Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48469 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sull’istanza proposta da:
NOME, nato a Seregno il DATA_NASCITA
in relazione alla sentenza del 23/03/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, dichiarata la propria incompetenza funzionale, ha trasmesso alla Corte di Cassazione l’istanza proposta ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. da NOME COGNOME, in relazione alla sentenza del 23 marzo 2021 con la quale la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la sentenza di condanna
alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa inflitta all’COGNOME per il reato di detenzione a fine di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cannabis.
Dagli atti risulta che l’istanza veniva presentata il 10 novembre 2022 presso la Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che era stata preceduta da raccomandata inviata alla Corte di appello il 18 agosto 2022, pervenuta il 25 agosto 2022.
2.Con l’istanza, NOME COGNOME chiedeva di essere restituito nel termine per proporre appello e, contestualmente, avanzava richiesta di pena concordata. Sosteneva che, essendo detenuto al momento RAGIONE_SOCIALE citazione a giudizio per il dibattimento di appello, non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione e di essere venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE sentenza solo in data 18 maggio 2022, quando gli era stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che comprendeva anche detta condanna. Evidenziava, in particolare, che era stato detenuto per altro dal 15 febbraio 2018 al 20 marzo 2021, data in cui veniva rimesso in libertà a fronte dell’udienza, da lui però non conosciuta, fissata per il 23 marzo 2021, in piena emergenza COVID.
3.L’istanza è inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto conoscenza del provvedimento, come evincibile dalla illustrazione svolta al punto che precede, sia che si abbia riguardo alla data di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandJbe alla data in cui, con dichiarazione resa alla Direzione RAGIONE_SOCIALE, NOME AVV_NOTAIO ha presentato l’istanza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere relatore
Il Presidente