Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2566 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2566 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
/ ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 6439/23 emessa dal Tribunale di Bari il 20 novembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME, osservando che risulta dagli atti che l’imputato ricevette la notifica dell conclusione delle indagini preliminari e, nell’occasione, nominò il difensore di fiducia – presso il quale elesse domicilio – che ricevette anche la notifica del decreto di citazione diretta in giudizio.
Nel ricorso e nella successiva memoria difensiva presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere la Corte trascurato che nell’istanza presentatale è stato precisato che COGNOME ebbe conoscenza del dispositivo della sentenza il 5/06/2024, il giorno in cui chiese copie degli atti processuali per proporre l’impugnazione, ricevette tali copie soltanto il
25/06/2024 e il 28/06/2024 propose tempestivamente (entro i 30 giorni previsti dalla legge) l’istanza di restituzione in termini.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché la Corte di appello non ha correttamene interpretato l’art. 175 cod. proc. pen., che prevede che t nei casi di assenza dell’imputato legittimamente dichiarata / questi debba comunque essere restituito nel termine per impugnare se prova di non avere saputo della pendenza del giudizio e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Si rappresenta che al difensore domiciliatario è stato notificato, a mezzo p.e.c., soltanto il decreto di citazione diretta a giudizio non anche altri atti, pur assertivamente trasmessi (p. 10-11), e si osserva che la conoscenza della pendenza del giudizio non può desumersi dalla elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Non può considerarsi idoneo presupposto della dichiarazione di assenza dell’imputato la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato perché il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza ch quest’ultimo abbia avuto conoscenza – da riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium del processo, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420; Sez. 5, n. 14558 del 11/02/2025, Rv. 287912).
Posto questo, deve osservarsi che la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – applicabile nella fattispecie perché la richiesta di restituzione riguarda la sentenza del Tribunale emessa il 20 novembre 2023 – va accordata se non vi è prova che l’imputato ha avuto conoscenza della pendenza del giudizio e se risulta che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287420).
Deve ribadirsi, al riguardo, che su chi richiede la restituzione in termini grava soltanto l’onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare l’eventuale diverso momento in cui è intervenuta tale conoscenza e, rispetto a questo, valutare la tempestività della richiesta. Una diversa interpretazione dell’art. 175 cod. proc. pen. / sostituendo all’onere di allegazione l’onere di provare il momento di intervenuta effettiva
conoscenza del procedimento, eliderebbe la tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Rv. 272922; Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Rv. 2719129).
Nella fattispecie, la Corte di appello non ha addotto elementi di valutazione, oltre quelli – insufficienti – prima richiamati, idonei a provare una effettiva conoscenza dell’atto di citazione da parte dell’imputato e, con esso, della imputazione nei suoi confronti formulata, risultando, anzi, come elemento di valutazione di segno contrario, che il suo difensore di fiducia non è mai comparso davanti al Tribunale e che non ricevette avviso dei provvedimenti di differimento d’ufficio del processo nel periodo della pandemia da Covid-19.
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con la restituzione in termini di COGNOME per proporre impugnazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 20 novembre 2023.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione in termini dell’istante per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 20 novembre 2023.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il Consi liere estensore COGNOMEIl Presidente