Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30049 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 07/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto convertirsi il ricorso in richiesta di rescissione del giudicato
RITENUTO IN FATTO
NOME, in data 7 ottobre 2023, ha proposto al GIP presso il Tribunale istanza di restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod deducendo : 1) di essere in espiazione del provvedimento di cumulo emess settembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; 2 appreso di aver riportato condanna passata in giudicato per il reato di cui a comma DPR 309/1990, commesso il 30 settembre 2017, in forza della sentenza eme dalla Corte d’appello di Torino il 1/10/2019; 3) di non aver mai avuto effettiva del provvedimento, essendo stato, all’epoca del processo, ristretto nel carc per altra causa. Chiedeva quindi di essere rimesso in termini per impugnare sentenza della Corte d’appello di Torino.
Il GIP presso il Tribunale di Torino ha trasmesso gli atti alla Corte di cass giudice competente sulla impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. pro
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Risulta, dall’esame della sentenza della Corte d’appello di Torino allegata che il ricorrente è stato giudicato in assenza. Orbene, nei procedimenti nei dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l’is rescissione del giudicato introdotto dall’art. 11 comma 5 della stessa legge disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata da comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai proce contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore del legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez. U, n. 36848 del 17/07/201 Rv. 259992 – 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, COGNOME, R – 01). Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento i e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all’art. 625 pen., ora sostituito dall’art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressame gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la c a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che pr disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Nel caso di specie, dunq l’imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. dubbio che l’unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata cono processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all’ proc. pen.
Tanto premesso, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’istanza di restitu termine proposta dall’imputato dichiarato assente a norma dell’art. 420-bis pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cu comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugna codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 – 01, Sez. 6, n. 20949 del 20/04 Grafian; Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, COGNOME; Sez. 5, n. 28346 del 30/ Abrashi). E’ stata invero esclusa la natura impugnatoria dell’istanza di rest termine (Sez U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01), laddove si è qua la rescissione del giudicato quale mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01, nel medesimo senso Sez. U, n. 1549 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della ca delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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