Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51239 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51239 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’8/6/2023 emessa dalla Corte di appella di Bari visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile la richiesta di rimessione in termini proposta nell’interesse di NOME, ritenendola tardiva – ai sensi dell’art. 175, comma 2-bis, cod.proc.pen., nel testo applicabile ratione temporis -in quanto presentata oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna.
Con l’unico motivo di ricorso proposto, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo il difensore che il ricorrente era venuto a conoscenza della sentenza di condanna in data 2 febbraio 2023, subito dopo conferendo mandato difensivo. Il difensore, pur avendo tempestivamente richiesto in visione il fascicolo processuale relativo al giudizio de quo, ricevendo risposta negativa, in quanto il fascicolo non era rinvenuto presso l’archivio del Tribunale di Bari.
Assume la difesa del ricorrente che non poteva ritenersi l’avvenuta decorrenza del termine fin quando non era stato possibile consultare gli atti necessari per formulare l’istanza di rimessione, peraltro, sarebbe stato onere della Corte di appello accertare la latitanza del ricorrente, la dichiarazione di contumacia e la mancata conoscenza del procedimento a suo carico.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestannente`Thndato.
Il ricorrente fonda la sua doglianza sull’asserita impossibilità di formulare la richiesta di rimessione in termini in mancanza della conoscenza e disponibilità di tutti gli atti rilevanti e concernenti la sentenza di condanna in esame.
Argomentando in tal senso, si afferma che erroneamente la Corte di appello avrebbe dichiarato la tardività dell’istanza depositata il 9 maggio 2023, anche sul presupposto della mancata allegazione e dimostrazione della concreta mancata conoscenza del processo svolto a carico di COGNOME.
Invero, la Corte di appello ha correttamente sottolineato che, nella stessa istanza formulata dal ricorrente, viene indicata quale data di conoscenza della sentenza di condanna il 2 febbraio 2023, sicché la richiesta depositata il 9 maggio 2023, ben oltre il termine di legge pari a 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, era ampiamente tardiva.
Occorre premettere che in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci – in virtù del pregresso regime – alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis della citata legge inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel
caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175 (Sez.5, n. 14001 del 3/2/2020, Martinaj, Rv. 279102).
L’art. 175, comma 2-bis, cod.proc.pen., anche nella versione ante riforma, stabiliva che la richiesta di restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Il dies a quo, pertanto, è ancorato alla conoscenza della sentenza di condanna e non di tutti gli atti relativi al procedimento e potenzialmente utili a fondare l’istanza.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, il comma secondobis dell’art. 175 cod. proc. pen., modif. dal D.L. 21 febbraio 2005 n.17, convertito con modificazioni nella I. 22 aprile 2005 n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento (Sez.1, n. 20036 del 9/5/2006, COGNOME, Rv. 233864).
Quanto detto comporta che il dies a quo decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza della esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto) (Sez.4, n. 29977 del 19/6/2006, COGNOME, Rv. 235238).
La ragione per cui il termine iniziale per la proposizione dell’istanza non contempla la conoscenza degli atti del procedimento, bensì è ancorato alla sola conoscenza della sentenza di condanna, è agevolmente ravvisabile nel fatto che l’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., nel testo originario, prevedeva una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ponendo a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna (Sez.2 n. 21393 del 15/4/2015, Rv. 264219).
Proprio per tale ragione, la giurisprudenza ha concordemente affermato che grava sul richiedente il solo onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare – oltre che l’eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia
a comparire – l’eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez.6, n. 180 21/3/2018, COGNOME, Rv. 272822).
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad aver ammesso di aver avu conoscenza della sentenza di condanna in data 2 febbraio 2023, sicchè il dies a quo deve ritenersi compiutamente accertato, non potendosi pervenire ad un differimento dello stesso valorizzato il momento successivo in cui il difensore avuto piena contezza del fascicolo processuale, proprio perché tale conoscenz non è necessaria ai fini della proposizione della domanda di restituzione termine.
Una volta proposta tempestivamente la richiesta, sarebbe stato onere de giudice verificare – sulla base del fascicolo processuale e nel contraddittorio c parti – l’esistenza di uno di quei fattori impeditivi della rimessione in termini che ciò possa influire in ordine alla diversa valutazione della tempestività richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr4idlnte