Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28118 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Bartolomeo COGNOME nato a Cerignola il 06/06/1966
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 21/11/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che h concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la restituzione nel termine per impugnare due sentenze, emesse rispettivamente il 7.6.2021 e il 21.9.2017, entrambe irrevocabili.
Ha ritenuto la Corte di appello, che i due procedimenti, diversamente dagli assunti difensivi, fossero stati celebrati in assenza dell’imputato, atteso che, al momento del verifica della regolare costituzione delle parti, era già entrata in vigore la legge del 2014 e che, dunque, il rimedio invocabile avrebbe dovuto essere l’istituito dell rescissione del giudicato.
Sulla base di detto presupposto, la Corte ha altresì ritenuto la domanda non convertibile in quella di rescissione del giudicato.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge.
Si sostiene, da una parte, che il rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. pen. sareb esperibile nei soli casi, come quello in esame, in cui l’assenza sia stata accertata legittimamente dichiarata e l’imputato fornisca la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione senza colpa, e, dall’altra, che il rimedio della rescissione sarebbe invece proponibile n casi di erronea dichiarazione di assenza.
Nel caso di specie l’imputato sarebbe stato correttamente dichiarato assente nel giudizio, ma, essendo stato dichiarato irreperibile, non poteva conoscere la sentenza di condanna.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la conversione della domanda in richiesta di rescissione del giudicato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla ordinanza impugnata e dal ricorso si evince che: a) i procedimenti di cognizione a cui si riferisce la domanda sono stati celebrati dopo l’entrata in vigore del legge n. 67 del 2014, in assenza dell’imputato; b) l’ordinanza impugnata è stata emessa il 21.11.2024; c) il ricorrente non lamenta la erronea dichiarazione di assenza, quanto, piuttosto, la impossibilità incolpevole di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna.
A prescindere dalla inapplicabilità al caso di specie del “nuovo” comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che mentre la restituzione nel termine è esperibile nei soli casi, come quello in esame, di assenza dichiarata legittimamente allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, l’istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai GLYPH casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv.287420; Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024).
Nel caso di specie, dunque, in cui, come detto, si discute di una dichiarazione di assenza legittimamente pronunciata e della impossibilità incolpevole di proporre
impugnazione, l’istituto a cui deve farsi riferimento è quello della restitu termine.
Ne consegue che la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei prin diritto indicati nel dichiarare inammissibile la domanda di restituzione nel te
impugnare sul presupposto che invece il rimedio esperibile fosse quello della resc del giudicato.
5. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli at
Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma I’ll aprile 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presiden