Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1427 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sete le conclusioni del PG
sul ricorso proposto da:
NOME “COGNOME NOME N.DATA_NASCITA” nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME (alias NOME) avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 12.6.2003, in quanto il ricorrente, rimesso in termini con ordinanza della Corte milanese in data 23.10.2020 (notificata all’imputato il 26.10.2020), aveva proposto appello in data 25.2.2021, tardivamente secondo la Corte territoriale.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il termine per impugnare sarebbe stato erroneamente calcolato dalla Corte territoriale, in quanto questo avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza appellata, notifica effettuata in data 14.1.2021, mentre la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il dies a quo corrispondesse al giorno della notifica del provvedimento di restituzione in termini.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
È noto al collegio che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto (cfr. Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Rv. 269741 – 01).
Tuttavia, si deve osservare che nel caso di specie la Corte di appello, nel provvedimento di restituzione nel termine, aveva esplicitamente motivato nel senso che gli atti dovevano essere restituiti al Tribunale per “gli adempimenti necessari ad assicurare l’esercizio del diritto all’impugnazione”. Il che non poteva che essere interpretato dalla difesa del ricorrente nel senso che una nuova notifica dell’estratto contumaciale era dovuta e che, pertanto, il termine per proporre impugnazione non poteva che decorrere dalla notifica stessa, nel caso effettuata in data 14.1.2021.
In altri termini, nel caso che occupa sussiste un evidente factum principis, costituito dal fatto che è stato lo stesso giudice della restituzione nel termine ad affermare la necessità di reiterare la notifica dell’estratto contumaciale, in tal modo inducendo l’imputato ad attendere tale notifica prima di proporre la
relativa impugnazione. Del resto, è indubbio che la conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza di una sentenza di condanna a suo carico non comporta necessariamente la conoscenza del suo contenuto integrale ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione.
Le superiori considerazioni rendono tempestivo il gravame di merito proposto dal ricorrente ed impongono, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché proceda al relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso il 3 novembre 2022
Il Consi e estensore
Il Presidente