Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 06/03/2024, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art.629bi cod.proc.pen., finalizzata a ottenere la rescissione del giudicato in relazion alla sentenza emessa il 09/06/2015 dalla Corte di appello di Brescia (divenuta irrevocabile), con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 3.000.00 di multa, per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; ovvero, in subordine, a essere rimesso in termini ai fini di impugnare la predetta sentenza.
La Corte territoriale ha rilevato che – nel caso di specie – non poteva trovare applicazione l’istituto della rescissione del giudicato, richieden (nella sua versione originaria) che si fosse proceduto in assenza dell’imputato per tutta la durata del processo e, in quella attuale, che stesso fosse stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art.420bis cod.proc.pen.; argomentando che, nel caso di specie, l’imputato era stato presente nel giudizio di primo grado e aveva proposto appello tramite il difensore di fiducia, non essendo solo comparso nella fase di impugnazione in quanto non rintracciato presso il domicilio eletto.
La Corte ha quindi ritenuto che potesse applicarsi, nel caso di specie, il rimedio della restituzione del termine ai sensi dell’art.175, comma 4, cod.proc.pen., disponendo – trattandosi di restituzione relativa alla sentenza di appello – la trasmissione degli atti a questa Corte in quanto competente a giudicare sull’impugnazione.
Il Procuratore generale < ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa dell'imputato ha depositato memoria nella quale ha chiesto alla Corte di disporre la rimessione in termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il testo dell'art.629bis cod.proc.pen., inserito dall'arti., comma 71, della I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva – nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (allicabile in caso di dichiarazione di -GLYPH c assenza pronunciata anteriormente al IL di agerAi r i ps · ata di entrata in
vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell’art.89, comma 1) – che il condannato con sentenza definitiva e dichiarato assente per tutta la durata del processo potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo»; disposizione rispetto alla quale il vigente testo dell’art.629b1s cod.proc.pen. fa riferimento alla condizione rappresentata dall’intervenuta dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art.420bis cod.proc.pen. e all’imputato che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza senza sua colpa «salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».
Sul punto, la Corte territoriale ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione del predetto istituto, attesa la carenza della condizione necessaria comunque rappresentata dalla previa dichiarazione di assenza, nel caso di specie non sussistente atteso che l’imputato aveva partecipato personalmente al giudizio di primo grado e poi proposto appello per il tramite del proprio difensore.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto di riqualificare la richiesta presentata dall’imputato sotto la specie di quella prevista dall’art.175, comma 2.1, cod.proc.pen. (comma inserito dall’art.11, comma 1, lett.b), n.19 del d.lgs. n.150/2022, a decorrere dal .30/12/2022), in base al quale «l’imputato giudicato in assenza è restituito i sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo che via abbia volontariamente rinunciato se, nei casi previsti dall’art.420bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza d& processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; con istanza che, ai sensi dell’art.175, comma 2bis, cod.proc.pen., deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo.
Mentre, ai sensi del comma 1, le parti del processo sono restituite nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore.
A propria volta, la nuova disciplina in materia di restituzione nel termine – in riferimento alla disciplina transitoria contenuta nell’art.89, comma 4, d.lgs. n.150/2022 – si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704).
In sostanza, attraverso la nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, il legislatore delegato ha adottato uno schema binario; in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenza dichiarata legittimamente allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; mentre, diversamente, l’istituto della rescissione del giudicato è applicabile ai soli casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art.420bis cod.proc.pen..
4. A propria volta, peraltro, in relazione alle disposizioni contenute nella I. 28 aprile 2014, n.67, che ha soppresso l’istituto della contumacia e regolato la materia del processo nei confronti degli assenti e degli irreperibili, in relazione alla disciplina transitoria contenuta nell’art.15bis, le modifiche ivi apportate in tema di restituzione nel termine e dell’istituto allora di nuova introduzione – della rescissione del giudicato, si applicano anche ai processi pendenti all’entrata in vigore della legge (17 maggio 2014),.teiSgia,condizione che nei medesimi non fosse stata pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, venendo fatto salva in caso contraria l’applicazione delle precedenti norme.
Ne consegue che, nel caso di specie – vedendosi in giudizio nel quale la sentenza di prima grado è stata pronunciata il 07/06/2008 – si applicano integralmente le disposizioni previgenti, ivi compresa la disciplina prevista in caso di restituzione del termine, da intendersi regolata dal precedente testo contenuto nell’art.175, comma 1, cod.proc.pen., anteriore rispetto alle modifiche apportate dalla I. n.67/2014; in base al quale le parti private e i difensori potevano essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provavano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore, con istanza da presentare entro dieci giorni da quelli in cui era cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore; mentre, in relazione alla sentenza pronunciata in contumacia, ai sensi del disposto dei commi 2 e 2bis dell’art.175 cod.proc.pen. (e in virtù delle modifiche apportate dal d.l. 21 febbraio 2005, n.17, conv., con modif., nella I. 22 aprile 2005, n.60), la richiesta doveva essere presentata entro il termine di trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento.
5. Va quindi osservato che, nel caso di specie, il relativo termine di trenta giorni è stato rispettato; avendo lo stesso ricorrente dedotto di avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio alla data del 30/09/2023 (a seguito
di un controllo eseguito alla frontiera) ed essendo stato il ricorso depositato il 27/10/2013.
Peraltro, la circostanza di fatto posta alla base dell’istanza e rappresentata dall’espulsione dal territorio nazionale non costituisce, alla luce della disciplina previgente, un idoneo presupposto per la restituzione nel termine; essendo stato chiarito, a proposito, che l’espulsione non costituisce un impedimento legittimo ed assoluto, né una c:ausa di forza maggiore, ostativa all’esercizio dei diritti di difesa e che impedisca di proporre impugnazione, poiché la facoltà di impugnare può esercitarsi anche mediante deposito dell’atto presso un agente consolare all’estero oppure spedendo l’atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21200 del 20/12/2016, dep. 2017, Celhaka, Rv. 269922).
Va quindi concluso per il rigetto della relativa istanza.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di remissione in termini.
Così deciso il 30 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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