Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 25924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dei sostituto Raf COGNOME, relativamente alla istanza di restituzione nel termine per impugnare, con le quali si è chiesa la restituzione nel termine per proporre ricorso per cass avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze e quelle dello stesso uffic persona del sostituto NOME COGNOME, relativamente all’istanza di scarcerazione del detenuto ai sensi dell’art. 175, comma 7, cod. proc. pen., con le quali si è chi rigetto dell’istanza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il difensore di fiducia di NOME COGNOME, condannato in via definitiva ad anni 11 di reclusione e euro 60.000,00 di multa (condona tre anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ai sensi della legg 241/2006), siccome ritenuto fornitore dall’estero, ove egli si era tro durante il corso delle indagini, della sostanza stupefacente (cocai sequestrata a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, ha proposto istanza alla Corte d’appello di Firenze per la restituzione termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 30 gennaio 2008 che, in parziale riforma di que appellata, aveva rideterminato la pena, confermando nel resto.
A sostegno dell’istanza, si è affermato che il COGNOME aveva appreso del procedimento a suo carico solo al momento dell’arrivo in Italia seguito di procedimento di estradizione, essendo stato arrestato ne Repubblica Dominicana prestando consenso alla consegna; che al predetto non era mai stato notificato un decreto relativo al procedimento o invito a eleggere domicilio in Italia, ciò del tutto ingiustificata posto che, nel corso delle indagini, si erano accertati il suo indirizzo Repubblica Dominicana, il numero del suo telefono e lo stato di famiglia che l’ignoranza del processo aveva impedito al NOME di proporre impugnazione e chiedere riti alternativi per usufruire della conseguen riduzione di pena nonché svolgere, mediante il mezzo di impugnazione, le difese intese a dimostrare la sua estraneità ai fatti.
2. Con separata istanza, lo stesso difensore ha chiesto la scarcerazione d NOME ai sensi dell’art. 175, comma 7, cod. proc. pen., rappresentando che lo Stat italiano aveva chiesto la sua estradizione in relazione a una sentenza emessa anni addietro; che NOME vive da almeno 25 anni nella Repubblica Dominicana, ove era stato reperito dagli organi di indagine, i quali ne avevano accertato la resi in uno con la composizione del nucleo familiare; che il decreto di latitanza era s emesso nonostante tale conoscenza e sulla scorta di un verbale di vane ricerc del 16 novembre 2003; che, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (2 anni), non vi sarebbe con ogni evidenza pericolo di reiterazione o di inquinamen probatorio, considerato che il COGNOME ha immediatamente prestato il consenso all’estradizione, circostanza che dovrebbe escludere, dunque, !anche a sussisten dì un pericolo di fuga.
L’istanza di restituzione è stata trasmessa a questa Corte di cassazio dalla Corte d’appello di Firenze per competenza, avendo il difensore formulat richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d’appello.
Il Presidente titolare della Quarta Sezione penale della Corte di cassazion con provvedimento del 29/4/2024, ha disposto la riunione del fascicol concernente l’istanza di restituzione nel termine (n. 1402/24) con quello iner alla richiesta di scarcerazione (n. 14079/24), per connessione oggettiv soggettiva.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte nell’ambito del procedimento n. 14709/24, ineren alla richiesta di scarcerazione, concludendo per il rigetto; con riferimen procedimento n. 14202/24, inerente all’istanza ai sensi dell’art. 175, cod. pen., lo stesso Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la restituzio ricorrente nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la senten della Corte d’appello di Firenze.
Con successiva memoria, depositata il 28 maggio 2024 presso questa Corte di cassazione, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni, ribaden l’ignoranza del procedimento da parte del proprio assistito e osservando che indagini esitate nelle pronunce di condanna si erano svolte nei suoi confro mentre egli si trovava nella Repubblica Dominicana, tanto che, nella stes ordinanza cautelare, il GIP del Tribunale di Firenze aveva motivato la sussisten delle esigenze cautelari nei suoi confronti sul pericolo di fuga, ritenuto att concreto essendosi trovato il predetto già all’estero. Sotto altro profilo, il d ha rilevato che al COGNOME era stato impedito di svolgere la propria attività difen rispetto alle accuse mossegli, essendo stato assistito per tutto il processo difensore d’ufficio nominato con lo stesso decreto dì latitanza, presso il quale state effettuate tutte le notifiche. In conclusione, ha chiesto di essere restit termine per impugnare, non solo la sentenza della Corte d’appello, ma ancor prim quella del Tribunale in data 12/3/2006, gravata d’appello da parte del difens d’ufficio, essendo stato precluso al COGNOME di formulare richiesta di riti alterna con evidente pregiudizio quanto alle conseguenze sanzionatorie, insistendo nel richiesta di scarcerazione ai sensi dell’art. 175, comma 7, cod. proc. pen.
La Corte d’appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione, ritenendo che l’istanza di restituzione nel termine riguardasse solo la sentenza di appello.
Quanto alla competenza a decidere sull’istanza di restituzione nel termine, trattasi, intanto, di una competenza funzionale, la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado d procedimento (sez. 1, n. 25070 del 8/5/2012, De Santis, Rv. 253039-01; sez. 2, n. 29114 del 23/5/2019, cit.).
Tuttavia, nella specie, detta competenza non è stata correttamente individuata, la corretta lettura dell’istanza conducendo ad altro esito.
Va premesso che a questo giudice non spetta, siccome incompetente ai sensi dell’art. 175 comma 4, cod. proc. pen. per le ragioni che si vanno ad esporre, la valutazione dei profili di ammissibilità dell’istanza, della sua tempestività e de corretto inquadramento normativo, anche alla luce delle modifiche che hanno riguardato l’istituto azionato. Gli compete, invece, la preliminare verifica del contenuto dell’istanza e la ricerca della volontà dell’istante, proprio ai fini del valutazione preliminare sulla competenza.
Premesso che lo strumento previsto dall’art. 175, cod. proc. pen. non costituisce mezzo d’impugnazione straordinario, sul punto essendo già stato chiarito il distinguo tra il rimedio di cui all’art. 175, cod. proc. pen. e la resciss del giudicato, come già disciplinata dall’abrogato art. 625 ter stesso codice e, ora, dall’art. 629 bis (Sez. U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric; Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba), la verifica del contenuto dell’istanza deve essere condotta alla stregua della regola specifica rinvenibile nell’art. 175 cit., anche pe valutare la astratta tempestività della richiesta conclusiva riprodotta in memoria.
Infatti, in ipotesi come quella all’esame, cli sentenza contumaciale cioè, il termine per l’impugnazione decorre, per colui che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all’estero, dal trentesimo giorno a parti dalla consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza (sez. 5, n. 8464 del 24/72020, Nure, Rv. 278661-01; sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027-01; sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012, dep. 2013, S., Rv. 254167-01), l’applicazione dell’art. 175, comma 2 -bis, cod. proc. pen. presupponendo l’assenza di soluzione di continuità tra l’arresto a fini estradizionali e la consegna (sez. 3, n. 23017, del 27/5/2020, Ramirez. Rv. 279707-01, in cui si è precisato che la ratio di tale esegesi è da invenirsi «nell’evidente volontà dei legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie
difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell’assi tecnica che lo Stato comunque assicura. In tal senso, il termine di trenta g dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le pro censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a par dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna»).
8. Tale precisazione si è resa indispensabile ai limitati fini qui scrutinati, che l’istanza articolata – apparentemente – dalla difesa solo nella memoria da 28 maggio 2024 sarebbe intempestiva (oltre che presentata a giudice funzionalmente incompetente).
Questa Corte, tuttavia, ritiene errato tale, possibile incedere argomentati Intanto, deve ricordarsi, sulla scorta di principi formulati con riferimento impugnazioni, tuttavia utili anche ai presenti fini, che spetta al giudice a l’impugnazione sia presentata procedere per l’appunto alla verifica della r volontà dell’impugnante (sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, El Ilawi, Rv. 285738-01, in cui, in ipotesi di conversione del ricorso diretto, si è affermat essa è possibile a condizione che l’impugnante, per ignoranza o non corret interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fe nell’individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbi voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con u mezzo d’impugnazione diverso da quello correttamente proponibile; sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 2843:33-01, in cui si è affermata la non convertibilità del ricorso diretto in appello quando, attraverso la ri dell’effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia deliberatamente impugnare il provvedimento imn un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del me strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed un rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stess ricorrente rifiutato). Quanto precisato nell’arresto da ultimo richiamato può es per l’appunto escluso nella specie, avendo l’istante presentato l’istanza propri Corte d’appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
9. E valga il vero.
Già nella parte espositiva del contenuto della prima istanza, la difesa av focalizzato l’attenzione sulle conseguenze dell’allegata ignoranza del procedimen in capo all’estradato, opponendo l’impossibilità di richiedere la definizion processo con riti alternativi e usufruire così della relativa premialità sanzion e, in ogni caso, di poter proporre unImpugnazione finalizzata a far valere,
solo eventuali nullità del procedimento notificatorio, ma anche argomenti sostegno del difetto di prove idonee ad affermare la responsabilità penale del NOME al di là di ogni ragionevole dubbio, pur formulando, nelle conclusioni, una richi di restituzione nel termine per impugnare che aveva riguardato solo la pronunci d’appello. Richiesta che appare, già rispetto alle premesse, atteggiarsi in te di evidente incongruenza con esse (non competendo alla Corte di legittimità d sindacare la completezza delle prove raccolte).
La volontà del richiedente appare piuttosto quella di ottenere la restituzi nel termine per proporre un mezzo di impugnazione che gli renda possibile, in un’ottica difensiva, di intervenire sulla delimitazione del compendio probatori soprattutto, di guadagnare un eventuale accesso a riti alternativi, forieri di premialità sanzionatoria, sulla quale la difesa sembra aver incentrato l’istan che questa sia stata l’effettiva volontà della parte richiedente è del confermato dal tenore della memoria e delle conclusioni ivi rassegnate che, lun dall’introdurre una domanda inedita (come tale soggetta ai limiti temporali di sopra), si atteggia invero quale esplicitazione del contenuto dell’istanza stes
In conclusione, si deve ritenere che l’istanza trasmessa dalla Co d’appello di Firenze fosse sin dall’inizio finalizzata ad ottenere la restituzi termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze de 12/3/2006 e che, conseguentemente, competente a decidere sulla stessa sia la Corte d’appello di Firenze alla quale, pertanto, gli atti devono essere restitu
P.Q. M.
Restituisce i ricorsi alla Corte d’appello di Firenze.
Deciso il 12 giugno 2024