Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nata in ex Jugoslavia il 15/03/1965
avverso la ordinanza del 22/05/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per quanto di competenza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha presentato alla Corte di appello di Milano, in data 1 agosto 2023, istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 30 settembre 2000, con la quale era condannata alla pena di diciassette anni di reclusione e 180.759,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309.
Con l’ordinanza impugnata, del 22 maggio 2024, la Corte d’Appello di Milano ha rilevato che la sentenza che la COGNOME chiedeva di impugnare era stata già appellata dalla predetta (all’epoca assistita da difensore d’ufficio) e che era divenuta definitiva, costituendo, pertanto, titolo esecutivo, e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo che la stessa dovesse decidere sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza d’appello.
In data 9 maggio 2024 la COGNOME ha formalizzato istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, evidenziando che:
non vi sarebbe in atti alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che era a conoscenza della esistenza e della pendenza del presente procedimento penale;
non avrebbe mai eletto, né dichiarato domicilio, né sarebbe mai stata arrestata, fermata o sottoposta a misura cautelare;
non avrebbe mai nominato un difensore di fiducia, venendo assistita – come è stato possibile ricostruire – da un difensore d’ufficio, il quale, peraltro, dall’esame degli atti, non risulterebbe avere mai tentato di mettersi in contatto con lei;
nell’ambito del presente procedimento non sarebbe stata eseguita regolarmente alcuna notifica nei suoi confronti, compresa la notifica della sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
La ricorrente ha precisato, inoltre, che:
il 15 febbraio 2001 scadeva infruttuosamente il termine stabilito, a pena di decadenza, per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale e non aveva potuto osservare il suddetto termine in quanto non era a conoscenza del procedimento penale, né della sentenza emessa nei suoi confronti; non aveva mai volontariamente rinunciato a presentare appello avverso la suddetta sentenza;
il 14 dicembre 2023 chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per altre ragioni, il proprio casellario giudiziale, dal quale apprendeva, per la prima volta, l’esistenza di un’iscrizione, relativa alla sentenza di condanna in questione; nominava allora un difensore di fiducia che, in data 3 aprile 2024, otteneva copia di detta sentenza;
dal 3 aprile 2024 decorreva, quindi, il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, congiuntamente alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 20 dicembre 2001, con restituzione della ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
Deve osservarsi che l’istituto della restituzione nel termine per impugnare presuppone, a seguito della verifica delle condizioni di fatto per la sua applicabilità, indiscussa in questa sede per effetto dell’accertamento eseguito dalla Corte territoriale nell’ordinanza oggetto di impugnazione, l’incolpevole assenza dell’interessato dal processo ed impone che lo stesso sia reintegrato nella pienezza dei suoi diritti per proporre impugnazione per rendere effettiva la misura ripristinatoria scelta dal legislatore – la rimessione nel termine per proporre impugnazione – senza profilare un nuovo modello di processo al contumace.
La circostanza che l’ordinamento conferisse potere di impugnazione di analoga ampiezza al difensore di ufficio, privo di specifico mandato, e che il rimedio dell’appello sia stato da questi azionato, senza coinvolgere la cognizione dell’interessato, per quanto statuito a seguito della pronuncia n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale, non limita in alcun modo tale diritto personale, cosicché, venuto meno il principio della necessaria unicità dell’impugnazione, ritenuto sicuramente subvalente rispetto a quello fondamentale della pienezza del diritto di difesa, l’accesso ad un nuovo giudizio di merito non può essere precluso.
2.1. Occorre, inoltre, evidenziare che, nel caso di annullamento della sentenza d’appello – in quanto pronunciata senza la necessaria consapevolezza dell’interessato, e solo sulle censure formulate dal difensore – e conseguente restituzione del ricorrente nel termine per impugnare nel merito la pronuncia di primo grado, nel nuovo giudizio la Corte territoriale dovrà nuovamente pronunciarsi sia sull’impugnazione formulata dal difensore di ufficio, che su quella in corso di formulazione a cura dell’interessato, che, proprio in quanto non al corrente del procedente giudizio, e della scansione temporale che gli ha precluso l’accesso ai riti alternativi, deve essere contestualmente restituito nel termine per formulare tale istanza, che avrà effetto nel giudizio di impugnazione ove l’interessato, con il primo atto di impulso processuale (vale a dire con l’appello), faccia richiesta di uno dei riti alternativi, in aderenza a quanto sul punto recentemente statuito dalla Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, nel provvedimento già richiamato in narrativa (Sez. 6, n. 10534 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 269378 – 01).
2.2.Disposta GLYPH la GLYPH restituzione dell’interessato nel diritto a GLYPH proporre l’impugnazione, ove l’appello non venga effettivamente proposto nel termine concesso al tal fine, in conseguenza della stretta dipendenza tra la restituzione nel
termine sollecitata e l’annullamento della pronuncia d’appello intervenuta a seguito della cognizione del gravame del difensore, quest’ultimo rimarrà privo di effetto giuridico, condizione che produrrebbe il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, per sopravvenuta mancanza di un mezzo valido di impugnazione.
.23,La notifica del presente provvedimento al difensore di fiducia della ricorrente, essenziale per la decorrenza del termine per proporre appello, sarà eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale di Milano che ha pronunciato la sentenza di primo grado divenuta suscettibile di impugnazione in conseguenza dei pronunciati annullamenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 20 dicembre 2001, restituendo la ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
Così deciso il 15 ottobre 2024.