poteva dirsi assente; c) la decisione di primo grado è stata impugnata dal difensore di ufficio e dal Procuratore Generale (in riferimento alla pena): d)in secondo grado il COGNOME era assente con regolare notifica del decreto di citazione; e) la domanda del COGNOME va valutata esclusivamente in riferimento alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ed è, in tale dimensione, tardiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 In sintesi la difesa evidenzia che il COGNOME è intervenuto personalmente ad una sola udienza del giudizio tenutosi in primo grado e, in ogni caso, è stato assente in secondo grado. Si invoca l’applicazione della nuova disposizione di cui all’art. 175 comma 2.1 in rapporto alla mancata conoscenza effettiva, quantomeno del giudizio di appello. Si insiste, in ogni caso, circa la particolarità della elezione di domicilio con possibile ricorrenza della ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, sì da poter proporre nuova impugnazione della decisione di primo grado, a fronte di una impugnazione proposta dal solo difensore di ufficio.
Il Collegio preliminarmente osserva che la domanda introduttiva – di cui vi è copia in atti – è chiaramente rivolta ad ottenere la restituzione nel termine (art.175 cod.proc.pen.) per impugnare la decisione di primo grado (a fronte di un atto di appello introdotto, all’epoca, dal difensore di ufficio).
3.1 Ciò determina un vizio della decisione in punto di incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio, posto che – non essendo stata prospettata anche una questione di esecutività del titolo ai sensi dell’art.670 cod.proc.pen. – la competenza a
decidere sulla domanda appartiene al giudice «che sarebbe competente sulla impugnazione» ai sensi dell’art. 175 comma 4 cod.proc.pen. .
Va dunque attribuita la competenza a decidere sulla originaria domanda alla Corte di Appello di Brescia, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente